Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 aprile 2007 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce, quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Terra d'Otranto; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 23 luglio 2004, con il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce, e' stata designata quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Terra d'Otranto; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 6 maggio 2004, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che la regione Puglia, non ha ancora provveduto a designare l'autorita' per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Terra d'Otranto anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuova struttura di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 maggio 2004, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce oppure all'eventuale nuova struttura di controllo; Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce, con decreto 6 maggio 2004, quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Terra d'Otranto, registrata con il regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera stessa, oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 6 maggio 2004. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 2007 Il direttore generale: La Torre |
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