Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2007
Disciplina della rateizzazione delle somme dovute dai soggetti passivi d'imposta a titolo di Prelievo erariale unico (PREU).

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua i concessionari della rete telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che regolamenta la richiesta dei nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., per la raccolta di gioco;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), di stabilire con appositi provvedimenti le modalita' con cui AAMS puo' concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta';
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza di AAMS;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete di AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Viste le convenzioni di concessione tra AAMS ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, individua le modalita' con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione, totale o parziale, delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta'.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
c) PREU, il Prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
d) versamento/i, i versamenti previsti dall'art. 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS del 12 aprile 2007.
 
Art. 2.
Rateizzazione delle somme dovute a titolo di PREU

1. Il concessionario puo' richiedere, mediante apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute a titolo di PREU nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficolta'. Ogni rateizzazione puo' essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare di riferimento e per un numero di rate mensili fino ad un massimo di dieci.
2. L'importo di ciascuna rata e' maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza del versamento di cui e' stata richiesta la rateizzazione.
3. Le rate mensili dei versamenti dilazionati scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ultimo versamento di cui e' stata richiesta la rateizzazione.
4. Le rate mensili sono versate dal concessionario con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il modello F24-Accise.
5. La rateizzazione non puo' essere richiesta dal concessionario finche' non sono state integralmente pagate le rate relative alla eventuale precedente rateizzazione concessa da AAMS.
6. Il riconoscimento del beneficio della rateizzazione e' subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria prestata da primari istituti di credito nella forma della garanzia autonoma a prima richiesta che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonche' l'operativita' della medesima garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta di AAMS.
 
Art. 3.

Termini e modalita' di presentazione e di autorizzazione della
istanza di rateizzazione

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata alla direzione per i giochi di AAMS, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento delle somme dovute.
2. Nell'istanza di rateizzazione il concessionario deve indicare:
a) gli elementi obiettivi che dimostrano la sussistenza della temporanea situazione di difficolta';
b) i versamenti per i quali si chiede la rateizzazione;
c) il numero di rate mensili.
3. La direzione per i giochi di AAMS puo' concedere, entro i sette giorni successivi alla presentazione dell'istanza e previa valutazione della stessa e della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 2, l'autorizzazione alla rateizzazione, totale o parziale, dei versamenti nonche' il numero delle rate concesse.
4. Almeno quindici giorni prima della scadenza della prima rata, AAMS comunica al concessionario l'importo di ciascuna di esse.
 
Art. 4.

Perdita del beneficio della rateizzazione

1. Il concessionario decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.
2. In caso di decadenza:
a) l'intero importo ancora dovuto si considera non versato alla scadenza, anche ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b) il debito non puo' piu' essere rateizzato.
3. Nel caso in cui il fideiussore non versi l'intero importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle generalita' del fideiussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, AAMS puo' procedere alla riscossione nei suoi confronti mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute.
 
Art. 5.

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

1. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, si applica l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
Art. 6.

Efficacia del provvedimento

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle richieste di rateizzazione dei versamenti del PREU a decorrere dal periodo contabile settembre-ottobre 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2007
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 168
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone