Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 24 aprile 2007
Criteri e modalita' relativi al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'articolo 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recane «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ed in particolare l'art. 5, comma 8, che prevede per i datori di lavoro privati la possibilita' di essere autorizzati ad assumere in unita' produttive un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale per le sedi ed unita' produttive situate in ambiti provinciali pluriregionali;
Vista la nota ministeriale n. 1630/M76 dell'11 ottobre 2001, con la quale, e' stato ritenuto inammissibile il ricorso contestuale della societa', per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, all'istituto della compensazione territoriale di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 68/1999 e all'istituto dell'esonero parziale di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 68/1999;
Ritenuto di dover contemperare l'esigenza occupazionale locale dei soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio con quelle organizzative prospettate dal datore di lavoro richiedente;
Ritenuto, altresi', necessario, assicurare il rispetto del principio della parita' di trattamento tra Societa' con analoghi problemi organizzativi, le cui unita' produttive provinciali sono situate in aree geografiche omogenee;
Ritenuto pertanto di individuare criteri uniformi per la concessione dell'autorizzazione alla compensazione territoriale;
Considerato che le aree geografiche omogenee, sono individuate in due gruppi e specificatamente il Centro-nord ricomprendente le regioni Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e il Centro-sud ed isole ricomprendente le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna;
Decreta:
1. Ai fini del rilascio del provvedimento di compensazione territoriale, di cui all'art. 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda, tenuto conto del dato numerico dichiarato dalla Societa' istante, relativo agli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/1999, ancora non assolti sia in ambito nazionale, sia in ogni provincia interessata alla compensazione territoriale, distinti tra art. 1 ed art. 18 della citata legge n. 68, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite direttamente in fase istruttoria, operata sulla base dei seguenti criteri e modalita':
a) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, e' concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono ad una unita' e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area geografica del Centro-sud e Isole, come specificato nelle premesse;
b) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, e' concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione, indipendentemente dal numero delle unita', e le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-nord e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-sud ed Isole;
c) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, e' concessa nella misura percentuale pari al 100%, quando nelle province interessate alle minori assunzioni, in qualunque ambito territoriale situate, l'esiguo numero dei dipendenti costituisce base di computo, risultando inferiore alle otto unita', non concretizza obbligo di assunzione, ma frazione percentuale di esso;
d) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, e' concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando la particolare organizzazione aziendale della societa' richiedente si concretizza in cantieri mobili caratterizzati dalla loro temporaneita', in qualunque ambito territoriale sono situati;
e) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, e' concessa nella misura percentuale pari al 51% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono o sono superiori a due unita' e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area geografica del Centro-sud e Isole, come specificato nelle premesse;
f) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, non e' concessa quando, indipendentemente dal numero delle unita' da assumere, le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-sud ed Isole e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-nord;
g) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, non e' concessa quando a norma della nota ministeriale n. 1630/M/76 dell'11 ottobre 2001, citata in premessa, per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, la medesima societa', ha presentato istanza di esonero parziale ovvero e' titolare del relativo provvedimento concesso dal Servizio provinciale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2007
Il Ministro: Damiano
 
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