IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, ed in particolare l'art. 2 recante norme di accelerazione delle procedure di riscossione; Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, e n. 3582 del 3 aprile 2007; Tenuto conto che, a fronte dell'ingente morosita' dei comuni della regione Campania nel pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti, sono state avviate dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto-legge n. 245/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, le corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai medesimi comuni; Considerato che la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione del citato decreto-legge n. 245/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, copre i costi dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania fino al 31 maggio 2006; Ravvisata la necessita' di recuperare con urgenza le risorse finanziare spettanti al commissario delegato per la gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania a decorrere dal 1° giugno 2006 e fino alla cessazione dello stato di emergenza; Tenuto conto, altresi', che il credito, dal 1° giugno al 31 dicembre 2006, maturato dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania nei confronti dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 20, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, ammonta a circa 43 milioni di euro; Ritenuto che si possa provvedere, previa intesa dei comuni morosi, alla compensazione dei crediti maturati dallo Stato nei confronti dei predetti comuni che risultano monitorati dal Ministero dell'interno; Sentito il Ministero dell'interno; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e di cui alla nota del 6 aprile 2007; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. Fino alla concorrenza dei crediti vantati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania nei confronti dei comuni della stessa regione indicati al comma 2, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 20, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, per i costi di smaltimento dei rifiuti dal 1° giugno al 31 dicembre 2006, previa intesa dei comuni medesimi, e' autorizzata la compensazione con le somme iscritte nei residui passivi dello stato di previsione del Ministero dell'interno attribuite ai predetti comuni dallo Stato a titolo di trasferimenti erariali per gli esercizi sino al 2006 e non ancora erogate. 2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti comuni: Acerra, Afragola, Aversa, Battipaglia, Benevento, Casalnuovo di Napoli, Caserta, Casoria, Castellammare di Stabia, Cava de' Tirreni, Ercolano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Napoli, Portici, Pozzuoli, Salerno, Scafati e Torre del Greco. 3. Il Ministero dell'interno provvede al versamento delle somme di cui al comma 1 direttamente sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2007 Il Presidente: Prodi |