Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2007 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA
DELIBERAZIONE 12 giugno 2006
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Omissis).
Delibera:

1) di approvare lo schema del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, schema di regolamento che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato di cui al punto n. 6) e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il verbale relativo alla presente deliberazione e' approvato seduta stante. (Omissis).
Torino, 12 giugno 2006
Il Presidente: Bava
 
Allegato

Art. 1.
Ambito di applicazione del regolamento

1. L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (di seguito denominato INRIM), informa la propria attivita' amministrativa a criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza, uniformandosi ai principi e alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia e, in particolare, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come innovata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. Il presente regolamento e' adottato al fine di stabilire il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e i Settori responsabili, per ciascun procedimento, degli adempimenti d'occorrenza e dell'adozione del provvedimento finale, nonche' per individuare le categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990.
3. Le norme del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, sia che conseguano obbligatoriamente a un'iniziativa di parte diretta a ottenere provvedimenti di competenza dell'INRIM, sia che debbano essere promossi d'ufficio, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 241/1990.
4. I procedimenti di competenza dell'INRIM si concludono con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tre tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 3. Esse contengono, altresi', l'indicazione del Settore competente.
5. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle anzidette tabelle, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra disposizione legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di novanta giorni di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 241/1990.
Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'INRIM abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da altra amministrazione, il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'INRIM, della relativa documentazione, comprovata dal timbro di arrivo dell'INRIM.
3. Ove la documentazione risulti irregolare o incompleta, se ne da' comunicazione all'amministrazione inviante entro sessanta giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi, la nuova decorrenza parte dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.
Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di
parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda, che dev'essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'INRIM, ove determinati, e portati a idonea conoscenza degli interessati. La domanda e' esente dall'imposta di bollo e dev'essere corredata della prevista documentazione, da cui risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento ai fini dell'adozione del provvedimento.
2. La data di ricevimento e' attestata dal timbro di arrivo dell'INRIM.
3. All'atto del ricevimento della domanda, e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 241/1990. Le dette indicazioni sono, comunque, fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e all'art. 6 del presente regolamento. Per le domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita da tale avviso.
4. Nei casi in cui la domanda dell'interessato non sia formulata con le modalita' stabilite o non risulti corredata della prescritta documentazione, se ne da' comunicazione a colui che ha presentato l'istanza entro sessanta giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le cause dell'irregolarita' o della incompletezza e lo si invita a perfezionare la richiesta. In questi casi, il termine iniziale ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. L'interessato, per l'esibizione di atti o documenti, puo' usufruire delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i. Egli puo', altresi', rilasciare dichiarazione ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della legge n. 241/1990, in applicazione del quale il responsabile del procedimento provvedera' d'ufficio all'acquisizione degli atti.
Art. 4. Settori responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale

1. Salvo differente determinazione, il Settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del relativo provvedimento finale e' il Settore cosi' come risulta individuato nelle tre tabelle allegate al presente regolamento.
Art. 5.
Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento e' il responsabile preposto al Settore riconosciuto competente.
2. Il responsabile del Settore puo' affidare ad altro dipendente addetto al Settore medesimo la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
3. Se in un procedimento amministrativo intervengono piu' Settori, ciascun Settore e' responsabile degli atti di sua competenza e per il tempo allo stesso assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di spettanza.
4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/1990 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge n. 15/1968 e s.m.i.
Art. 6.
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'avvio del procedimento e' comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti, a quelli la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. L'informazione dell'avvio del procedimento ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e' data mediante comunicazione personale, contenente le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 241/1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', la su indicata comunicazione personale potra' essere sostituita da forme di pubblicita' che verranno di volta in volta stabilite dall'INRIM, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 241/1990.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere solamente dai soggetti nel cui interesse la comunicazione e' prevista, mediante segnalazione scritta al Direttore generale dell'INRIM, il quale fornira' gli opportuni chiarimenti o adottera' le misure necessarie, entro il termine massimo di dieci giorni.
Art. 7. Partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti d'intervento

1. La visione degli atti avviene presso il Settore che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile, nei giorni e nell'orario che verranno stabiliti dall'INRIM. All'atto della visione e' consentito prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, i documenti in visione. Salva, comunque, l'applicazione delle norme penali, e' vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli.
2. E' consentito il rilascio di copia dei documenti, previo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo.
3. Con la comunicazione di avvio del procedimento, comunque, sono rese note agli interessati le modalita' per prendere visione degli atti.
4. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare, in conformita' all'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241/1990, memorie scritte e documenti, entro e non oltre il ventesimo giorno dall'avviso del procedimento. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non puo', comunque, determinare lo spostamento del termine finale.
Art. 8.
Termini finali del procedimento

1. I termini entro i quali per ciascun tipo di procedimento dev'essere emesso il provvedimento finale sono indicati nelle tabelle allegate e iniziano a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento: tali termini, tuttavia, non decorrono qualora il procedimento sia promosso con istanza irregolare o priva, totalmente o parzialmente, della prescritta documentazione di cui al comma 1 del precedente art. 4.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti sono comprensivi dei tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di ricevimento della comunicazione.
3. I termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi, oltre che nelle ipotesi enunciate nel susseguente art. 10 del presente regolamento:
nei casi in cui, per la prosecuzione del procedimento, debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per il detto adempimento;
se, al fine di completare l'istruttoria, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990, sia necessario acquisire l'occorrente documentazione presso amministrazioni differenti dall'INRIM, per il periodo intercorrente fra la richiesta dell'atto e l'acquisizione dello stesso.
4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
5. Il Direttore generale, con atto motivato e comunicato al Consiglio di Amministrazione, puo' stabilire termini piu' ampi rispetto a quelli previsti, da pubblicizzare opportunamente, per comprovate impossibilita' rappresentate dal responsabile del procedimento, quali:
per consentire la graduale eliminazione di particolari situazioni di arretrato;
per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 9. Significato del termine nelle fattispecie di silenzio-assenso o di
silenzio-rifiuto

1. Quando la legge o il regolamento preveda che la domanda dell'interessato s'intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresi', il termine entro il quale l'INRIM deve adottare la propria determinazione esplicita. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini ivi indicati s'intendono integrati o modificati in conformita'.
Art. 10. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di
organi o enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da disposizioni di legge o di regolamento ovvero entro i termini previsti in via suppletiva dai commi 1 e 4 dell'art. 16 della legge n. 241/1990, l'INRIM richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', comunica agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo', comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 17 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e ne da' comunicazione agli interessati. In tali casi, il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni.
Art. 11. Documenti sottratti all'accesso per la salvaguardia della
riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni garantendo, peraltro, ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti amministrativi:
documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone, ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
rapporti informativi, nonche' note personali caratteristiche, a qualsiasi titolo compilate, riguardanti dipendenti dell'INRIM, diversi dal richiedente, per le parti contenenti notizie riservate;
documentazione caratteristica, matricolare e quella concernente situazioni private del personale dipendente;
documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;
documentazione riguardante la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessita' e/o di salute, limitatamente ai motivi;
documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese e associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa;
dati e risultati di ricerche relative a convenzioni, contratti e servizi prestati dai ricercatori e dalle strutture dell'INRIM, ivi compresi i risultati delle perizie tecniche affidate dall'autorita' giudiziaria all'INRIM o a dipendenti dell'ente medesimo.
2. Sono, inoltre, inaccessibili: i verbali delle riunioni degli organi collegiali dell'INRIM, nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso.
3. Sono, altresi', esclusi dall'accesso i documenti relativi ai rapporti di patrocinio legale, sempre che a essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonche' tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio.
Art. 12.
Differimento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990, l'INRIM ha la facolta' di differire l'accesso ai documenti amministrativi fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attivita' amministrativa. L'accesso ai seguenti documenti sara' cosi' differito:
documentazione attinente alle procedure concorsuali: sino all'esaurimento dei relativi procedimenti. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato puo' richiedere, successivamente alla notizia del risultato della valutazione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli e copia della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti;
documentazione attinente alle procedure per la scelta del contraente ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e opere: sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o dell'effettuazione della fornitura;
documentazione attinente alle segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni: sino alla conclusione della relativa attivita' istruttoria;
documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente: sino alla conclusione dei relativi procedimenti o della relativa attivita' istruttoria;
documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa e di cessazione dal servizio: sino alla conclusione dei relativi procedimenti.
Art. 13.
Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. Ogni integrazione e modificazione ritenuta necessaria al presente regolamento di attuazione verra' adottata con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'INRIM e sottoposta al preventivo parere del Ministero dell'universita' e ricerca e della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
Art. 14.
Forme di pubblicita' ed entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento e' reso pubblico mediante affissione all'albo dell'ente ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si utilizzano le medesime forme e modalita' per le successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

----> Vedere Tabella da pag. 78 a pag. 82 <----
 
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