Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 12 aprile 2007
Classificazione quale statale della s.s. 12 variante esterna all'abitato di Mattarello e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;
Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture, per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o singoli tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione dell'Anas;
Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;
Considerato che in ragione della suddetta deroga non e' necessario acquisire preventivamente al provvedimento di declassificazione i predetti pareri di cui al comma 2, dell'art. 4 medesimo;
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visti gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano rispettivamente le funzioni mantenute allo Stato sulla rete autostradale e stradale nazionale e quelle conferite alle regioni e agli enti locali relativamente alle strade non rientranti nella predetta rete infrastrutturale;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e' stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 3 del predetto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto gia' disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;
Considerato che in ragione della deroga disposta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 461/1999 citato, la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 112/1998 e successivi provvedimenti attuattivi, non si applica alle strade insistenti sui territori delle province di Trento e Bolzano, applicandosi invece le vigenti norme dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320;
Considerato altresi' che tale deroga all'applicazione della citata disciplina alle province di Trento e Bolzano, fa salva la previgente disciplina prevista dal nuovo codice della strada in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualita' di ente proprietario in concessione delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
Vista la nota n. 21188/2005 - S106 CaR del 18 ottobre 2005, con cui la provincia autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale n. 12 (dell'Abetone e del Brennero) della nuova variante all'abitato di Mattarello e contestualmente la declassificazione di diritto a strada comunale del vecchio tracciato in quanto la variante non altera i capisaldi della strada;
Visti i pareri favorevoli rilasciati dai comuni di Trento e Besenello rispettivamente con nota n. 25247/06/63 del 23 agosto 2006 e con nota n. 1492 del 4 aprile 2006;
Decreta:

Art. 1.
La strada di nuova costruzione esterna all'abitato di Mattarello i cui estremi coincidono rispettivamente con il km 367,780 ed il km 374,700 della strada statale n. 12 (dell'Abetone e del Brennero), e' classificata statale quale variante al tratto corrispondente della stessa strada statale n. 12.
 
Art. 2.
Il tratto della strada statale n. 12 (dell'Abetone e del Brennero) sotteso alla nuova viabilita' statale e' declassificato e consegnato al comune di Besenello per il tratto dal km 367,780 al km 368,200 ed al comune di Trento per il tratto dal km 368,200 al km 374,700.
 
Art. 3.
La strada statale n. 12 conserva inalterati i capisaldi di itinerario.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2007
Il Ministro: Di Pietro
 
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