Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2007 (vai al sommario) |
LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO |
DECRETO 15 ottobre 2004 |
Riconoscimento, al sig. Heinrich Lanthaler, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. |
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IL VICEPRESIDENTE
Vista la sentenza n. 291 del 27 giugno 2003, con la quale il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, accoglie il ricorso del signor Heinrich Lanthaler, nato a Merano il 19 aprile 1963, cittadino italiano, residente a 39022 Lagundo, via Birreria 27, avverso le note del Ministero della giustizia del 16 agosto 2002, del 4 febbraio 2003 ed il decreto del Ministero della giustizia del 31 gennaio 2003, atti con i quali viene respinta la richiesta di riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, conseguito in Austria, per l'esercizio di tale professione in Italia; Considerato che la stessa sentenza prevede la necessita' di un riesame della domanda «in particolare sotto l'aspetto dell'eventuale necessita' di integrare i titoli e le qualifiche presentate con misure compensative»; Visto il decreto del 12 gennaio 2004 del Ministero della giustizia con il quale dopo un riesame della domanda il riconoscimento viene nuovamente negato; Vista la sentenza n. 162 del 26 marzo 2004, con la quale il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, accoglie il ricorso del signor Heinrich Lanthaler contro il Ministero della giustizia per l'ottemperanza alla sentenza n. 291/2003 di cui sopra; Constatato che nella sentenza n. 162/2004 al Ministero della giustizia viene assegnato un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza n. 291/2003; Constatato che detto termine e' scaduto infruttuosamente; Constatato che il sottoscritto, dott. Walter Stifter, viene nominato con la stessa sentenza n. 162/2004 commissario ad acta nella sua qualita' di vicepresidente della Libera Universita' di Bolzano e (che in caso di inottemperanza del Ministero della giustizia deve eseguire la sentenza n. 291/2003; Visti gli atti tutti della causa; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, riguardante l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE; Visto l'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, riguardante l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia; Dopo un confronto tra il curriculum studii richiesto in Italia e quello assolto dal signor Lanthaler in Austria; Constatato che il sig. Lanthaler a partire dal 15 ottobre 1997 e' iscritto nelle liste degli psicoterapeuti e che quindi e' autorizzato all'esercizio in proprio della professione di psicoterapeuta in Austria; Constatato che il sig. Lanthaler esercita da oltre sei anni l'attivita' di psicoterapeuta in Austria e che la sua attivita' in gran parte e' stata accompagnata da un supervisore; Ritenuto che in base alle differenze tra la formazione dei psicoterapeuti in Austria ed in Italia ai fini del riconoscimento sono necessarie misure compensative come previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto anche il parere della commissione provinciale di cui all'art. 49 della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 7;
Decreta:
Art. 1. Al sig. Heinrich Lanthaler, nato a Merano il 19 aprile 1963, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo finale del corso di studio formativo di terapeuta familiare sistemico, conseguito a Salisburgo (Austria) in data 25 luglio 1997, quale titolo abilitante per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia e per la conseguente iscrizione all'albo professionale. |
| Art. 2. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) teorie della dinamica di gruppo e tecniche d'intervento; 2) psicopatologia generale e dell'eta' evolutiva; 3) psicodiagnostica clinica e classificazione secondo il manuale diagnostico DSM IV; 4) teorie e tecniche della psicoterapia individuale (limitato il contenuto alle teorie principali). |
| Art. 4. Per la prova attitudinale, il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale degli psicologi domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, che si compone di un esame orale e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel precedente art. 3. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli psicologi domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilita' dello psicoterapeuta-tutor, che dovra' avere un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. |
| Art. 5. Ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto legislativo n. 115/1992 il Ministero della giustizia provvedera' alla pubblicazione di questo decreto nella Gazzetta Ufficiale. Bolzano, 15 ottobre 2004 Il vicepresidente: Stifter |
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