Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 5 aprile 2007 |
Determinazione delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio nella provincia di Catanzaro, per gli anni 2007 e 2008. |
|
|
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Catanzaro
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti lavoro - div. V n. 39/97 del 18 marzo 1997; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi presso la direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 3 aprile 2007; Ritenuto di dover provvedere;
Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per gli anni 2007 e 2008. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catanzaro, 5 aprile 2007 Il direttore provinciale: Trapuzzano |
| Allegato
TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO
Art. 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite per come segue.
Art. 2. Tariffe per ogni 100 kg e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro associazioni: a) cereali e derivati - concimi e mangimi: cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco Euro 0,64; concimi e mangimi in sacchi Euro 0,64; farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio Euro 0,91; b) ferri e metalli: macchine Euro 0,81; rottami di ferro trafilati e lamiere in genere Euro 0,81; c) frutta e verdure: frutta e verdura, in ceste o colli Euro 0,69; frutta e verdura, alla rinfusa Euro 1,03; d) generi alimentari vari: burro, olio, zucchero, formaggi, ecc. Euro 0,86; e) legnami da opera e da costruzione: tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 200 kg Euro 0,86; travi e tronchi oltre i 200 kg Euro 1,13; carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe Euro 2,90; f) materiale da costruzione: laterizi e piastrelle in genere Euro 0,96; marmi in blocco e piastre lavorate Euro 1,03; materiale per rivestimento ed altro Euro 0,96; g) generi vari di monopolio: tabacchi in cartoni, sale in cartoni Euro 1,23; sale in sacchi Euro 0,91; h) operazioni varie: movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata Euro 0,48; i) bovini, equini, puledri, suini: operazioni di carico/scarico di bovini ed equini: al capo Euro 4,90; carico Euro 2,85; scarico Euro 2,04; operazioni di carico/scarico di puledri e suini: al capo Euro 3,02; carico Euro 1,50; scarico Euro 1,50; l) ovini e caprini: operazioni di carico/scarico: al capo Euro 1,94; carico Euro 1,40; scarico Euro 1,40. Qualora le operazioni vengano svolte con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%. Per il carico e lo scarico oltre i 50 metri dal punto delle operazioni, si applichera' sulla tariffa base una maggiorazione del 20%.
Art. 3. Facchinaggio - Paga oraria: a) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario Euro 12,39; a1) attivita' preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a titolo esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, preparazione cartoni per confezioni, incelofanatura piu' sottovuoto, deposito colli e bagagli, scuoiatura Euro 12,39; b) movimentazione ed operazioni di trasloco: movimentazione di' mobili ed arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attivita' di trasloco Euro 15,08. Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe vengono cosi' fissate: operazione di cui alla lettera a) Euro 10,23; operazioni di cui alla lettera a1) Euro 10,23; operazioni di cui alla lettera b) Euro 12,93.
Art. 4. Maggiorazione tariffe: a) lavoro notturno 45%; b) lavoro festivo 50%.
Art. 5. Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni etc.), debbono essere maggiorate del 20%.
Art. 6. Decorrenza e durata. Il presente tariffario avra' validita' e durata per gli anni 2007 e 2008. |
|
|
|