Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 aprile 2007, n. 60
Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente «Attuazione della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;
Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, concernente «Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite»;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere delle amministrazioni interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 febbraio 2007;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-1899/10.2.2.1/2005/2 del 9 marzo 2007; Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizione di libero professionista
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attivita' professionale in forma societaria o associativa;».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 21 della legge 25 gennaio 2006, n.
29, e' il seguente:
«Art. 21 (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56). - 1. All'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione
della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi da attivita' illecite, dopo la lettera s) e'
inserita la seguente:
"s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi
forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attivita' in materia di
amministrazione, contabilita' e tributi;".
2. All'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, le parole: "lettere s) e t)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere p), s), s-bis) e t)".».
- Si riportano gli articoli 2 e 8, comma 4, del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della
direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
attivita' illecite), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
49 del 28 febbraio 2004.
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Gli obblighi
indicati dall'art. 3 si applicano:
a) alle banche;
b) a Poste Italiane S.p.a.;
c) agli istituti di moneta elettronica;
d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) alle societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV);
g) alle imprese di assicurazione;
h) agli agenti di cambio;
i) alle societa' fiduciarie;
l) alle societa' che svolgono il servizio di
riscossione dei tributi;
m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario;
n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario;
o) ai soggetti operanti nel settore finanziario
iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli
articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
p) alle societa' di revisione iscritte nell'albo
speciale previsto dall'art. 161 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria;
q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
le attivita' ivi indicate;
r) alle succursali italiane dei soggetti indicati
alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato
estero nonche' le succursali italiane delle societa' di
gestione del risparmio armonizzate;
s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e
dei periti commerciali, nel registro dei revisori
contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo
dei consulenti del lavoro;
s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi
forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attivita' in materia di
amministrazione, contabilita' e tributi (4);
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per
conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i
propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni
immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
di societa', enti, trust o strutture analoghe.
2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni
sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3,
3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
a) ai soggetti indicati nel comma 1;
b) alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
c) alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari;
d) alle societa' di gestione dei servizi di
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
e) alle societa' di gestione dei sistemi di
compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti
finanziari;
f) agli uffici della pubblica amministrazione.
3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge
antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati
nell'art. 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni
che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica
del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa
o di rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un
procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.».
«Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.-3.
(Omissis).
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine
di assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con
regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le
norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'art.
3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti
indicati nell'art. 2, comma 1, lettere p), s), s-bis) e t).
5.-10. (Omissis)».
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente:
«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le
amministrazioni interessate, avendo riguardo alle
peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza
di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta
dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con
regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il contenuto e le modalita' di esecuzione
degli obblighi di cui al presente articolo e le modalita'
di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o
di effettuazione di operazioni a distanza.».
- Il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141
(Regolamento in materia di obblighi di identificazione,
conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e
segnalazione delle operazioni sospette a carico degli
avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori
contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro,
ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3,
comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE
in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2006, supplemento ordinario n. 86/L.
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante
provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei
titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106
dell'8 maggio 1991 ed e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio
1991.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si
intendono per:
a) "direttiva": la direttiva del Consiglio delle
comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991,
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre
2001;
b) "legge antiriciclaggio": il decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni e
integrazioni;
c) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56;
d) "codice in materia di protezione dei dati
personali": il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;
f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati
nell'art. 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge
l'attivita' professionale in forma societaria o
associativa;
g) "prestazione professionale": la prestazione
fornita dal libero professionista che si sostanzia nella
diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di
pagamento, beni o utilita' in nome o per conto del cliente
ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o
realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica
o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' e della
costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti,
trust o strutture analoghe;
h) "cliente": il soggetto al quale il libero
professionista presta assistenza professionale, in seguito
al conferimento di un incarico;
i) "operazione frazionata": un'operazione unitaria
sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500
euro posta in essere attraverso piu' operazioni, effettuate
in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo,
singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
l) "dati identificativi": il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale
e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso
di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la
sede legale ed il codice fiscale;
m) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro
strumento o disposizione che permetta di trasferire o
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie.».

Note agli articoli 2, 3 e 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, come modificato dagli
articoli 2, 3 e 4 del presente decreto:
«Art. 2 (Destinatari). - 1. Il presente regolamento si
applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della
propria attivita' professionale in forma individuale,
associata o societaria:
a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti, nel registro dei revisori contabili,
nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e
nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per
conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i
propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni
immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
di societa', enti, trust o strutture analoghe;
b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi
forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono in maniera professionale attivita' in
materia di contabilita' e tributi.
2. Il presente regolamento si applica altresi' alle
societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni
previste di seguito per i liberi professionisti.
2-bis. L'attivita' di redazione e di trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce
prestazione professionale ai sensi del presente regolamento
e pertanto non da' luogo agli adempimenti di cui agli
articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette di cui all'articolo 9.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di
revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo
speciale delle societa' di revisione abilitate
all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e
158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione
della responsabilita' civile per negligenze o errori
professionali, comprensiva della garanzia per infedelta'
dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.
L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa
e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume
d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa
eventualmente individuati con regolamento.».
- Si riportano, per opportuna conoscenza, gli
articoli 3, 5 e 9 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006,
n. 141, sopra richiamati:
«Art. 3 (Obblighi di identificazione). - 1. Il libero
professionista identifica ogni cliente qualora la
prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di
pagamento, beni o utilita' di valore superiore a
Euro 12.500.
2. L'obbligo di identificazione sussiste anche in
presenza di operazioni frazionate.
3. L'obbligo di identificazione sussiste tutte le volte
che l'operazione e' di valore indeterminato o non
determinabile.
4. Ai fini dell'obbligo di identificazione, la
costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti,
trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso
un'operazione di valore non determinabile.
5. Il cliente che si avvale della prestazione
professionale del libero professionista per conto di terzi
deve indicare per iscritto, sotto la propria personale
responsabilita', i dati identificativi dei soggetti per
conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o
per conto di una societa', di un ente, trust o strutture
analoghe, il libero professionista verifica l'esistenza del
potere di rappresentanza.».
«Art. 5 (Obblighi di conservazione). - 1. Il libero
professionista, negli stessi casi in cui e' tenuto ad
assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti,
riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta
e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i
seguenti dati:
a) le complete generalita' (nome, cognome, luogo,
data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le
persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso
di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli
estremi del documento di identificazione per le persone
fisiche;
b) i dati identificativi della persona per conto
della quale il cliente opera;
c) l'attivita' lavorativa svolta dal cliente e dalla
persona per conto della quale agisce;
d) la data dell'avvenuta identificazione;
e) la descrizione sintetica della tipologia di
prestazione professionale fornita;
f) il valore dell'oggetto della prestazione
professionale di cui all'art. 1 del presente regolamento,
se conosciuto.
2. Quando il conferimento dell'incarico e' compiuto
congiuntamente da piu' clienti, gli obblighi di
identificazione, registrazione e conservazione dei dati
devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.
3. Nel caso di una nuova operazione o di un
conferimento di incarico compiuti da un cliente gia'
identificato e' sufficiente annotare nell'archivio le
informazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo
comma.
4. Il libero professionista, entro trenta giorni dal
momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati
identificativi e delle altre informazioni, modifica il
contenuto dell'archivio, conservando evidenza
dell'informazione precedente.
5. I dati e le informazioni contenute nell'archivio
sono conservati per dieci anni dalla conclusione della
prestazione professionale, a cura del libero
professionista.».
«Art. 9 (Obbligo di segnalazione di operazioni
sospette). - 1. I liberi professionisti hanno l'obbligo di
segnalare all'UIC ogni operazione che per caratteristiche,
entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza
conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto
conto anche della capacita' economica e dell'attivita'
svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in
base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i
beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime
possano provenire dai delitti previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza
ritardo, ove possibile prima del compimento
dell'operazione, appena il professionista sia venuto a
conoscenza degli elementi che fanno sospettare la
provenienza del denaro, beni e utilita' da un delitto non
colposo.
3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3 della legge antiriciclaggio non
costituiscono violazione del segreto professionale e, se
poste in essere in buona fede e per le finalita' ivi
previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo per
i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o
collaboratori.».



 
Art. 2.
Destinatari
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attivita' in materia di contabilita' e tributi.».
 
Art. 3.
Estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette
1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il presente regolamento si applica altresi' alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.».
 
Art. 4. Attivita' di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni
derivanti da obblighi fiscali
1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'attivita' di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non da' luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.».
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 171
 
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