Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
DECRETO 28 marzo 2007
Detrazione per spese di iscrizione a strutture sportive.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITA' SPORTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale ai predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attivita' sportive;
Visto il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attivita' sportive on. Giovanna Melandri;
Visto l'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato», secondo il quale «all'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: «i-quinquies), le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra cinque e diciotto anni, ad associazionisportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione, in attuazione dell'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle caratteristiche delle associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica ai tini della predetta detrazione d'imposta;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) per associazioni sportive devono intendersi le societa' ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalita' sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme dei codice civile.
 
Art. 2.
1. Ai fini della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, la spesa e' certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 1, recante l'indicazione:
a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonche' del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art. 1;
b) della causale del pagamento;
c) dell'attivita' sportiva esercitata;
d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dati anagrafici del praticante l'attivita' sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2007

Il Ministro per le politiche
giovanili e le attività sportive
Melandri Il Vice Ministro dell'economia
e delle finanze
Visco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone