Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 aprile 2007 |
Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta e revoca dell'autorizzazione, all'organismo di controllo «Bioagricoop S.c.r.l.», ad effettuare i controlli sulla predetta denominazione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 23 giugno 2003 con il quale alla denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale; Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004 con il quale l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte; Vista la nota datata 21 giugno 2006, con la quale il Consorzio di tutela del riso Sant'Andrea Piemonte, con sede in Santhia' (Vercelli), via Svizzera, chiede che venga ritirata presso i competenti uffici della Comunita' europea l'istanza di registrazione della denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte; Vista la nota protocollo n. 64543 del 21 giugno 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte; Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento dei provvedimenti autorizzatori citati in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca dei predetti provvedimenti; Decreta:
Art. 1. La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto ministeriale del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004 alla denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, e' revocata a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 2. L'autorizzazione concessa decreto ministeriale del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004 all'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. ad effettuare i controlli sulla denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte e' revocata a decorrere dalla data del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2007 Il direttore generale: La Torre |
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