Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 aprile 2007
Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2006. (Deliberazione n. 08/07).

IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Riunitosi nella seduta del 20 aprile 2007;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro;
Visto l'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il quale stabilisce che «per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007»;
Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi ammontano per l'anno 2006 a euro 127.468.535,00;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1108 del 16 marzo 2006 relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;
Considerato che con la predetta direttiva del Ministro delle infrastrutture si e' ravvisata l'opportunita' di far luogo ad una rimodulazione delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, che favorisca l'utilizzo delle categorie di veicoli piu' rispettosi dell'ambiente prevedendo, a partire dall'anno 2006, l'esclusione da tali riduzioni dei veicoli Euro 0 ed Euro 1, e la conseguente rimodulazione degli indici di sconto;
Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre piu' ecologici, da ammettere alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;
Vista la delibera n. 4/07 con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2006, il 90% dell'importo di euro 127.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e dall'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati al punto 2 della stessa delibera n. 4/07;
Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti risulta attualmente disponibile un importo complessivo di euro 114.721.681,5 dal quale andra' detratto l'importo che il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi in euro 170.000,00.
Considerato, inoltre, che il prevedibile aumento del contenzioso legato al nuovo meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzioni compensate dei pedaggi, rende necessario accantonare una somma che puo' indicativamente stimarsi in euro 6.000.000;
Considerato che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di euro 108.551.681,5 salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata complessiva somma di euro 6.170.000,00 preventivata per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera;
Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;
Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02, ovvero uscita dopo le ore 02 e prima delle ore 06.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi e societa' consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate nel successivo punto 8.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa, consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel successivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli appartenenti ad essa.
3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte, alla data del 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno 2006, all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno 2006. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
5. Le riduzioni suddette si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno 2006, di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.
6. Le predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attivita' di autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge n. 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.
7. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
1 per i veicoli Euro 2;
1,5 per i veicoli Euro 3;
1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

=====================================================================
Fatturato globale annuo in euro | % di riduzione ===================================================================== da 51.646,00 a 206.583,00 | 4,33% da 206.583,01 a 516.457,00 | 6,50% da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 8,67% da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 10,83% oltre 2.582.284,00 | 13%

8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.
9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera, a definire le modalita' con le quali i soggetti aventi titolo procedono alla compilazione e presentazione della domanda e dei quadri annessi. La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo. Con la predetta delibera il Comitato provvede in particolare a predisporre un prospetto nel quale il soggetto avente titolo alla riduzione deve indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori) tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera, ed il numero dell'apparato Telepass, ovvero il numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2006.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
Il presidente: De Lipsis
 
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