Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 15 marzo 2007, n. 55
Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneita' dei trenini turistici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, d'ora in poi indicato come Codice della strada ed in particolare gli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
Vista la legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
Considerata la necessita' di definire per i trenini turistici i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneita' alla circolazione e per la loro conduzione;
Viste le conclusioni raggiunte dall'apposita commissione, istituita con decreto dirigenziale del 27 aprile 2004;
Acquisiti i pareri dei Ministri interessati ai sensi dell'articolo 59, comma 2 del Codice della strada.
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 18/2006 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 gennaio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizione

1. Si definiscono trenini turistici i complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione.
2. I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 214.
3. La composizione minima in esercizio di un trenino turistico comprende l'autoveicolo ed almeno un rimorchio.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 47, comma 1, lettera n), 59,
75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, e' il seguente:
«Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli
si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) - m) (omissis);
n) veicoli con caratteristiche atipiche.».
«Art. 59 (Veicoli con caratteristiche atipiche). - 1.
Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da
citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli
elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri
veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non
rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio
decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti
articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere
assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione
dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di
equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle
categorie succitate.».
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - 1. (Omissis).
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante
visita e prova da parte dei competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri con modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.».
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e
rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove
ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del
locatario con facolta' di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui
all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, stabilisce le procedure e la
documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in
particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi
previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle
nuove immatricolazioni al Pubblico registro automobilistico
gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.
187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato
di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le
modalita' di tale comunicazione sono definiti nel
regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il
P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
357 a euro 1.433. Alla medesima sanzione e' sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con
patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
71 a euro 286.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 143 a euro 573. La carta di circolazione e'
ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata
all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138,
comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni
dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e'
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico
gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalita' di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino e' disciplinata dal regolamento.».
«Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono
agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. (Abrogato).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
regolamento, l'intestatario della carta di circolazione
puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai
costi fissati con il decreto di cui all'art. 101, comma 1,
e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, dopo avere verificato che la
combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata,
immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal
rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo
e' consentita la circolazione ai sensi dell'art. 102,
comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a
euro 6.774.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 21 a euro 85.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.».
«Art. 116 (Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di
idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di
specifico corso con prova finale, organizzato secondo le
modalita' di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore
eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari
di patente di guida; coloro che, titolari di patente di
guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di
cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano
compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione
di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che
attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e
dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione
presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del
decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per
la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la
patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino
alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra'
essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche
di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita
dal medico di medicina generale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia'
muniti di patente di guida; i titolari di certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a
restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una
patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed
essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
dei certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente
della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche
se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purche' il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio
di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di
persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno
eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per il
trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per
il rilascio del certificato di abilitazione professionale
ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B,
C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i
titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei
programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere
rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano
stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale
in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
norma dell'art. 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati
ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti
i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova
residenza del titolare della patente di guida, un tagliando
di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A
tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per
via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
record prescritti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di
residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di
registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa
consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge
1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della
variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
e' titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato
di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato e' subordinato ad un esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e
non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private impegnate in attivita'
collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art.
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio
decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le
modalita', i programmi dei corsi e delle relative prove,
sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida, il certificato di
idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
357 a euro 1.433.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257 a
euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che
guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che,
non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneita' di cui al
comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.
14. (Soppresso).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o della carta di
qualificazione del conducente, quando prescritti, o di
apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 143 a euro 573.
16. (Abrogato).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai
commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1992, n. 303.
- Il decreto-legge 26 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149, e' stato
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della
legge 1° agosto 2003, n. 214, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2003, n. 186.
- Il decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277
(Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei
veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole,
delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 luglio 2001, n. 160.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2002 recante: «Recepimento della
direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre
2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva
70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante
ai fini dello Spazio economico europeo» e' pubblicato nel
supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale
24 luglio 2002, n. 149.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317 recante: «Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1988», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno
1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
98/48/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio
2001, n. 19.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri» pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 59 del Codice della strada e
per la legge n. 214 del 2003 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento:
a) disciplina, ai sensi dell'articolo 75, commi 2 e 3 del Codice della strada ed in conformita' al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei trenini turistici;
b) individua, i requisiti richiesti per la circolazione e la guida dei trenini turistici.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 75, commi 2 e 3 del Codice
della strada e per il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione n. 277 del 2001 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 3.
Assimilazione ai fini della circolazione

1. Ai fini della circolazione su strada i veicoli componenti il complesso sono assimilati, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del Codice della strada, ai veicoli della categoria M ovvero N per quanto concerne l'autoveicolo ed ai veicoli della categoria O per quanto concerne i rimorchi.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 59 del Codice della strada si
vedano 1e note alle premesse.



 
Art. 4. Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione

1. Ad ogni veicolo costruito in serie, componente il complesso, si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformita' alle seguenti prescrizioni tecniche:
a) quelle dell'allegato A del presente regolamento;
b) quelle delle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M/N ed O di cui all'allegato B del presente regolamento, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti;
c) quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 56, comma 2, del Codice della strada.
2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del
citato decreto n. 277 del 2001 cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. (Omissis).
2. Si definisce, «Omologazione» l'atto previsto dagli
articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del Codice
della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di
veicolo, componente ed entita' tecnica e' conforme alle
prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o
in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono
in:
a) nazionali;
b) limitate per piccole serie;».
- Il testo dell'art. 54, comma 1 e dell'art 56, comma 2
del Codice della strada cosi' recita:
«Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose
e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati
esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse
alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massima di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi
rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione a la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al
massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli
dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei
limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
«Art. 56 (Rimorchi). - 1. (Omissis).
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente
ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati
ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi
delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
distanza non superiore ad un metro, aventi speciale
carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio
esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche
e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica
attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e
sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.».



 
Art. 5. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
2 maggio 2001, n. 277

1. All'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «macchine agricole ed operatrici e filoveicoli» sono aggiunte le parole «veicoli atipici».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto n.
277 del 2001, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Deroghe e procedure alternative). - 1. Il
Ministero dei trasporti e della navigazione puo', a
richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di
una o piu' prescrizioni tecniche previste dalla vigente
normativa per l'omologazione nei seguenti casi:
a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il
limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed
economicamente l'omissione di talune prove;
b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli,
sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali;
c) macchine agricole ed operatrici e filoveicoli
veicoli atipici che, indipendentemente dal numero di
esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive
incompatibili con uno o piu' requisiti stabiliti dalla
normativa vigente.
2. Nel caso a) si applica la procedura di «omologazione
limitata per piccole serie», nel caso b) si applica la
procedura di «omologazione temporanea», mentre nel caso c)
a seconda dell'entita' della produzione, si applica la
procedura di «omologazione» o di «omologazione limitata per
piccole serie».
3. La procedura di omologazione limitata per piccole
serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con
attrezzature o programmi limitati e tali da non
giustificare il rilascio di una omologazione nazionale.
Nell'allegato VI sono precisati, distinti per categoria di
veicoli, i limiti delle piccole serie, con riferimento al
tipo comprensivo di varianti e versioni.
4. Nel caso di omologazioni in piu' fasi, laddove
sussistano le suddette condizioni di produzione limitata,
la procedura di cui al precedente punto 3 trova
applicazione anche in sede di omologazione di fasi
intermedie relative a trasformazioni ed allestimenti
effettuati in serie.
5. La procedura della omologazione limitata per piccole
serie differisce da quella relativa alla omologazione
nazionale per i seguenti aspetti:
a) l'autorita' competente al rilascio sono i Centri,
che applicano tale procedura, su richiesta del costruttore,
ed a seguito della valutazione preliminare effettuata
nell'ambito del controllo di conformita', da cui risultino
le condizioni per l'applicabilita' della procedura
medesima;
b) il Centro che ha rilasciato l'omologazione
limitata per piccole serie provvede d'ufficio, quando lo
ritiene opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a
due anni, al controllo dell'entita' della produzione per
valutare se ricorrano le condizioni per trasformare
l'omologazione limitata per piccole serie in omologazione
nazionale, ovvero se siano venuti meno, i requisiti per il
rilascio dell'omologazione limitata per piccole serie. Nel
primo caso il Centro impone l'obbligo dell'omologazione
nazionale, fissando i termini per tale adempimento; nel
secondo caso procede alla revoca dell'omologazione
rilasciata. Contestualmente a detti controlli, il Centro
procede anche all'accertamento della conformita' di
produzione, mediante ispezioni sul relativo sistema di
controllo previsto dal costruttore;
c) per la domanda di omologazione e la redazione dei
verbali di prova vale, in quanto applicabile, la procedura
prevista per l'omologazione nazionale di cui ai precedenti
articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore avanzi
richiesta di deroga per l'effettuazione di talune prove, la
stessa viene valutata dall'Ufficio del Ministero, sulla
base di un motivato rapporto del Centro. Sono fatte salve
le deroghe di carattere generale gia' ammesse da
disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della
navigazione. Sul verbale e sulla scheda di omologazione,
vanno annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga,
eventualmente concessi dal Ministero dei trasporti e della
navigazione.
6. Nel caso in cui, successivamente al rilascio della
omologazione limitata per piccole serie, il Centro accerti
l'esistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione
nazionale, il detentore dell'omologazione deve presentare
apposita domanda di omologazione unitamente ai relativi
versamenti.
7. Qualora l'omologazione limitata per piccole serie
sia stata accordata con deroghe, essa puo' essere soggetta
a limiti numerici o temporali, e l'eventuale passaggio alla
omologazione nazionale e' accordato subordinatamente al
completamento di tutte le verifiche e prove previste e, in
ogni caso, previa verifica della rispondenza a tutte le
nuove prescrizioni tecniche nel frattempo entrate in
vigore;
8. A conclusione dell'esito favorevole delle
verifiche e prove prescritte, il Centro provvede
direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni:
a) attribuisce al provvedimento di omologazione una
numerazione secondo l'allegato IV;
b) redige l'estratto dei dati tecnici finalizzato
alla stampa della carta di circolazione, provvedendo nel
contempo, all'inserimento degli stessi nel sistema
informativo del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Tale incombenza e' subordinata all'accertamento
dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del
Ministero della firma del costruttore o del suo
rappresentante da apporre in calce alla dichiarazione di
conformita'.
9. Ai fini del controllo dei vincoli, stabiliti
nell'atto di omologazione, il costruttore deve, per ciascun
tipo omologato, annotare su apposito registro con
numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa
data, le dichiarazioni di conformita' rilasciate. Tale
registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha
effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in
qualsiasi momento.
10. La procedura di omologazione temporanea, si applica
ai veicoli che presentano soluzioni costruttive innovative,
oppure incompatibili con uno o piu' requisiti stabiliti
dalle norme vigenti, e puo' essere ammessa unicamente
nell'ambito di un programma di sperimentazione finalizzato
alla acquisizione di dati per la modifica di norme vigenti.
11. L'omologazione temporanea e' subordinata a
preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio del
Ministero in base ad un circostanziato rapporto del Centro.
12. La procedura di omologazione temporanea e'
caratterizzata dai seguenti aspetti procedurali:
a) l'Autorita' competente al rilascio e' l'Ufficio
del Ministero;
b) la validita' dell'omologazione temporanea e'
limitata nel tempo e per un precisato numero di esemplari
prodotti;
c) nella domanda deve essere specificato il periodo
previsto per la sperimentazione ed i motivi per i quali il
veicolo non puo' ottenere l'omologazione in base alla
normativa vigente;
d) ai fini del controllo dei vincoli temporali e
numerici stabiliti nell'atto di omologazione, nonche' della
valutazione dei risultati delle sperimentazioni, il
costruttore, per ciascun tipo omologato, deve annotare su
un apposito registro, con numerazione progressiva e con
l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di
conformita' rilasciate. Tale registro deve essere posto a
disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e
prove per essere consultato in qualsiasi momento;
e) il Centro, effettuate le verifiche e prove,
trasmette all'Ufficio del Ministero il fascicolo di
omologazione, comprensivo di un parere circa
l'ammissibilita' della deroga proposta, nonche' delle
proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente;
f) al termine del periodo di sperimentazione, il
Centro inoltra all'Ufficio del Ministero un rapporto sui
risultati ottenuti, con le proposte di emendamento alla
normativa tecnica vigente. Sulla base dei risultati
ottenuti, sara' valutata l'opportunita' di apportare
modifiche alla normativa.
12. Qualora nel periodo di validita' dell'omologazione
temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui
requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio
insindacabile del Ministero dei trasporti e della
navigazione l'omologazione accordata puo' essere revocata,
e tutti i veicoli risultanti dai registri debbono essere
adeguati alla normativa vigente.
13. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo
e che la norma sia stata conseguentemente emendata, il
costruttore, con apposita domanda, puo' chiedere di
convertire l'omologazione temporanea in omologazione
definitiva.
14. Per le omologazioni di cui al comma 1 del presente
articolo vale, in quanto applicabile, quanto previsto dagli
articoli 7 e 8.».



 
Art. 6.
Verifiche periodiche

1. Le verifiche periodiche dei trenini turistici sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici dei Sistemi Integrati Infrastrutture e Trasporti del Ministero dei trasporti, su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalita' previste dall'articolo 80 del Codice della strada.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 80 del Codice della strada cosi'
recita:
«Art. 80 (Revisioni). - 1. II Ministro dei trasporti
stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita' per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosita' e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le
revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono
stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati al trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento
prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di
sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione dei
provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
relazione a particolari e contingenti situazioni operative
degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per
singole province individuate con proprio decreto affidare
in concessione quinquennale le suddette revisioni ad
imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attivita' nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che,
esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
esercitino altresi', con carattere strumentale o
accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoripa-razione di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti
definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e
amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a
campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge
1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione
generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo
tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili
professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere
versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe
per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione
generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
l'attestazione del pagamento della tariffa da parte
dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
di circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa.
Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
a disposizione presso gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che
provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a
tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
143,19 a euro 572,76. Tale sanzione e' raddoppiabile in
caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione
alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel
caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali
violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il
mancato rispetto del termini e delle modalita' stabiliti
dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. Se nell'arco di due
anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre
violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione
di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a
euro 1.432,99. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».



 
Art. 7. Immatricolazione e documenti di circolazione dei veicoli componenti i
trenini turistici

1. La circolazione dei trenini turistici e' subordinata all'immatricolazione, ai sensi dell'articolo 93 del Codice della strada, dei componenti il complesso, ognuno dei quali e' dotato di targa e carta di circolazione.
2. Sulla carta di circolazione dell'autoveicolo sono indicati anche la fabbrica ed il tipo dei rimorchi trainabili, nonche' le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata del complesso ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.
3. L'ultimo veicolo componente il complesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del Codice della strada, deve essere munito di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell'autoveicolo.



Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 93 e 100 del Codice della
strada si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8.
Patente per la guida dei trenini turistici

1. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall'articolo 2, comma 1, del Codice della strada, per condurre i trenini turistici di cui all'articolo 1 e' necessario, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40/T, essere in possesso della patente di guida della categoria B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile e' uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile e' superiore a 8.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 2, comma 1 del Codice della strada
cosi' recita;
«Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade).-
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente
codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali.
- Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 30
settembre 2003, n. 40T (Disposizioni comunitarie in materia
di patenti di guida e recepimento della direttiva
2000/56/CE. (Decreto n. 40T), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 aprile 2004, n. 88), e' il seguente:
«Art. 3. - 1. La patente di guida di cui all'art. 1
autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
categoria A:
motocicli, con o senza sidecar;
categoria B:
a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonche'
autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera
3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, non e' superiore a otto. Agli autoveicoli
di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la
cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della
categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata
del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima
autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a
vuoto della motrice;
categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della
categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri
nella categoria B;
categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la
cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli
autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750
kg;
categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa
massima autorizzata superi 750 kg;
categoria D:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il
cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa
categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg.
Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente
specifica della sottocategoria A1, per la guida di
motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e
di potenza massima di 11 kW.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si
intende:
a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un
motore di propulsione, che circola su strada con mezzi
propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza
carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a
50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocita'
massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche
munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a
combustione interna e/o avente una velocita' massima per
costruzione superiore a 45 km/h;
d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote
munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i
motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima
netta e' superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la
cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per
i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la
massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui
potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15
kw. La velocita' massima per costruzione e' superiore a 45
km/h;
e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non
sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su
strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di
veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose.
Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli
collegati con una rete elettrica che non circolano su
rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo
a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la
cui funzione principale risiede nella capacita' di traino:
specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare
o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad
essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui
utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di
cose o per il traino su strada di veicoli destinati al
trasporto di persone o di cose e' solo accessoria.
3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di
guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le
disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della
strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il
conseguimento della patente di guida da parte di candidati
disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi
comandi.



 
Art. 9. Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in Stati aderenti
allo spazio economico europeo.

1. I trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, per l'immissione in circolazione su strada in Italia sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
 
Art. 10.
Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada

1. I trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti.
2. Essi possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l'ente proprietario della strada.
 
Art. 11.
A l l e g a t i

1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
- allegato A: caratteristiche tecniche dei trenini turistici e dei veicoli componenti il complesso;
- allegato B: prescrizioni per l'omologazione/l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei trenini turistici e dei veicoli componenti il complesso.
 
Art. 12.
Disposizioni transitorie e finali

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento conducono trenini turistici, con una patente di guida di categoria diversa da quelle previste dall'articolo 8, comma 1, possono continuare ad utilizzare tale patente, per un anno a decorrere dalla detta data di entrata in vigore.
2. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validita' per un anno da tale data ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi.
3. I trenini turistici gia' autorizzati alla circolazione con piu' di un rimorchio possono continuare a circolare nella composizione approvata per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento; trascorso tale termine essi dovranno essere resi conformi alle norme concernenti: la velocita' massima, la massa massima e le dimensioni massime del complesso.
4. L'obbligo della revisione annuale di cui all'articolo 6 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 marzo 2007
Il Ministro: Bianchi Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 237
 
----> Vedere Allegati da pag. 7 a pag. 10 <----
 
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