Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2007 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 18 aprile 2007
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (Rep. n. 84/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 18 aprile 2007:
Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che istituisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;
Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
Visto il decreto legislativo del 17 giugno 2003, n. 223, recante attuazione della direttiva 200/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, recante attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto l'Accordo sancito il 28 luglio 2005 (rep. atti n. 2334), tra il Ministro della salute e i presidenti delle regioni e delle province autonome sulle «Linnee guida ai fini della rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi per fini di sanita' pubblica», volto a favorire l'attuazione del regolamento CE n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
Vista la proposta di intesa su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del Sistema di allerta rapida per mangimi», pervenuta dal Ministero della salute con nota del 16 marzo 2007;
Vista la nota del 2 aprile 2007, con la quale la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanita', ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul testo della presente intesa, nei termini di cui all'allegato sub A;
Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.
Il presidente
Lanzillotta

Il segretario
Busia
 
Allegato A

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER
MANGIMI 1. Finalita'.
Il presente protocollo e' stato definito per permettere la gestione omogenea in ambito nazionale del sistema di allerta per mangimi al fine di garantire la tutela della salute umana, degli animali e della salubrita' dell'ambiente, cosi' come previsto dal reg. 183 del 12 gennaio 2005, art. 29. E' fatta salva l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in vigore. 2. Definizioni.
Si intende per:
Sistema di allerta: procedura codificata atta a garantire la rapidita' delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti, da adottare a seguito di riscontro di mangime che rappresenta grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente;
Mangime (o alimento per animali): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali (regolamento CE 178/2002);
Impresa del settore dei mangimi: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magaz-zinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo agli animali (regolamento CE 178/2002);
Operatore del settore dei mangimi: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo, in tutte 1e fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi fino e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato (regolamento CE 178/2002 e dal regolamento CE 183/2005);
Elenco clienti: operatori del settore dei mangimi ai quali e' stato fornito il prodotto (mangime ) oggetto di allerta;
Immissione sul mercato: «la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonche' la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta»; (regolamento CE 178/2002);
Commercio al dettaglio: «la movimentazione dei mangimi e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso» (regolarnento CE 178/2002);
Pericolo o elemento di pericolo: agente biologico - chimico-fisico - contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute (regolamento CE 178/2002);
Rintracciabilita': «la possibilita di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione» (regolamento CE 178/2002);
Rischio: funzione della probabilita' e della gravita' di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo (regolamento CE 178/2002);
Segnalazioni in partenza dalla ASL: attivazione del sistema di allerta per riscontri di mangimi, gia' presenti sul mercato, prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL, che presentano un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente per i quali e' richiesto un intervento immediato;
Segnallazioni in arrivo: allerte originate al di fuori della ASL, che riguardano mangimi prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL;
Ritiro del mangime: qualsiasi misura, dell'operatore o dell'autorita' competente, volta ad impedire la distribuzione e l'offerta all'utente del mangime non conforme al requisito di sicurezza dei mangimi (accordo 28 luglio 2005);
Richiamo del mangime: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta all'utente del mangime, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute (accordo 28 luglio 2005). 3. Campo di applicazione.
1) Le presenti linee guida si applcano ai nei seguenti casi, che dovranno essere trattati in modo da garantire l'adozione delle misure piu' opportune al fine di tutelare la salute degli animali, dell'uomo e la salubrita' dell'ambiente:
a) ai mangimi che rappresentano un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente e per i quali e' richiesto un intervento immediato. Per tale tipologia e' prevista l'attivazione del sistema di allerta.
2) Le presenti linee guida non si applicano, in quanto esulano dall'ambito dei sistema di allerta:
a) ai mangimi che, pur presentando non conformita' alle norme vigenti, siano stati gia' segnalati dall'operatore del settore dei mangimi nell'ambito dell'autocontrollo e che, pur costituendo un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente, non siano stati immessi sul mercato. Tali non conformita', se evidenziate a seguito di un controllo ufficiale, anziche' nell'ambito dell'autocontrollo, comportano, conseguenze amministrative e/o penali;
b) mangimi che pur presentando non conformita' alle norme vigenti, non rappresentano un grave rischio per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente, e che pertanto non richiedono un intervento immnediato.
A titolo esemplificativo non costituiscono grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per la salubrita' dell'ambiente, e pertanto non comportano l'attivazione del sistema di allerta, i mangimi:
nei quali sia stata riscontrata la presenza di additivi o di residui di sostanze autorizzate ma in quantitativi superiori a quanto consentito dalla normatativa vigente, qualora il quantitativo di tali sostanze consenta di escludere ragionevolmente la pericolosita' per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente;
nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale;
nei quali si sia riscontrata una frode commerciale (adulte-razioni, sofisticazioni, contraffazioni, che non rappresentano un pericolo attuale o potenziale per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente).
Il dirigente del servizio veterinario del dipartimento di prevenzione della ASL competente, nei casi di non conformita' previsti al suddetto punto b), dovra' comunque inoltrare la segnalazione al servizio veterinario competente della regione o della provincia autonoma utilizzando il modulo allegato E - «segnalazione di non conformita» corredato dall'allegato F - «identificazione del mangime» e da copia del referto delle analisi. Tale segnalazione verra' raccolta in un sistema di sorveglianza regionale che permettera' di orientare la programmazione dei controlli e di attivare progetti specifici sulla base di riscontri oggettivi.
Sono comunque fatti salvi eventuali altri provvedimenti che si ritenga necessario ed opportuno adottare (controlli, interventi lungo la filiera produttiva, comunicazioni all'Autorita' giudiziaria etc.).
E' pertanto possibile distinguere due diversi tipi di comuni-cazioni:
1) notifica di allerta:
comunicazione riguardante i mangimi di cui al precedente punto 1-a);
2) segnalazione di non conformita':
comunicazione riguardante i mangimi di cui al precedente punto 2-a) e 2-b). 4. Punti di contatto.
Nel sistema di allerta sono coinvolti i seguenti soggetti, ciascuno dei quali deve individuare al proprio interno il relativo punto di contatto, utilizzando l'apposita scheda, allegato G - «punti di contatto»:
1) servizi veterinari del dipartimento di igiene e prevenzione delle ASL;
2) servizi veterinari delle regioni o delle province autonome;
3) Ministero della salute - Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. 5. Attivazione del sistema di allerta.
Nei casi in cui la ASL competente ravvisi in un mangime, gia' presente sul mercato, un grave rischio per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente, per il quale e' richiesto un intervento immediato, procedera' all'attivazione del sistema di allerta.
Solo la ASL competente ha infatti a disposizione tutti gli elementi per definire se si e' in presenza di mangimi pericolosi e se sia richiesto un intervento immediato.
E' impossibile stabilire criteri specifici per definire a priori, con precisione, che cosa costituisca un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente. Ogni caso dovra' pertanto essere analizzato con scienza e coscienza, avvalendosi, eventualmente, del supporto tecnico-specialistico ritenuto piu' opportuno, al fine di effettuare un'adeguata analisi del rischio, tenendo conto di numerosi elementi quali ad esempio: tipo e quantita' di microrganismi, distribuzione del mangime, destinazione d'uso, trattamenti ai quali verra' sottoposto, ecc. 6. Procedure operative.
Le procedure previste dal sistema di allerta rapido devono essere immediatamente messe in atto nel caso di sospetto di rischio grave per la salute degli animali, dell'uomo e la salubrita' dell'ambiente nell'ambito delle rispettive competenze. COMPETENZE DEI SERVIZI VETERINARI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE
DELLE ASL
Il responsabile del servizio veterinario del dipartimento di prevenzione della ASL, che ha riscontrato la peresenza in un mangime di un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente, ed e' richiesto un intervento immediato, nell'ambito delle proprie competenze:
verifica la notizia;
adotta le misure piu' opportune per fronteggiare il rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente; i prodotti oggetto di allerta rinvenuti sul mercato andranno sottoposti a sequestro;
raccoglie le informazioni sul mangime e compila la «scheda di notifica» - allegato B;
se si tratta di un mangime prodotto/confezionato o introdotto in Italia da una ditta avente sede nel territorio di competenza, effettua un'ispezione presso l'azienda per acquisire elementi utili a determinare le cause della non conformita' che ha dato origine all'allerta;
verifica l'eventuale distribuzione del prodotto, in particolare:
acquisisce l'elenco clienti, che rientrano nella definizione di operatori del settore dei mangimi;
acquisisce l'elenco dei fornitori se del caso;
verifica l'attivazione e l'efficacia delle procedure di ritiro del prodotto;
attiva il sistema di allerta, trasmettendo al servizio veterinario della regione o della provincia autohoma di appartenenza, preferibilmente per posta elettronica eventualmente seguita da spedizione a mezzo postale o fax, l'allegato A - «Attivazione sistema di allerta» corredato dall'allegato B e dall'allegato C - «Elenco operatori del settore dei mangimi»;
comunica tempestivamente al servizio veterinario della regione o della provincia autonoma gli esiti degli accertamenti effettuati ed i provvedimenti adottati, utilizzando l'allegato D - «Esiti acceramenti».
L'allegato B1 - «Informazioni addizionali - Follow up» va utilizzato per ogni successiva comunicazione con la quale trasmettere ulteriori informazioni quali: eventuali successive diramazioni della rete commerciale, risultato analitico negativo successivo con revoca dell'allerta, ulteriori Paesi membri o extracomunitari interessati alla commercializzazione del prodotto di cui si e' conosciuta successivamente la rete di distribuzione, ulteriori campionamenti effettuati e ulteriori risultati analitici, misure volontarie prese dalla ditta (ritiro dei prodotti), cambio di destinazione d'uso, ecc. COMPETENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA REGIONE O DELLA PROVINCIA
AUTONOMA
Il servizio veterinario della regione o della provincia autonoma (cosiddetto «nodo regionale»):
coordina tutte le operazioni successive alla segnalazione del mangime non conforme, informando tempestivamente il Ministero della salute circa i provvedimenti adottati;
tiene i rapporti con il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanita', con il Centro di referenza nazionale per l'alimentazione animale (C.Re.A.A,), le regioni e province autonome coinvolte, nonche' con le ASL della regione, garantendo la tempestivita' dell'informazione;
dispone, se del caso, ulteriori provvedimenti sul prodotto in questione;
verifica l'adeguatezza delle misure adottate dalle autorita' sanitarie locali;
adotta, ove ritenuti necessari, di concerto con eventuali altri uffici competenti, ulteriori misure di controllo ufficiale a tutela della salute dell'uomo, degli animali e per la salubrita' dell'ambiente.
COMPETENZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Il punto di contatto nazionale del sistema di allerta nazionale del Ministero della salute - Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti provvede:
a) alla predisposizione dei comunicati ai mezzi di informazione a diffusione nazionale sulle condizioni iniziali e finali dell'allerta;
b) alla verifica dell'adeguatezza delle misure adottate dalle autorita' sanitarie locali (di concerto con le autorita' sanitarie regionali/provinciali);
c) alla raccolta delle informazioni sul seguito dato alle notifiche;
d) allo scambio rapido delle informazioni con i propri uffici periferici (P.I.F., U.S.M.A.F. e U.V.A.C.);
e) a richiedere, il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore della sanita' e del Centro di referenza nazionale per l'alimentazione animale (C.Re.A.A.) in materia di contaminanti biologici, chimici e fisici dei mangimi;
f) all'adozione, ove ritenuti necessari, di concerto con gli uffici competenti del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti di ulteriori misure di controllo ufficiale a tutela della salute dell'uomo, degli animali e per la salubrita' dell'ambiente.
In caso di interessamento del territorio europeo e di quello estero, il punto di contatto del sistema di allerta del Ministero della salute - Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti provvede:
g) allo scambio rapido delle informazioni in qualita' di organo di collegamento con l'Unione europea ed i Paesi terzi;
h) alla notifica agli altri punti di contatto nazionali delle segnalazioni di allerta relative a mangimi provenienti dai Paesi terzi. 7. Elenco degli operatori del settore dei mangimi.
Fermo restando quanto previsto dal reg. CE 178/2002 in materia di rintracciabilita', nonche' dal reg. CE 183/2005 che prevede la registrazione ed il riconoscimento degli operatori della catena della produzione dei mangimi, l'efficacia del sistema di allerta dipende dalla rapidita' delle comunicazioni, quali la trasmissione dell'elenco clienti a tutti i soggetti interessati e dalla rapidita' con la quale l'impresa attiva la procedura di comunicazione e di ritiro del prodotto dal commercio.
Per una corretta e sollecita applicazione delle procedure previste in caso di riscontro di mangimi pericolosi per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente, e' quindi essenziale disporre della rete di commercializzazione e accertare conseguentemente la portata della movimentazione (rete locale, regionale, nazionale, comunitaria, ecc. e quantitativo del prodotto) dell'allerta.
La rete commerciale deve essere acquisita riportando almeno i seguenti elementi:
a) ragione sociale della ditta destinataria;
b) indirizzo, completo di comune e provincia, della sede commerciale (telefono/fax, e-mail se possibile);
c) n. di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC;
d) quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni;
e) data di consegna e identificativi D.di T.
La trasmissione dell'elenco clienti, di norma, dovra' avvenire contestualmente all'attivazione del sistema di allerta, (per la quale e' infatti previsto l'allegato A - «Attivazione sistema di allerta», corredato dall'allegato B - «scheda di notifica» e dall'allegato C - «Elenco clienti»).
Il responsabile della prima trasmissione dell'elenco clienti dovra' assicurarsi che le indicazioni siano complete e facilmente leggibili.
In caso contrario, dovranno essere ritrascritte a cura del Servizio ASL interessato.
Nel caso in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole numero di voci dovra' essere, di norma, inviato per posta elettronica cosi' da consentire la rapidita' delle ulteriori trasmissioni.
Resta inteso che la procedura adottata per la trasmissione della prima rete di commercializzazione dovra' essere analogamente ripetuta nell'eventuale riscontro di ulteriori clienti.
Nel caso in cui il Servizio veterinario della regione non ricevesse nei tempi stabiliti le informazioni necessarie per una ricerca mirata del mangime, disporra', ai fini della tutela della salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente, altri interventi che verranno individuati a seconda della gravita' della situazione (per esempio ricerca a tappeto del mangime, segnalazione tramite stampa, intervento dei NAS ecc.). 8. Verifica delle procedure di ritiro da parte dell'operatore del settore dei mangimi.
Ogni qualvolta la ditta interessata provvede al ritiro di un prodotto, la ASL competente per territorio:
trasmette le informazioni inerenti la rete commerciale al Servizio veterinario della regione o della provincia autonoma secondo le procedure indicate precedentemente;
verifica che la ditta metta in atto tutte he procedure per il ritiro dal commercio del prodotto in modo rapido e completo. La verifica potra' avvenire, sulla base delle comunicazioni pervenute dalle ASL di destinazione.
La ASL interessata dalla distribuzione del prodotto soggetto al ritiro ne verifica l'attuazione attraverso:
ispezioni presso le ditte che hanno ricevuto la merce;
acquisizione della copia del documento di trasporto relativo al ritiro effettuato dalla ditta interessata.
Le ASL interessate dalla distribuzione del prodotto in oggetto comunicano alla ASL ove ha sede lo stabilimento che sta procedendo al ritiro, il quantitativo di prodotto per il quale sia stato documentato il ritiro e le altre informazioni (lotti, tipo di confezione ecc.) necessarie al fine delle verifiche.
I mangimi non ancora ritirati, devono essere tenuti in locali o parti di locali, separati da quelli di conservazione di altri prodotti idonei alla distribuzione e alla vendita; dovranno inoltre essere contraddistinti da cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore.
Va ricordato che l'art. 20 del reg. 178/2002 stabilisce che, se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informare le autorita' competenti sulla natura del rischio, fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'autorita' sanitaria locale fino al momento in cui, quando previsto e previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi da quelli originari o trattato in modo da garantire la sicurezza. Le spese sono a carico dell'operatore del settore del mangime interessato. 9. Provvedimenti da adottare.
Sui mangimi oggetto di allerta dovranno essere adottati i provvedimenti ritenuti piu' adatti per tutelare la salute degli animali, dell'uomo e dell'ambiente.
Fatte salve eventuali norme speciali in materia, nonche' le diverse valutazioni di volta in volta effettuate, le Autorita' procederanno nei modi seguenti disponendo:
a) il rintraccio e il sequestro cautelativo del prodotto non conforme rinvenuto sul mercato (partite, sottopartite, lotti ecc. a seconda dei casi);
b) che nel lotto sul quale e' stata riscontrata l'irregolarita', non dovra' essere effettuato un ulteriore campionamento; mentre verra' valutata caso per caso, in funzione della valutazione del rischio, l'opportunita' di effettuare campioni ufficiali in lotti diversi della stessa partita;
c) il rintraccio e il sequestro cautelativo dei mangimi costituti anche in parte dai prodotti oggetto di allerta.
Nel caso in cui il prodotto non sia stato reperito tal quale perche' nel frattempo e' stato sottoposto ad un processo di trasformazione in grado di inattivare il pericolo o distruggere l'agente patogeno, il responsabile del servizio competente ove ha sede lo stabilimento di trasformazione, procede all'analisi delle condizioni e dei parametri di processo in modo da verificare, ricorrendo anche, se necessario, ad indagini di laboratorio, a spese del proprietario o del detentore per verificare se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente.
Successivamente comunica le conclusioni al Servizio veterinario della regione o della provincia autonoma, specificando se i prodotti trasformati non costituiscano piu' pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario attivare una nuova allerta per i prodotti trasformati. In quest'ultimo caso, il responsabile del servizio competente procedera' secondo le indicazioni sopra riportate.
I maingimi oggetto dell'allerta devono essere mantenuti sotto sequestro o conunuque ritirati dal commercio fino alla chiusura dell'allerta.
I servizi veterinari del dipartimento di igiene e prevenzione delle ASL dovranno comunicare nel piu' breve tempo possibile al servizio veterinario della regione o della provincia autonoma tutti i provvedimenti assunti e in particolare:
la quantita' di prodotto sequestrato;
la quantita' di prodotto gia' commercializzato verso altre ditte;
la quantita' di prodotto eventualmente somministrato ad animali;
la quantita' di prodotto sottoposto a trasformazione.
AZIONI
Distribuzione dei prodotti (mangimi, materie prime per mangimi ecc.) risultati positivi.
In alternativa alla distruzione di cui sopra, previa autorizzazione del Servizio veterinario della ASL competente, che a tal fine puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico ritenuto piu' opportuno:
i prodotti oggetto dell'allerta devono essere ritirati dal commercio per essere sottoposti a un trattamento in grado di neutralizzare la nocivita' (ove possibile) a condizione che successivamente siano sottoposti a campionamenti ufficiali con esito negativo, a spese del detentore o del proprietario, al fine di escludere la sussistenza di un pericolo per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente;
i prodotti oggetto dell'allerta devono essere destinati ad usi diversi dall'alimentazione animale. 10. Flusso informativo.
Il sistema di allerta deve garantire la tempestivita' dello scambio di informazioni.
In attesa dell'attivazione di un apposito sistema di rete per la gestione del sistema di allerta, dovranno essere utilizzati gli strumenti che garantiscono tale tempestivita' in modo rapido, chiaro e leggibile. Si dovra' pertanto prediligere la comunicazione a mezzo e-mail con comunicazione di avvenuta ricezione, eventualmente seguita da invio a mezzo posta o fax.
Ogni servizio deve avere a disposizione i dati relativi a tutte le strutture sanitarie interessate della propria ASL, dei servizi veterinari dei Dipartimenti di igiene e di prevenzione delle ASL della regione, nonche' dei servizi di riferimento del servizio veterinario della regione o della provincia autonoma, il quale provvede a raccogliere, diffondere e aggiornare i dati di cui sopra.
Le informazioni oggetto di allerta vengono trasmesse dalle regioni o dalle province autonome al Ministero della salute - Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.
Qualora una regione o una provincia autonoma non preveda l'istituzione del proprio «nodo regionale» per la gestione dei sistemi di allerta, la trasmissione al Ministero della salute, come pure alle altre regioni e province autonome coinvoite, verra' effettuata direttamente dalle ASL. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve preventivamente individuare e comunicare i punti di contatto relativi al proprio territorio (tabella punti di contatto). 11. Chiusura dell'allerta.
Il procedimento attivato a seguito di un'allerta si conclude quando:
a) i prodotti oggetto dell'allerta siano stati ritirati dal commercio per essere distrutti, per essere destinati ad usi diversi dall'alimentazione animale o per essere sottoposti a un processo di risanamento previa autorizzazione del Servizio veterinario della ASL competente;
b) il prodotto in questione non sia stato rinvenuto;
c) i risultati di ulteriori accertamenti abbiano escluso la sussistenza di un pericolo per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrita' dell'ambiente.
Nel caso in cui il mangime sia stato gia' utilizzato come alimento per gli animali, si deve procedere ad un'ulteriore valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del contaminante nella catena alimentare umana o animale, al fine di decidere l'eventuale attuazione di misure restrittive nei confronti degli animali o dei loro prodotti.
Il responsabile del servizio veterinario del dipartimento di igiene e prevenzione di ciascuna ASL coinvolta nell'allerta, verifica le condizioni di cui ai punti a), b) e c) nel territorio di competenza e chiude il caso dandone notizia al Servizio veterinario della regione o della provincia autonoma, che provvedera' alla comunicazione alle regioni e alle province autonome e al Ministero della salute.
La revoca del provvedimento di allerta viene disposta, espletate le verifiche del caso, dal responsabile del servizio veterinario della ASL territorialmente competente per lo stabilimento di produzione o di scambio/importazione.
 
----> Vedere Allegati da pag. 47 a pag. 59 della G.U. <----
 
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