Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2007
Termini e modalita' relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del Prelievo erariale unico (PREU), sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare; le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'art. 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalita' con cui AAMS puo' concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta';
Visto l'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete;
Ritenuto che con separato provvedimento saranno individuate le modalita' ed i termini per la rateizzazione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico dai soggetti passivi di imposta nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta';
Visto l'art. 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che fissa nel 12% delle somme giocate per apparecchio la misura dell'aliquota del prelievo erariale unico, a decorrere dal 1° gennaio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza di AAMS;
Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete di AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS n. 452 del 12 aprile 2007, concernente le modalita' di determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per l'anno solare;
Viste le convenzioni di concessione tra AAMS ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, individua i termini e le modalita' entro i quali e con le quali i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente le modalita' per la comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonche' degli altri dati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico;
c) apparecchio/i o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;
d) base imponibile, valore sul quale si applica l'aliquota per il calcolo dell'imposta, corrispondente, per ciascun apparecchio di gioco, al totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e nell'anno solare;
e) collocazione in magazzino, lo spostamento dell'apparecchio di gioco in magazzino secondo le apposite procedure amministrative stabilite da AAMS;
f) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
g) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attivita' e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonche' le attivita' e funzioni connesse;
h) contatore/i, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione;
i) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta;
l) decreto 12 aprile 2007, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze AAMS che disciplina le modalita' di determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco;
m) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
n) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco;
o) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.
 
Art. 2.

Termini e modalita' di comunicazione delle somme giocate

1. Ai fini della determinazione della base imponibile e del relativo PREU dovuto per i periodi contabili e per l'anno solare ai sensi dell'art. 3 del decreto 12 aprile 2007, il concessionario comunica ad AAMS le somme giocate da ciascun apparecchio di gioco del cui nulla osta il concessionario stesso e' titolare. Le comunicazioni sono effettuate, nei termini di seguito indicati, per:
a) il contatore dell'ultimo giorno del periodo contabile comunicato entro i tre giorni successivi alla data di estrazione, ovvero, relativamente al periodo contabile novembre-dicembre, il contatore annuale estratto e comunicato entro il 3 gennaio dell'anno successivo;
b) il contatore annuale estratto e comunicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini della determinazione della base imponibile e del PREU ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 12 aprile 2007, il concessionario e' tenuto a comunicare, entro i tre giorni successivi alla data di estrazione:
a) il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica la cessazione o la sospensione, nei casi di cessazione o di sospensione di efficacia del nulla osta dell'apparecchio indicati nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico;
b) il contatore estratto il giorno antecedente all'intervento di manutenzione, in caso di intervento di manutenzione straordinaria che comporti la inizializzazione dei contatori dell'apparecchio;
c) il contatore estratto il giorno stesso in cui si verifica il trasferimento, in caso di trasferimento della titolarita' del nulla osta dell'apparecchio ad altro concessionario;
d) il contatore estratto il giorno in cui si verifica la collocazione in magazzino dell'apparecchio.
3. Il concessionario, comunque, e' tenuto ad estrarre il contatore almeno ogni trenta giorni ed a comunicarlo entro i tre giorni successivi alla data di estrazione.
4. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate, tramite la rete telematica, con le modalita' indicate nel paragrafo 2 dell'allegato tecnico.
 
Art. 3.

Termini e modalita' di comunicazione dei dati relativi agli
apparecchi

1. Il concessionario e' tenuto a comunicare l'eventuale collocazione in magazzino e la successiva ricollocazione presso un esercizio dell'apparecchio nello stesso giorno in cui tali operazioni si verificano. La comunicazione e' effettuata, tramite la rete telematica, con le modalita' indicate nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.
2. Il concessionario e' tenuto a comunicare gli eventi che determinano la cessazione, la sospensione e la ripresa di efficacia del nulla osta dell'apparecchio indicati nel paragrafo 4 dell'allegato tecnico, entro dieci giorni dalla data dell'evento ovvero dalla data in cui ne e' venuto a conoscenza. In tale ultima circostanza il concessionario e' tenuto ad esibire idonea documentazione probatoria. La comunicazione degli eventi e' effettuata mediante presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di AAMS competente per territorio che provvede all'invio al concessionario, tramite la rete telematica, della avvenuta acquisizione della dichiarazione, secondo le modalita' indicate nel paragrafo 5 dell'allegato tecnico. I modelli da utilizzare per la presentazione della dichiarazione sono approvati con provvedimento di AAMS - Direzione per i giochi.
3. Il concessionario e' tenuto a comunicare il trasferimento della titolarita' del nulla osta dell'apparecchio ad altro concessionario entro i dieci giorni successivi a quello in cui si verifica il trasferimento stesso. La comunicazione e' effettuata con le modalita' indicate nel comma 2. Nel caso in cui il trasferimento della titolarita' del nulla osta riguardi un numero consistente di apparecchi, AAMS puo' consentire, su istanza dei concessionari interessati, che la comunicazione sia effettuata nei termini e con le modalita' indicate nel paragrafo 6 dell'allegato tecnico.
4. Nel caso in cui la comunicazione degli eventi indicati nei commi 2 e 3, fatta eccezione per quelli che determinano la ripresa di efficacia del nulla osta, sia effettuata con ritardo superiore a dieci giorni, ai fini della determinazione della base imponibile del PREU si considera come data dell'evento quella di effettuazione della comunicazione stessa, tranne i casi in cui l'evento abbia data certa o risulti da atto di data certa. In tale ultimo caso si considera come data dell'evento quella dell'atto, se anteriore alla comunicazione stessa.
 
Art. 4.

Modalita' di comunicazione della scelta relativa all'utilizzo del
credito annuale

1. La scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito annuale, prevista dall'art. 7, comma 3, del decreto 12 aprile 2007, e' comunicata, tramite la rete telematica, con le modalita' indicate nel paragrafo 7 dell'allegato tecnico. La mancata comunicazione produce gli effetti di cui al citato art. 7, comma 3.
 
Art. 5.

Disposizioni finali ed efficacia del decreto

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano alle comunicazioni relative alla determinazione del PREU dovuto a decorrere dal periodo contabile settembre-ottobre 2007.
2. Fino al periodo contabile di cui al comma 1, le comunicazioni dei concessionari sono regolate esclusivamente dalla vigente disciplina amministrativa e dalla concessione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2007
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 169
 
allegato tecnico

Contenente le modalita' per la comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonche' degli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto.

1. Eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a)
Sono di seguito elencati gli eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del presente decreto:
dismissione;
cessione all'estero;
risoluzione del contratto;
confisca;
sequestro. 2. Modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 2
Con riferimento all'art. 2, comma 4, del presente decreto, il contatore ed il contatore annuale estratti da ciascun apparecchio di gioco sono comunicati secondo le seguenti modalita'.
a) Contatore: la trasmissione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS avviene tramite il messaggio codice 670 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».
b) Contatore annuale: la trasmissione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS avviene tramite il messaggio codice 603 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione». 3. Modalita' di comunicazione dei dati relativi all'ubicazione.
Con riferimento all'art. 3, comma 1, del presente decreto, la comunicazione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS della collocazione in magazzino e della successiva ricollocazione in esercizio avviene utilizzando l'apposito campo del messaggio codice 670, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione», privo di codice errore corrispondente al campo ubicazione. 4. Eventi di cui all'art. 3, comma 2
Sono di seguito elencati gli eventi di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto:
furto;
incendio;
dismissione;
cessione all'estero;
confisca;
sequestro;
dissequestro. 5. Modalita' di comunicazione degli eventi di cui all'art. 3, comma 2.
L'ufficio di AAMS all'atto dell'acquisizione nella banca dati del sistema centrale di AAMS della dichiarazione presentata dal concessionario per comunicare gli eventi di cui al paragrafo 4 del presente allegato, provvede all'invio dal sistema centrale di AAMS al sistema di elaborazione del concessionario del messaggio codice 015 previsto nelle «Specifiche di comunicazione». 6. Modalita' di comunicazione del trasferimento di titolarita' del nulla osta.
Con riferimento all'art. 3, comma 3, del presente decreto, la comunicazione del trasferimento di titolarita' del nulla osta avviene utilizzando l'apposito campo del messaggio codice 670, previsto nelle «Specifiche di comunicazione», trasmesso dal sistema di elaborazione del concessionario, che trasferisce detta titolarita', al sistema centrale di AAMS.
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione», privo di codice errore corrispondente al campo indicante il concessionario che ha acquisito la titolarita'. 7. Modalita' di comunicazione dell'utilizzo del credito annuale.
Con riferimento all'art. 4, comma 1, del presente decreto, la scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito annuale prevista dall'art. 7, comma 3 del decreto 12 aprile 2007, e' comunicata dal concessionario utilizzando l'apposito messaggio, codice 812, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».
 
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