Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 aprile 2007
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico alla «Casa sollievo della sofferenza», Istituto con personalita' giuridica di diritto privato, in San Giovanni Rotondo, per la disciplina «Malattie genetiche ed eredo-familiari».

IL MINISTRO DELLA SALUTE d'intesa con IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PUGLIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;
Acquisita l'istanza del 9 gennaio 2004 da parte dell'I.R.C.C.S. «Casa sollievo della sofferenza» con sede legale in San Giovanni Rotondo (Foggia), per il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina «Malattie genetiche ed eredo-familiari»;
Vista la deliberazione della giunta della regione Puglia 4 agosto 2004, n. 1193, con la quale e' stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale del riconoscimento del carattere scientifico presentato dal predetto Istituto;
Considerato il protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute, la regione Puglia e l'IRCCS «Casa sollievo della sofferenza», stipulato in data 23 settembre 2004;
Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata dalla Sottocommissione presso la citata «Casa sollievo della sofferenza» in data 26 novembre 2004;
Visto il Piano di riorganizzazione e ristrutturazione 2005/2007 dell'Istituto, trasmesso in data 14 marzo 2005;
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera da a) ad h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 15 febbraio 2007;
Visto, altresi', l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;
Decreta:
E' confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento del carattere scientifico alla «Casa sollievo della sofferenza», Istituto con personalita' giuridica di diritto privato, con sede legale in San Giovanni Rotondo (Foggia), per la disciplina «Malattie Genetiche ed eredo-familiari».

Roma, 16 aprile 2007
Il Ministro della salute
Turco

Il presidente della regione Puglia
Vendola
 
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