Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 aprile 2007 |
Autorizzazione, all'organismo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Castagna Cuneo», protetta transitoriamente a livello nazionale, con decreto del 20 dicembre 2004. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Visto il decreto 20 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 15 del 20 gennaio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Castagna Cuneo», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista l'indicazione espressa dalla societa' Piemonte Asprofrut, Societa' Consortile Cooperativa a. r.l., con la quale veniva indicato, quale organismo per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, I.N.O.Q. Istituto nord ovest qualita' Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82; Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999; Considerato che I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Castagna Cuneo», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta; Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 14, della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visti la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, e' autorizzato, ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 5120/2006 per la denominazione «Castagna Cuneo», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 dicembre 2004. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Castagna Cuneo», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Castagna Cuneo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006». |
| Art. 4. L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto 20 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 15 gennaio 2005. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Castagna Cuneo» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Castagna Cuneo», anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Castagna Cuneo», rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Piemonte. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2007 Il direttore generale: La Torre |
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