Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 aprile 2007, n. 60 |
Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005»; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente «Attuazione della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»; Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, concernente «Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite»; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere delle amministrazioni interessate; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 febbraio 2007; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-1899/10.2.2.1/2005/2 del 9 marzo 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Definizione di libero professionista 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attivita' professionale in forma societaria o associativa;».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e' il seguente: «Art. 21 (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56). - 1. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite, dopo la lettera s) e' inserita la seguente: "s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi;". 2. All'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, le parole: "lettere s) e t)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere p), s), s-bis) e t)".». - Si riportano gli articoli 2 e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004. «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Gli obblighi indicati dall'art. 3 si applicano: a) alle banche; b) a Poste Italiane S.p.a.; c) agli istituti di moneta elettronica; d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR); f) alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) alle imprese di assicurazione; h) agli agenti di cambio; i) alle societa' fiduciarie; l) alle societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario; n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario; o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario; p) alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria; q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attivita' ivi indicate; r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate; s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi (4); t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita' economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa'; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe. 2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano: a) ai soggetti indicati nel comma 1; b) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; c) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; d) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; e) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; f) agli uffici della pubblica amministrazione. 3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.». «Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.-3. (Omissis). 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere p), s), s-bis) e t). 5.-10. (Omissis)». - Il testo del comma 2 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalita' di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalita' di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.». - Il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141 (Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006, supplemento ordinario n. 86/L. - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 1991 ed e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1991. - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) "direttiva": la direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001; b) "legge antiriciclaggio": il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni e integrazioni; c) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; d) "codice in materia di protezione dei dati personali": il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi; f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attivita' professionale in forma societaria o associativa; g) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' e della costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe; h) "cliente": il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico; i) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso piu' operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro; l) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale; m) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie.».
Note agli articoli 2, 3 e 4: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, come modificato dagli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto: «Art. 2 (Destinatari). - 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria: a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita' economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa'; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe; b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attivita' in materia di contabilita' e tributi. 2. Il presente regolamento si applica altresi' alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti. 2-bis. L'attivita' di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non da' luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.». - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 3, 5 e 9 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, sopra richiamati: «Art. 3 (Obblighi di identificazione). - 1. Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilita' di valore superiore a Euro 12.500. 2. L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate. 3. L'obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l'operazione e' di valore indeterminato o non determinabile. 4. Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile. 5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una societa', di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l'esistenza del potere di rappresentanza.». «Art. 5 (Obblighi di conservazione). - 1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui e' tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati: a) le complete generalita' (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche; b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera; c) l'attivita' lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce; d) la data dell'avvenuta identificazione; e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita; f) il valore dell'oggetto della prestazione professionale di cui all'art. 1 del presente regolamento, se conosciuto. 2. Quando il conferimento dell'incarico e' compiuto congiuntamente da piu' clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi. 3. Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente gia' identificato e' sufficiente annotare nell'archivio le informazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma. 4. Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell'archivio, conservando evidenza dell'informazione precedente. 5. I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.». «Art. 9 (Obbligo di segnalazione di operazioni sospette). - 1. I liberi professionisti hanno l'obbligo di segnalare all'UIC ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. 2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilita' da un delitto non colposo. 3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalita' ivi previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.».
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| Art. 2. Destinatari 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: «b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attivita' in materia di contabilita' e tributi.». |
| Art. 3. Estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette 1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il presente regolamento si applica altresi' alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.». |
| Art. 4. Attivita' di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali 1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'attivita' di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non da' luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.». Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 aprile 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 171 |
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