Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2007 |
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del comune di Acerra in provincia di Napoli, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale causata dall'inquinamento ambientale da diossina. (Ordinanza n. 3586). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2006 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare l'inquinamento ambientale da diossina; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2007 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sopra menzionato; Visto il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268 ed in particolare l'art. 2, recante misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2004, n. 3370; Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2005, n. 3417; Vista la legge regionale della Campania 14 marzo 2003, n. 6, concernente «emergenze zootecniche»; Visto lo schema di protocollo quadro per lo sviluppo sostenibile nel territorio di Acerra» approvato con deliberazione n. 1690 del 28 ottobre 2006 dalla giunta della regione Campania; Ravvisata la necessita' di porre in essere interventi urgenti finalizzati a superare la fase dell'emergenza mediante l'adozione tempestiva di misure adeguate di sostegno alle aziende zootecniche presenti nel territorio poste sotto sequestro a seguito del riscontro di diossina oltre i limiti di tollerabilita' nei prodotti zootecnici e che non hanno usufruito degli indennizzi di cui alla citata legge 24 settembre 2003, n. 268; Ravvista inoltre la necessita' di procedere a delimitare l'area oggetto di inquinamento da diossina e di avviare, con l'urgenza del caso, gli interventi di messa in sicurezza funzionali alla successiva bonifica dell'area stessa; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto anche in considerazione delle criticita' socio-economiche connesse alla situazione di grave inquinamento che ha interessato il comune di Acerra e le ripercussioni sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica; Vista la nota del Ministero della salute prot. 251 del 24 agosto 2006; Acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota del 6 marzo 2007; Acquisito il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 1° marzo 2007 e con nota del 23 marzo 2007; D'intesa con la regione Campania, che si e' espressa con note del 18 ottobre 2006, del 27 dicembre 2006; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco di Acerra e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalla situazione di criticita' di cui in premessa e provvede all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare l'indispensabile sostegno economico ai soggetti titolari delle attivita' produttive agricole e zootecniche danneggiati dall'inquinamento secondo quanto disposto dal successivo art. 2. 2. In particolare il commissario delegato provvede: a) alla caratterizzazione dell'area interessata da inquinamento ambientale da diossina, nonche' alla programmazione ed all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, individuando, ove possibile, ogni misura necessaria ed urgente sia per rimuovere ed isolare le fonti inquinanti, sia per contenere la diffusione degli inquinanti, che per la realizzazione delle iniziative di bonifica e di ripristino ambientale, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie all'uopo disponibili; b) alla perimetrazione dell'area interessata da inquinamento da diossina individuata sulla base della caratterizzazione di cui alla lettera a) del presente articolo; c) alla predisposizione ed approvazione del progetto di bonifica delle acque superficiali, delle acque sotterranee, dei sedimenti, dei suoli e dei sottosuoli inquinati del territorio di Acerra ad integrazione degli interventi, a cura del sindaco di Acerra, finanziati con deliberazione della giunta regionale n. 1595 del 20 agosto 2004; d) all'adozione di direttive, anche con carattere informativo per l'utilizzo, nel breve e medio termine, delle risorse idriche ai fini potabili, irrigui e zootecnici, sentite le amministrazioni competenti; e) alla promozione di attivita' di sorveglianza epidemiologica ai fini di prevenzione di eventuali effetti dannosi sulla salute pubblica derivanti da inquinamento da diossina; f) alla predisposizione di programmi di monitoraggio ambientale sul territorio del comune di Acerra finalizzate a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza delle produzioni agricole; g) alla quantificazione dei danni al settore zootecnico derivante dalla situazione di inquinamento ambientale da diossina, ai fini della definizione dei contributi di cui all'art. 2 della presente ordinanza; 3. Per le attivita' di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 2 del presente articolo, il commissario delegato si avvale come soggetto attuatore dell'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Per le restanti attivita' di cui al comma 2 il commissario delegato puo' avvalersi della collaborazione dell'istituto superiore della sanita', della Agenzia regionale protezione ambiente della Campania, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, delle strutture sanitarie pubbliche, delle strutture amministrative e tecniche della regione Campania, nonche' della collaborazione delle Universita' della Campania e degli enti territorialmente competenti. |
| Art. 2. 1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, a favore dei titolari di attivita' produttive del comparto zootecnico che abbiano subito la sospensione delle attivita' o pregiudizio dalla situazione emergenziale e che non abbiano usufruito degli indennizzi di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 ed alla legge 24 settembre 2003, n. 268 e di quelli previsti con l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005. 2. I contributi di cui al comma 1, quantificati facendo riferimento ai limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, sono assegnati dal commissario delegato ai titolari delle aziende zootecniche a seguito di abbattimento di bestiame su disposizione dell'autorita' sanitaria o per morte dei capi di bestiame per ragioni comunque connesse alla contaminazione di diossina ed alle conseguenti misure di sequestro sanitario. 3. Il commissario delegato, ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, e' autorizzato ad acquisire ogni elemento utile, debitamente certificato, al fine di quantificare gli oneri che i titolari delle aziende zootecniche hanno dovuto sostenere a causa dello stato emergenziale verificatosi e delle relative misure cautelari sopra citate. 4. Per le attivita' di cui al comma 2 il commissario delegato si avvale delle competenti strutture regionali. 5. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al successivo art. 4. |
| Art. 3. 1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, 191, 208, 214, 216, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253; legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi come modificata dalla legge n. 15 del 2005, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6 comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, articoli 37, 40, 41 e 42; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42; legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4; decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito con la legge 24 settembre 2003, n. 268, art. 2; decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7 e 11. |
| Art. 4. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 3, della presente ordinanza si provvede nel limite di 2 milioni di euro a valere sulla convenzione per gli interventi ed attivita' specialistiche relative all'emergenza diossina nel territorio della regione Campania, stipulata in data 25 settembre 2003, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'A.P.A.T., finanziata con le risorse previste dall'art. 2, comma 4 della legge 24 settembre 2003, n. 268. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza si provvede: a) nel limite di 450.000 a valere sul capitolo 7411 del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze che alimenta il fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; b) nel limite di 100.000,00 euro a valere sulle risorse di cui al decreto dirigenziale della regione Campania - Settore programmazione degli interventi di protezione civile n. 326 del 21 dicembre 2005, finalizzate al ristoro dei danni conseguenti all'emergenza diossina; c) nel limite di 50.000,00 euro a valere sulle risorse del capitolo 3560 del bilancio della regione Campania. 3. Ove necessario, il sindaco di Acerra - Commissario delegato puo' utilizzare, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dalle amministrazioni regionali e statali. 4. Le risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale all'uopo istituita per gli interventi di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale di cui alla presente ordinanza, intestata al commissario delegato. 5. Il commissario delegato e l'APAT sono tenuti a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2007 Il Presidente: Prodi |
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