Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 24 aprile 2007
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per solidarieta', ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori delle societa' cooperative soc. cooperativa Portabagagli e Manovalanza - stazione F.S., soc. coop. CICA Service a r.l., cooperativa Portabagagli «Labor» S.r.l., soc. Cooperativa di Lavoro «Tirreno» S.r.l., societa' coop. Multiservizi Fiorentina a r.l., soc. cooperativa Portabagagli stazioni di Napoli-Mergellina-Campi Flegrei, soc. cooperativa Portabagagli a r.l. stazione ferroviaria di Siracusa, cooperativa Portabagagli alle stazioni di Roma, soc. cooperativa Fattorini stazioni P.N. e P.S. a r.l., MULT.SER.FER. soc. coop. Multiservizi Ferroviari, cooperativa Portabagagli «La Vigile», CTR Cooperativa Trasportatori Riuniti S.r.l. (Decreto n. 40825).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 328 del 24 novembre 2003 e l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1996, n. 67, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, art. 6, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608;
Considerato, tuttavia, che da una verifica effettuata con l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., risulta che le disponibilita' finanziarie preordinate alla concessione del beneficio di cui al citato art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sono state totalmente impiegate;
Ritenuto, conseguentemente, di non poter ulteriormente autorizzare il predetto Istituto a corrispondere il particolare beneficio previsto dalla disposizione sopra richiamata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 2002, n. 31445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2002, concernente i criteri per la concessione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi nazionali denominati «contratti di solidarieta»;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168;
Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di euro 13 milioni, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario pro-tempore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;
Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 22 marzo 2006, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e' stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficolta' produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore dei soci delle cooperative in regime 620/70 sia per quanto concerne il superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 1 della legge n. 223/1991.
Visti i verbali di accordo stipulati in applicazione del citato accordo del 22 marzo 2006 tra le sottoindicate societa' cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 e le organizzazioni sindacali di settore, con le quali e' stata concordata la necessita', per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta';
Viste le istanze presentate dalle predette societa', con le quali e' stata richiesta la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863 e del citato art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005 in favore dei lavoratori dipendenti, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;
Visti i decreti direttoriali con i quali e' stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di integrazione salariale, per contratto di solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette societa';
Visto il prospetto riepilogativo concernente l'esatta quantificazione dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative portabagagli, interessati al predetto trattamento fino al 31 dicembre 2006, fornito dal Consorzio nazionale cooperative pluriservizi;
Ritenuto di autorizzare il trattamento in questione in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, indicate nel citato prospetto, posto in allegato, e facente parte integrante del presente provvedimento;
Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 21 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di settecentoquindici lavoratori dipendenti dalle sottoindicate societa' cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 individuate dal prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, secondo le modalita' di riduzione dell'orario di lavoro indicate nei verbali di accordo stipulati tra le parti:
1) soc. cooperativa Portabagagli e Manovalanza - stazione F.S., sede in Acireale (Catania), unita' di Catania, per un numero massimo di cinque lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
2) soc. coop. CICA Service a r.l., sede in Genova, unita' di Genova, quarantasei lavoratori, unita' di Alessandria, quattro lavoratori, unita' di Imperia, quattordici lavoratori, unita' di Savona, quindici lavoratori, per un numero massimo di settantanove lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
3) cooperativa Portabagagli «Labor» S.r.l., sede in Napoli, unita' di Napoli, per un massimo di ventuno lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
4) soc. Cooperativa di Lavoro «Tirreno» S.r.l., sede in Civitavecchia (Roma), unita' di Civitavecchia (Roma), per un massimo di sessantasei lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
5) societa' coop. Multiservizi Fiorentina a r.l., sede in Firenze, unita' di Firenze, per un massimo di ottantatre lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
6) soc. cooperativa Portabagagli stazioni di Napoli-Mergellina-Campi Flegrei, sede in Napoli, unita' di Napoli, duecentodue lavoratori, unita' di Salerno, due lavoratori, per un numero massimo di duencentoquattro lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
7) soc. cooperativa Portabagagli a r.l. stazione ferroviaria di Siracusa, sede in Siracusa, unita' di Siracusa stazione ferroviaria, per un massimo di sedici lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
8) cooperativa Portabagagli alle stazioni di Roma, sede in Roma, unita' di Roma, per un massimo di centoventicinque lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
9) soc. cooperativa Fattorini stazioni P.N. e P.S. a r.l., sede in Torino, unita' di Torino, per un masimo di sessantaquattro lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
10) MULT.SER.FER. soc. coop. Multiservizi Ferroviari, sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unita' di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) per un massimo di ventuno lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
11) cooperativa Portabagagli «La Vigile», sede in Civitavecchia (Roma), unita' di Civitavecchia (Roma), per un massimo di dieci lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
12) CTR Cooperativa Trasportatori Riuniti S.r.l., sede in Palermo, unita' di Palermo, per un massimo di nove lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale operera' la riduzione della misura dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 in base alla vigente normativa.
 
Art. 3.
Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al sopra richiamato decreto interministeriale n. 38578 del 10 maggio 2006 ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 4.135.050, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 4.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'evvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2007
Il direttore generale: Mancini
 
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