Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 10 aprile 2007
Aggiornamento dell'Appendice B del decreto 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'Appendice B del succitato decreto;

Decreta:
Articolo unico

1. Il materiale elencato nella tabella allegata al presente decreto e' inserito nell'Appendice B del decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2007
Il comandante generale: Dassatti
 
Allegato

FRAMMENTI DI GUSCI DI SEMI DI PALMA
(palm kernel shells o palm nut shells)

Descrizione.
Frammenti di gusci di semi di palma. Possono essere presenti anche gusci interi e semi liberi.
Il contenuto di umidita' e' variabile e puo' arrivare al 30% circa. Viene utilizzato principalmente come combustibile.

Caratteristiche. ===================================================================== Angolo di riposo |Peso specifico (kg/m3) |Fattore di stivaggio (m3/t) ===================================================================== Non applicabile |610-630 |1,58-1,64

=====================================================================
Dimensione | Classe | Appendice =====================================================================
Inf. a 3 cm appross. | MHB | B

Pericoli.

Il carico puo' essere soggetto ad ossidazione, provocando un impoverimento del contenuto di ossigeno all'interno delle stive ed una crescita del tenore di anidride carbonica e monossido di carbonio negli spazi del carico ed in quelli adiacenti. Il carico puo' dare luogo a fenomeni di fermentazione che possono condurre alla combustione spontanea del carico. I fenomeni di fermentazione possono anche comportare la formazione di gas asfissianti ed infiammabili.
Se il contenuto di umidita' e' pari o superiore al 15% il carico ha un basso rischio di incendio. Quando il contenuto di umidita' diminuisce il rischio di incendio aumenta.
La movimentazione del carico avente un basso contenuto di umidita' puo' produrre spolverio. Puo' verificarsi, dunque, un rischio di esplosione ad alte concentrazioni delle polveri. Stivaggio e segregazione.
Segregazione come per i materiali di classe 4.1.

Pulizia delle stive.
Stive pulite ed asciutte senza la presenza di residui dei carichi precedenti.

Precauzioni per le condizioni atmosferiche.
Nessuna precauzione particolare.

Caricazione.
Distribuire il carico in accordo con le informazioni prescritte dalla regola VI/2 della SOLAS. Se vi siano dei dubbi, distribuire il carico in maniera ragionevolmente uniforme verso le pareti dello spazio del carico in modo da minimizzare i rischi di scivolamento ed assicurare una adeguata stabilita' durante tutto il viaggio.

Precauzioni.
L'accesso del personale agli spazi del carico non dovra' essere consentito fino a quando non sia stato verificato che il tenore di ossigeno e' tornato a livelli normali.
In caso di condizioni atmosferiche molto secche, la polvere del carico caduta sul ponte puo' seccare rapidamente e puo' essere facilmente incendiata. Dovranno essere adottate misure adeguate a prevenire il verificarsi dell'incendio.

Ventilazione.
Vedere precauzioni. Trasporto.
Nessuna precauzione particolare.

Scaricazione.
Vedere precauzioni.

Pulizia.
Nessuna precauzione particolare.
 
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