Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2007 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
PROVVEDIMENTO 12 aprile 2007 |
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. |
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IL PRESIDENTE del Consiglio nazionale delle ricerche Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante disposizioni per il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di seguito denominato decreto di riordino; Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, di seguito denominato «Regolamento di organizzazione e funzionamento»; Visto l'art. 20, comma 2, e l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Visto lo schema di regolamento trasmesso con nota prot. PRESID-CNR n. 1302 del 22 febbraio 2007 all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali; Visto il parere favorevole reso sullo schema di regolamento dall'Autorita' garante per la protezione dei dati personali del 28 febbraio 2007; Visto il DPCNR n. 13 del 13 marzo 2007, con il quale e' approvato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del CNR; Vista la nota prot. PRESID-CNR n. 1907 del 13 marzo 2007, con la quale il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del CNR e' stato trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio del 1989, n. 168, al direttore generale della direzione generale per il coordinamento e per lo sviluppo della ricerca del MUR; Vista la nota prot. n. 264 del 23 marzo 2007 del direttore generale della direzione generale per il coordinamento e per lo sviluppo della ricerca del MUR, con la quale e' stato approvato il regolamento di cui trattasi; Ravvisata l'opportunita' di procedere;
E m a n a
L'unito Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del CNR; il predetto regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Roma, 12 aprile 2007 Il presidente: Pistella |
| Allegato REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL CNR
Art. 1. Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Art. 2. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili 1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'indice dei trattamenti di cui all'allegato A e gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 9, che formano parte integrante del presente Regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico previste dalla legge e individuate nei predetti allegati. 2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Ente sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. 5. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del decreto legislativo n. 196/2003). 6. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003). Art. 3. Riferimenti normativi 1. Al fine di rendere maggiormente semplificata la lettura del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni. Art. 4. Disposizioni Finali e Transitorie 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei disciplinari e circolari in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche. |
| Allegati
----> vedere allegati da pag. 8 a pag. 19 della G.U. <---- |
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