Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 15 marzo 2007, n. 55 |
Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneita' dei trenini turistici. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, d'ora in poi indicato come Codice della strada ed in particolare gli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni; Vista la legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche», e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; Considerata la necessita' di definire per i trenini turistici i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneita' alla circolazione e per la loro conduzione; Viste le conclusioni raggiunte dall'apposita commissione, istituita con decreto dirigenziale del 27 aprile 2004; Acquisiti i pareri dei Ministri interessati ai sensi dell'articolo 59, comma 2 del Codice della strada. Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere n. 18/2006 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 gennaio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizione
1. Si definiscono trenini turistici i complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione. 2. I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 214. 3. La composizione minima in esercizio di un trenino turistico comprende l'autoveicolo ed almeno un rimorchio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, e' il seguente: «Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) - m) (omissis); n) veicoli con caratteristiche atipiche.». «Art. 59 (Veicoli con caratteristiche atipiche). - 1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto: a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate.». «Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione). - 1. (Omissis). 2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri con modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. 3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.». «Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91. 3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. 5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna e' data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalita' di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. 6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8. 7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla medesima sanzione e' sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. 9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. La carta di circolazione e' ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138. 11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e' destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli. 12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalita' di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino e' disciplinata dal regolamento.». «Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 6. (Abrogato). 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. 8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'art. 101, comma 1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma 3. 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalita' di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. 13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85. 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.». «Art. 116 (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalita' di cui al comma 11-bis. 1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis. 1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale. 1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente. 2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria D; D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero; E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria C. 4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. 5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis. 6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi. 7. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi. 8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. 8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'art. 119, comma 10. 9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. 10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione. 11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. 11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attivita' collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art. 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalita', i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria. 12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. 13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. 13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25. 14. (Soppresso). 15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. 16. (Abrogato). 17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303. - Il decreto-legge 26 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2003, n. 186. - Il decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n. 160. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002 recante: «Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo» e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 149. - La legge 21 giugno 1986, n. 317 recante: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1988», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. - Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 59 del Codice della strada e per la legge n. 214 del 2003 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente regolamento: a) disciplina, ai sensi dell'articolo 75, commi 2 e 3 del Codice della strada ed in conformita' al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei trenini turistici; b) individua, i requisiti richiesti per la circolazione e la guida dei trenini turistici.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 75, commi 2 e 3 del Codice della strada e per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3. Assimilazione ai fini della circolazione
1. Ai fini della circolazione su strada i veicoli componenti il complesso sono assimilati, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del Codice della strada, ai veicoli della categoria M ovvero N per quanto concerne l'autoveicolo ed ai veicoli della categoria O per quanto concerne i rimorchi.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 59 del Codice della strada si vedano 1e note alle premesse.
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| Art. 4. Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione
1. Ad ogni veicolo costruito in serie, componente il complesso, si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformita' alle seguenti prescrizioni tecniche: a) quelle dell'allegato A del presente regolamento; b) quelle delle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M/N ed O di cui all'allegato B del presente regolamento, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti; c) quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 56, comma 2, del Codice della strada. 2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto n. 277 del 2001 cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. (Omissis). 2. Si definisce, «Omologazione» l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del Codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entita' tecnica e' conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono in: a) nazionali; b) limitate per piccole serie;». - Il testo dell'art. 54, comma 1 e dell'art 56, comma 2 del Codice della strada cosi' recita: «Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massima di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione a la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. «Art. 56 (Rimorchi). - 1. (Omissis). 2. I rimorchi si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi; b) rimorchi per trasporto di cose; c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54; d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54; e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo; f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.».
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| Art. 5. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277
1. All'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «macchine agricole ed operatrici e filoveicoli» sono aggiunte le parole «veicoli atipici».
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto n. 277 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Deroghe e procedure alternative). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo', a richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o piu' prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa per l'omologazione nei seguenti casi: a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove; b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali; c) macchine agricole ed operatrici e filoveicoli veicoli atipici che, indipendentemente dal numero di esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive incompatibili con uno o piu' requisiti stabiliti dalla normativa vigente. 2. Nel caso a) si applica la procedura di «omologazione limitata per piccole serie», nel caso b) si applica la procedura di «omologazione temporanea», mentre nel caso c) a seconda dell'entita' della produzione, si applica la procedura di «omologazione» o di «omologazione limitata per piccole serie». 3. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature o programmi limitati e tali da non giustificare il rilascio di una omologazione nazionale. Nell'allegato VI sono precisati, distinti per categoria di veicoli, i limiti delle piccole serie, con riferimento al tipo comprensivo di varianti e versioni. 4. Nel caso di omologazioni in piu' fasi, laddove sussistano le suddette condizioni di produzione limitata, la procedura di cui al precedente punto 3 trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie relative a trasformazioni ed allestimenti effettuati in serie. 5. La procedura della omologazione limitata per piccole serie differisce da quella relativa alla omologazione nazionale per i seguenti aspetti: a) l'autorita' competente al rilascio sono i Centri, che applicano tale procedura, su richiesta del costruttore, ed a seguito della valutazione preliminare effettuata nell'ambito del controllo di conformita', da cui risultino le condizioni per l'applicabilita' della procedura medesima; b) il Centro che ha rilasciato l'omologazione limitata per piccole serie provvede d'ufficio, quando lo ritiene opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a due anni, al controllo dell'entita' della produzione per valutare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omologazione nazionale, ovvero se siano venuti meno, i requisiti per il rilascio dell'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo caso il Centro impone l'obbligo dell'omologazione nazionale, fissando i termini per tale adempimento; nel secondo caso procede alla revoca dell'omologazione rilasciata. Contestualmente a detti controlli, il Centro procede anche all'accertamento della conformita' di produzione, mediante ispezioni sul relativo sistema di controllo previsto dal costruttore; c) per la domanda di omologazione e la redazione dei verbali di prova vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione nazionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore avanzi richiesta di deroga per l'effettuazione di talune prove, la stessa viene valutata dall'Ufficio del Ministero, sulla base di un motivato rapporto del Centro. Sono fatte salve le deroghe di carattere generale gia' ammesse da disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Sul verbale e sulla scheda di omologazione, vanno annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga, eventualmente concessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione. 6. Nel caso in cui, successivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro accerti l'esistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore dell'omologazione deve presentare apposita domanda di omologazione unitamente ai relativi versamenti. 7. Qualora l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, essa puo' essere soggetta a limiti numerici o temporali, e l'eventuale passaggio alla omologazione nazionale e' accordato subordinatamente al completamento di tutte le verifiche e prove previste e, in ogni caso, previa verifica della rispondenza a tutte le nuove prescrizioni tecniche nel frattempo entrate in vigore; 8. A conclusione dell'esito favorevole delle verifiche e prove prescritte, il Centro provvede direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni: a) attribuisce al provvedimento di omologazione una numerazione secondo l'allegato IV; b) redige l'estratto dei dati tecnici finalizzato alla stampa della carta di circolazione, provvedendo nel contempo, all'inserimento degli stessi nel sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale incombenza e' subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Ministero della firma del costruttore o del suo rappresentante da apporre in calce alla dichiarazione di conformita'. 9. Ai fini del controllo dei vincoli, stabiliti nell'atto di omologazione, il costruttore deve, per ciascun tipo omologato, annotare su apposito registro con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformita' rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento. 10. La procedura di omologazione temporanea, si applica ai veicoli che presentano soluzioni costruttive innovative, oppure incompatibili con uno o piu' requisiti stabiliti dalle norme vigenti, e puo' essere ammessa unicamente nell'ambito di un programma di sperimentazione finalizzato alla acquisizione di dati per la modifica di norme vigenti. 11. L'omologazione temporanea e' subordinata a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio del Ministero in base ad un circostanziato rapporto del Centro. 12. La procedura di omologazione temporanea e' caratterizzata dai seguenti aspetti procedurali: a) l'Autorita' competente al rilascio e' l'Ufficio del Ministero; b) la validita' dell'omologazione temporanea e' limitata nel tempo e per un precisato numero di esemplari prodotti; c) nella domanda deve essere specificato il periodo previsto per la sperimentazione ed i motivi per i quali il veicolo non puo' ottenere l'omologazione in base alla normativa vigente; d) ai fini del controllo dei vincoli temporali e numerici stabiliti nell'atto di omologazione, nonche' della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, il costruttore, per ciascun tipo omologato, deve annotare su un apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformita' rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove per essere consultato in qualsiasi momento; e) il Centro, effettuate le verifiche e prove, trasmette all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione, comprensivo di un parere circa l'ammissibilita' della deroga proposta, nonche' delle proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente; f) al termine del periodo di sperimentazione, il Centro inoltra all'Ufficio del Ministero un rapporto sui risultati ottenuti, con le proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente. Sulla base dei risultati ottenuti, sara' valutata l'opportunita' di apportare modifiche alla normativa. 12. Qualora nel periodo di validita' dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti e della navigazione l'omologazione accordata puo' essere revocata, e tutti i veicoli risultanti dai registri debbono essere adeguati alla normativa vigente. 13. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma sia stata conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, puo' chiedere di convertire l'omologazione temporanea in omologazione definitiva. 14. Per le omologazioni di cui al comma 1 del presente articolo vale, in quanto applicabile, quanto previsto dagli articoli 7 e 8.».
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| Art. 6. Verifiche periodiche
1. Le verifiche periodiche dei trenini turistici sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici dei Sistemi Integrati Infrastrutture e Trasporti del Ministero dei trasporti, su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalita' previste dall'articolo 80 del Codice della strada.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 80 del Codice della strada cosi' recita: «Art. 80 (Revisioni). - 1. II Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. 4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati al trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. 5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. 6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente. 7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione dei provvedimento di revisione singola. 8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoripa-razione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. 10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro. 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate. 12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10. 13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto del termini e delle modalita' stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione. 16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8. 17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
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| Art. 7. Immatricolazione e documenti di circolazione dei veicoli componenti i trenini turistici
1. La circolazione dei trenini turistici e' subordinata all'immatricolazione, ai sensi dell'articolo 93 del Codice della strada, dei componenti il complesso, ognuno dei quali e' dotato di targa e carta di circolazione. 2. Sulla carta di circolazione dell'autoveicolo sono indicati anche la fabbrica ed il tipo dei rimorchi trainabili, nonche' le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata del complesso ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione. 3. L'ultimo veicolo componente il complesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del Codice della strada, deve essere munito di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell'autoveicolo.
Nota all'art. 7: - Per il testo degli articoli 93 e 100 del Codice della strada si vedano le note alle premesse.
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| Art. 8. Patente per la guida dei trenini turistici
1. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall'articolo 2, comma 1, del Codice della strada, per condurre i trenini turistici di cui all'articolo 1 e' necessario, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40/T, essere in possesso della patente di guida della categoria B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile e' uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile e' superiore a 8.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 2, comma 1 del Codice della strada cosi' recita; «Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade).- 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. - Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 2003, n. 40T (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, n. 88), e' il seguente: «Art. 3. - 1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie: categoria A: motocicli, con o senza sidecar; categoria B: a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice; categoria B+E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B; categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende: a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie; b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kw. La velocita' massima per costruzione e' superiore a 45 km/h; e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali; f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacita' di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose e' solo accessoria. 3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.
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| Art. 9. Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in Stati aderenti allo spazio economico europeo.
1. I trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, per l'immissione in circolazione su strada in Italia sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza. 2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione. |
| Art. 10. Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada
1. I trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti. 2. Essi possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l'ente proprietario della strada. |
| Art. 11. A l l e g a t i
1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati: - allegato A: caratteristiche tecniche dei trenini turistici e dei veicoli componenti il complesso; - allegato B: prescrizioni per l'omologazione/l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei trenini turistici e dei veicoli componenti il complesso. |
| Art. 12. Disposizioni transitorie e finali
1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento conducono trenini turistici, con una patente di guida di categoria diversa da quelle previste dall'articolo 8, comma 1, possono continuare ad utilizzare tale patente, per un anno a decorrere dalla detta data di entrata in vigore. 2. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validita' per un anno da tale data ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi. 3. I trenini turistici gia' autorizzati alla circolazione con piu' di un rimorchio possono continuare a circolare nella composizione approvata per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento; trascorso tale termine essi dovranno essere resi conformi alle norme concernenti: la velocita' massima, la massa massima e le dimensioni massime del complesso. 4. L'obbligo della revisione annuale di cui all'articolo 6 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 2007 Il Ministro: Bianchi Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 237 |
| ----> Vedere Allegati da pag. 7 a pag. 10 <---- |
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