IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 1, comma 1012, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante alcune disposizioni per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del settembre 1997, con contestuale assegnazione di ulteriori risorse finanziarie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 2006, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000; Viste le precedenti ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria; Visto in particolare l'art. 12, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005; Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile adottate per fronteggiare i contesti di criticita' in rassegna, necessarie per consentire un definitivo ritorno nell'ordinario nei territori interessati dagli eventi sismici; Vista la nota del 18 aprile 2007 del presidente della regione Marche, con la quale e' stata chiesta un'integrazione alle precedenti ordinanze di protezione civile; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario necessarie al definitivo rientro nell'ordinario nei territori dei comuni della regione Umbria interessati dagli eventi sismici del settembre 1997 e di dicembre del 2000, i termini di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, differiti fino al 31 dicembre 2006 dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. 2. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 15 della legge n. 61 del 1998, ed alle leggi finanziarie successive in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2007 Il Presidente: Prodi |