Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 22 febbraio 2007 |
Concessione del trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti della societa' Ligabue, unita' di Fiumicino. (Decreto n. 40435). |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'accordo intervenuto in data 11 maggio 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale e' stata concordata la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Visto l'elenco, vidimato dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita'; Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita' interessate al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 11 maggio 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario sen. Maurizio Sacconi, in favore di un numero massimo di trentuno ex dipendenti della societa' Ligabue (Roma), unita' di Fiumicino (Roma), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 36665 del 28 luglio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio n. 83, cosi' suddivisi: dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per ventitre unita'; dal 1° gennaio 2006 all'8 gennaio 2006, per due unita'; dal 1° gennaio 2006 al 19 febbraio 2006 per tre unita'; dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006 per tre unita'. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 335.426,73. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%. La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 2. La concessione del trattamento di mobilita' e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 335.426,73 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario. |
| Art. 3. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2007 Ufficio di controllo preventivio sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 371 |
|
|
|