Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 marzo 2007
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ridomil Gold R».

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilita' di autorizzare, in circostanze eccezionali, l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di centoventi giorni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del 27 luglio 1999, con il quale e' stato registrato al n. 10107 il prodotto fitosanitario denominato Ridomil Gold R, modificato da ultimo con decreto dirigenziale del 23 giugno 2005, a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano, e preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
Vista l'istanza presentata in data 14 novembre 2006 dalla regione Liguria, con la quale e' stata chiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, all'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario Ridomil Gold R sul basilico in ambiente protetto, al fine di porre rimedio alla grave epidemia causata da attacchi di peronospora sp., che compromettono in modo particolare le coltivazioni del basilico in serra;
Visto il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2006, con cui e' stato espresso parere favorevole alla richiesta della regione Liguria circa l'uso eccezionale, per un periodo limitato di centoventi giorni, del prodotto fitosanitario di cui trattasi, per la lotta contro gli attacchi di peronospora sp. sulla coltura del basilico in ambiente protetto;
Vista la domanda presentata in data 7 dicembre 2006 dall'impresa Syngenta diretta ad ottenere l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario Ridomil Gold R per la lotta contro gli attacchi di peronospora sp. sulla coltura del basilico in ambiente protetto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;
Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale si richiede, senza pregiudizio per l'iter, la presentazione di ulteriori prove residui, da fornire entro quattro mesi dalla data del presente decreto;
Vista la nota in data 20 febbraio 2007 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 15 febbraio 2007;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:

E' autorizzata l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario denominato Ridomil Gold R per combattere gli attacchi di peronospora sp. sulla coltura del basilico in ambiente protetto, in via eccezionale per un periodo di centoventi giorni dalla data del presente decreto. Il suddetto prodotto e' registrato al n. 10107 con decreto del 27 luglio 1999, modificato da ultimo con decreto dirigenziale 23 giugno 2005, a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano.
Il prodotto e' preparato nello stabilimento dell'impresa S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.a., via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (Ravenna).
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1,5 e in sacchetti idrosolubili nelle taglie da kg 1, 4, 5.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2007
Il direttore generale: Borrello
 
----> Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 13 <----
 
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