Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO' »
DECRETO RETTORALE 14 aprile 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo», emanato con decreto rettorale n. 626/99 del 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la deliberazione n. 348 adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2006 concernente la modifica dello statuto con l'inserimento delle disposizioni per la costituzione dei dipartimenti;
Vista la lettera prot. n. 2201 del 29 dicembre 2006 e ricevuta in data 3 gennaio 2007 di trasmissione della deliberazione al Ministro dell'universita' e della ricerca per il prescritto parere;
Rilevato che nei tempi prescritti e ad oggi non e' pervenuta alcuna indicazione da parte del Ministro;
Ritenuto di dover procedere agli ulteriori adempimenti per rendere operative le modifiche apportate;

Decreta:

a) Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo», emanato con decreto rettorale n. 626/99 del 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue:
1. al titolo II «Strutture e attivita' didattiche e di ricerca», l'art. 14. - Dipartimenti Istituti - Centri di ricerca, e' cassato; gli articoli successivi del titolo II sono rinumerati a seguito della indicata soppressione;
2. dopo l'art. 19, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:
«Art. 20 (Dipartimenti). - 1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa che promuove e coordina l'attivita' di ricerca di uno o piu' settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' e metodo, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo docente.
2. Al dipartimento afferiscono, a domanda, i professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento dell'Ateneo. Il personale tecnico-amministrativo e' assegnato con provvedimento del direttore amministrativo. Ne fanno parte inoltre i dottorandi di ricerca e vi operano i borsisti e i titolari di assegni o contratti di ricerca attivati dalla medesima struttura.
3. La costituzione del dipartimento e' deliberata dal senato accademico acquisita la deliberazione del consiglio di amministrazione, competente per la parte relativa all'impatto finanziario e organizzativo. Il procedimento e' avviato su proposta dei professori e ricercatori che devono essere in numero almeno pari a venti unita' di professori e ricercatori di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La proposta di costituzione deve contenere il progetto scientifico e deve indicare le risorse necessarie occorrenti.
5. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta.
6. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, contabile e contrattuale secondo il regime fissato dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Il dipartimento puo' prevedere, su approvazione del consiglio di dipartimento, la costituzione di eventuali sezioni che non possono avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile ne' organi di Governo propri.
7. Il funzionamento del dipartimento e' disciplinato da apposito regolamento adottato dal consiglio sulla base di uno schema-tipo approvato dal senato accademico. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore.».
«Art. 21 (Consiglio di dipartimento). - 1. Il consiglio di dipartimento e' l'organo cui sono affidati i compiti di gestione nonche' di programmazione e sviluppo dell'attivita' del dipartimento.
2. Il consiglio di dipartimento, in particolare:
a) approva il regolamento di dipartimento;
b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le relative relazioni allegate;
c) delibera sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori;
d) esprime parere non vincolante sulle chiamate, anche secondo la procedura per trasferimento, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza. La composizione del consiglio in questi casi e' determinata con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di deliberazioni riguardanti le componenti di personale docente;
e) delibera sui contratti di ricerca e consulenza;
f) elegge, nel suo seno, il direttore e la giunta;
g) approva il piano annuale della ricerca;
h) propone l'istituzione dei corsi di dottorati di ricerca nei settori di propria pertinenza;
i) delibera su ogni altra questione demandata per legge, statuto o regolamento.
3. Il consiglio di dipartimento e' composto da:
a) il direttore;
b) i professori e i ricercatori afferenti;
c) il segretario amministrativo;
d) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e del personale tecnico-amministrativo assegnato nelle misure e per la durata stabilite nello schema-tipo del regolamento di funzionamento.».
«Art. 22 (Direttore del dipartimento e giunta). - 1. Il direttore del dipartimento e' un professore di prima fascia dell'Universita' afferente al dipartimento con regime di impegno a tempo pieno ovvero in caso di motivata indisponibilita' dei professori di prima fascia un professore associato afferente al dipartimento sempre con regime di impegno a tempo pieno.
2. Il direttore e' eletto in apposita seduta del consiglio di dipartimento convocata e presieduta dal decano. E' eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima e nella seconda votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella terza votazione. Nel caso di mancata elezione nella seduta successiva si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
3. Il direttore e' nominato con provvedimento del rettore.
4. Il direttore dura in carica un quadriennio e puo' essere rieletto consecutivamente solo una volta.
5. Il direttore convoca e presiede il consiglio e la giunta, attua le deliberazioni dei predetti organi collegiali, predispone il bilancio preventivo e svolge tutti gli altri compiti demandati dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
6. La giunta del dipartimento coadiuva il direttore nelle sue funzioni. La composizione e la durata in carica della giunta sono disciplinati nello schema-tipo del regolamento di funzionamento.».
«Art. 23 (Istituti). - 1. L'istituto e' una struttura organizzativa di ricerca.
2. L'istituto non ha autonomia finanziaria, contabile, amministrativa; ha autonomia di spesa e contrattuale nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Non e' consentita l'attivazione di nuovi istituti; e' consentita la fusione di piu' istituti gia' esistenti. All'istituto devono afferire almeno cinque docenti tra professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento.
4. Sono organi dell'istituto:
il direttore;
il consiglio.
5. Il funzionamento dell'istituto e' disciplinato da un apposito regolamento deliberato dal consiglio sulla base dello schema-tipo approvato dal senato accademico. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore.
6. Il direttore e' un professore eletto nel suo seno dal consiglio; e' nominato con provvedimento del rettore.».
«Art. 24 (Attivazione e disattivazione). - 1. La proposta di costituzione del dipartimento deve essere presentata entro il 30 settembre.
2. L'attivazione del dipartimento avviene dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della proposta.
3. L'Universita' promuove la costituzione dei dipartimenti. A tal fine il consiglio di amministrazione puo' programmare il numero di dipartimenti da costituire ogni anno.
4. I professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferiscono in via esclusiva ad un dipartimento ovvero ad un istituto.
5. Il dipartimento e l'istituto sono disattivati:
quando, per qualsiasi motivo, non se ne puo' garantire il regolare funzionamento;
quando lo delibera il consiglio con una maggioranza di due terzi dei componenti;
quando il numero dei componenti e' inferiore al numero minimo di cui ai precedenti articoli per due anni accademici.
6. La disattivazione, ivi compresa la assegnazione del patrimonio ad altra struttura, e' disciplinata nel regolamento generale di Ateneo.».
«Art. 25 (Centri). - 1. I dipartimenti possono proporre la costituzione di centri di ricerca indicando il progetto specifico di ricerca, il personale, i fondi ed i locali assegnati ed infine, nel caso di centri interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza.
2. La costituzione del centro e' deliberata dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.
3. Le modalita' di funzionamento e la durata del centro sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo.
4. Apposita norma del regolamento generale di Ateneo disciplinera' i centri attualmente attivati prevedendone la soppressione o l'afferenza ad un dipartimento.».
3. Gli articoli successivi, dopo l'inserimento dei precedenti indicati al punto 2, vengono rinumerati a scorrimento.
4. L'art. 9 e' modificato al primo comma sostituendo il numero 17 con il numero 16.
b) Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
c) Le modifiche sopra riportate entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Urbino, 14 aprile 2007
Il rettore: Bogliolo
 
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