Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI |
DECRETO 7 marzo 2007 |
Modalita' applicative dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha previsto che i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili sono rideterminati, a decorrere dal l° gennaio 2007, secondo la tabella 1 allegata alla medesima legge n. 296 e che sulla base dei predetti importi annuali l'Istituto nazionale della previdenza sociale elabora le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione; Visto l'art. 1, comma 11, lettera b), in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento; Visto l'art. 1, comma 11, lettera c), della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b), nonche' quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Viste le tabelle relative agli assegni per il nucleo familiare elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle predette disposizioni; Rilevato che l'effetto della rideterminazione delle tabelle comporta una disparita' di trattamento, tale per cui, in relazione ad alcuni livelli di reddito, il nucleo familiare con componenti inabili (tabb. 14 e 15) percepisce un assegno inferiore a quello del nucleo familiare senza componenti inabili (tabb. 11 e 12); Considerata la necessita' di rimuovere tale disparita' di trattamento; Considerato che la ratio sia della normativa dell'assegno per il nucleo familiare, sia dell'intervento di modifica disposto dalla predetta legge n. 296 del 2006 e' ispirata a principi di maggior tutela dei nuclei familiari piu' bisognosi di sostegno economico, quali quelli che includono soggetti inabili; Ritenuta pertanto la necessita' di chiarire che, a parita' di reddito e di composizione numerica, i nuclei familiari con componenti inabili devono beneficiare di un importo degli assegni quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili, salva la successiva rimodulazione delle tabelle; Considerato che nell'ambito degli oneri previsti coerenti con la programmazione finanziaria come derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 296/2007 sono stati computati trattamenti per i nuclei con figli, con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui siano presenti componenti inabili, comunque non inferiori, a parita' di altre condizioni, a quelli dei nuclei equivalenti in cui non siano presenti componenti inabili; Decretano: A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non puo' essere inferiore, a parita' di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.
Roma, 7 marzo 2007
Il Ministro delle politiche per la famiglia Bindi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro della solidarieta' sociale Ferrero
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 4, foglio n. 94 |
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