Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2007 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 52 |
Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A; Vista la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, di seguito indicato come decreto legislativo n. 230 del 1995; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche, di seguito indicata come legge n. 1860 del 1962; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368; Visto il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dell'interno e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le sorgenti sigillate ad alta attivita', come definite dall'articolo 2 ed elencate nell'allegato I, al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonche' le sorgenti orfane come definite nell'articolo 2. 2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto: a) le sorgenti di cui all'allegato I, l'attivita' delle quali sia o sia scesa nel tempo al di sotto dei valori riportati nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995; b) le sorgenti presenti nelle pratiche di cui al Capo VII del decreto legislativo di cui alla lettera a); c) le sorgenti detenute per attivita' svolte nell'ambito del Ministero della difesa. 3. Le sorgenti alle quali e' stata conferita la qualifica di "sorgente di tipo riconosciuto" ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, possono essere esentate, in relazione all'entita' del rischio radiologico, dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente decreto, qualora l'esenzione sia prevista nel provvedimento di conferimento; le esenzioni sono rilasciate secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 26.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1 e l'Allegato A della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. 5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE. 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. 7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».
«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. 2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro. 2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette. 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione. 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane. 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti. 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.». - La direttiva 2003/122/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.». - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.». - La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, reca: «Impiego pacifico dell'energia nucleare.». - Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, reca: «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.». - Il comma 99 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), cosi' recita: «99. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.». Nota all'art. 1: - L'art. 26, del decreto legislativo n. 230 del 1995, citato nelle premesse cosi' recita: «Art. 26 (Sorgenti di tipo riconosciuto). - 1. A particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro caratteristiche ed all'entita' dei rischi, puo' essere conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le modalita' per il conferimento della qualifica di cui al comma 1, nonche' eventuali esenzioni, in relazione all'entita' del rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione o di sorveglianza fisica di cui al presente decreto. 3. Il decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della normativa comunitaria concernente il principio di mutuo riconoscimento.».
|
| Art. 2. Definizioni
1. Fermo restando le definizioni di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «sorgente ad alta attivita», di seguito denominata come sorgente: sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attivita' al momento della fabbricazione o, se questa non e' nota, al momento della prima immissione sul mercato e' uguale o superiore all'attivita' indicata nell'allegato I al presente decreto; b) «sorgente sigillata»: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente; c) «sorgente orfana»: sorgente sigillata la cui attivita' e' superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non e' sottoposta a controlli da parte delle autorita' o perche' non lo e' mai stata o perche' e' stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario sia stato informato; d) «autorizzazione»: provvedimento emesso dalle autorita' competenti su richiesta di parte, che consente, ai sensi delle disposizioni recate dal presente decreto, dalla legge n. 1860 del 1962, e successive modificazioni, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, di svolgere una pratica concernente una sorgente; e) «contenitore della sorgente»: contenimento di una sorgente sigillata che non e' parte integrante della sorgente, ma e' destinato al trasporto, alla manipolazione o ad altro; f) «detentore»: persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o comunque ha la disponibilita' di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge e del decreto legislativo di cui alla lettera d); nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore e' una persona giuridica, a fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale; g) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione; h) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata nello Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione; i) «impianto riconosciuto»: impianto autorizzato al trattamento, al condizionamento e al deposito provvisorio di breve e lungo termine, o allo smaltimento di sorgenti destinate a non essere piu' utilizzate; j) «sorgente dismessa»: sorgente non piu' utilizzata, ne' destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui e' stata concessa l'autorizzazione; k) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento, anche temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione di una sorgente da un detentore ad un altro; l) «Operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale; m) «Servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non piu' utilizzata.
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo n. 230, del 1995, si vedano le note alle premesse. - Per la legge n. 1860 del 1962, si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 3. Autorizzazioni
1. Ogni pratica concernente una sorgente e' comunque soggetta ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1860 del 1962, all'articolo 21, comma 1, e agli articoli da 27 a 31 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, indipendentemente dalle specifiche condizioni di applicazione ivi previste. Non trova in ogni caso applicazione l'istituto del silenzio assenso previsto nell'articolo 4 della citata legge n. 1860 del 1962. 2. Ferme restando le disposizioni previste dalla citata legge n. 1860 del 1962, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, il richiedente il nulla osta all'impiego, di una nuova sorgente e ove possibile, delle sorgenti immesse sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve documentare che: a) la sorgente e' stata prodotta da un soggetto autorizzato, se la fabbricazione e' effettuata in uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure da un soggetto che si e' conformato alle disposizioni vigenti nello Stato, non appartenente all'Unione stessa, nel quale avviene la produzione della sorgente; b) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformita' a norme di buona tecnica di settore nazionali o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; c) dispone di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al fuoco e di adeguato controllo degli accessi, ove immagazzinare le sorgenti; d) e' in possesso di misure atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione anche nel caso in cui il detentore diventi insolvente o cessi l'attivita'; tali misure consistono in una delle seguenti possibilita': 1) prestare una garanzia finanziaria per assicurare i fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento mediante fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata oltre che da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, anche da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 2) stipulare accordo scritto per la riconsegna al fabbricante della sorgente non piu' utilizzata; 3) stipulare accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con l'Operatore nazionale; tale accordo dovra' prevedere, oltre al trasferimento di proprieta' della sorgente, il trasferimento dei fondi necessari per il condizionamento, lo stoccaggio di lungo periodo e lo smaltimento ad un deposito finale. 3. Il richiedente l'autorizzazione e' tenuto a: a) nominare, sentito l'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della sorgente, un responsabile della gestione della sorgente fornito di adeguata competenza tecnica; b) organizzare specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, al responsabile della gestione della sorgente e al personale addetto all'utilizzo della sorgente, sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di radioprotezione; la formazione e l'informazione: 1) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare ed i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della sorgente; 2) dettano accorgimenti al fine di prevenire eventi anomali, malfunzionamenti ed incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente; 3) sono ripetute ad intervalli regolari e documentate in modo che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli eventi di cui al numero 2); c) avere la disponibilita', ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, di personale addestrato, procedure e mezzi di intervento per fare fronte ad eventuali emergenze radiologiche nell'installazione, in relazione alla tipologia delle sorgenti nell'installazione stessa; d) predisporre un programma di prove periodiche e di manutenzione della sorgente e delle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della sorgente stessa, ivi comprese le prove di tenuta, dirette o indirette, da effettuare secondo le norme di buona tecnica, da compiere nell'arco di tempo di utilizzo della stessa, sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante; e) prevedere specifiche procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l'utilizzo della sorgente finalizzate ad impedire, in relazione alle caratteristiche della sorgente, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi; f) attuare quanto previsto nel comma 2, lettere c) e d).
Note all'art. 3: - Gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1860 del 1961, cosi' recitano: «Art. 4. - Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunita' europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 57 del Trattato, e' soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili, previste dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio. L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata. Per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione - quando e' prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari - e' data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio. Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.». «Art. 5. - Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantita' e delle materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile. Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto. Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantita', e di materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica. Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili.». - L'art. 21, e gli articoli da 27 a 31, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recitano: «Art. 21 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Per il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorche' avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilita' e disponibilita', restano ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA. 2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di trasporto di merci pericolose. 3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalita', i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali esoneri.». «Art. 27 (Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni). - 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita' comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonche' l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. 1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piu' siti, luoghi o localita' non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi. 2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 e' classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonche' gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie. 2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in particolare, richiesto per: a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo; b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca; c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali; d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica. 3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attivita' lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione. 4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego di microscopi elettronici. 4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nulla osta all'impiego di categoria B. 4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione delle installazioni.». «Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA. 2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione degli impianti.». «Art. 29 (Impiego di categoria B). - 1. L'impiego di categoria B e' soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneita' dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi. 2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 27, sono stabilite le autorita' competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attivita' comportanti esposizioni a scopo medico, nonche' le modalita' per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta e' rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA. 3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.». «Art. 30 (Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti). - 1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non e' disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, e' comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, che terra' conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria. 2. Con leggi delle regioni e delle province autonome sono stabilite le autorita' competenti per il rilascio dell'autorizzazione nonche' le modalita' per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti. 3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione e' inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.». «Art. 31 (Attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi). - 1. L'attivita' di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di deposito oppure di procedere allo smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'art. 30, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonche' eventuali.». - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.». - L'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), cosi' recita: «Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.». - L'art. 61, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recita: «Art. 61 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti). - 1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono le attivita' disciplinate dal presente decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso. 2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attivita' di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'art. 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti. 3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'art. 80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare: a) provvedere affinche' gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 82, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato; b) provvedere affinche' i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 82; c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate; d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti; e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalita' di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c); f) provvedere affinche' i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalita' di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e); g) provvedere affinche' siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione; h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonche' assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'art. 81 concernente il lavoratore stesso. 4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'art. 75, i datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati di cui all'art. 77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'art. 83; nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere c), e), f), nonche' a fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d). 4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto. 5. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.».
|
| Art. 4. Trasferimenti di sorgenti nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione europea
1. Il soggetto che cede, a qualsiasi titolo, la detenzione di una sorgente ad altro soggetto nel territorio dello Stato italiano e' tenuto ad accertarsi che quest'ultimo sia munito di un provvedimento autorizzativo, adeguato al tipo di radionuclide ed all'attivita' della sorgente, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1; a tale scopo il cessionario e' tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento. 2. Il cedente e' tenuto a trasferire al cessionario, conservandone copia per almeno cinque anni: a) gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d); b) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b); c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 7. 3. Gli spostamenti di sorgenti mobili per lo svolgimento di attivita' di servizio di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 230 del 1995, non sono considerati trasferimenti. 4. Ai trasferimenti di sorgenti tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea si applica il regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993.
Note all'art. 4: - L'art. 27 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recita: «Art. 27 (Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni). - 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita' comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonche' l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. 1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piu' siti, luoghi o localita' non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi. 2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 e' classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonche' gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie. 2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 e', in particolare, richiesto per: a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo; b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca; c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali; d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica. 3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attivita' lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione. 4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego di microscopi elettronici. 4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nulla osta all'impiego di categoria B. 4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione delle installazioni.». - Il regolamento Euratom n. 1493/93 e' pubblicato nella G.U.C.E. 19 giugno 1993, n. 148.
|
| Art. 5. Esportazioni ed importazioni di sorgenti con Stati non appartenenti all'Unione europea
1. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di esportazione di una sorgente avente attivita' uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, trasferendo la detenzione della stessa sorgente a soggetto stabilito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT. 2. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 l'esportatore fornisce le seguenti informazioni: a) estremi di identificazione del soggetto cessionario; b) copia del contratto di trasferimento a qualsiasi titolo della sorgente; c) Stato di destinazione, ubicazione ed indirizzo del soggetto cessionario; d) radionuclide ed attivita' della sorgente nonche' i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b); e) uso cui il ricevente intende adibire la sorgente; f) copia del provvedimento, in corso di validita', rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato di destinazione, che abilita il cessionario a ricevere la sorgente; g) dichiarazione del cessionario indicante che lo Stato di destinazione si e' conformato al «Code of conduct on the safety and security of radioactive sources», allegato alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, (AIEA), vidimata dalla competente Autorita' dello Stato ricevente; h) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi rilasciati all'esportatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui e' stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico. 3. Nel caso di un'operazione di esportazione relativa a una sorgente di attivita' uguale o superiore alla Categoria 1 di cui all'allegato II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il preventivo consenso dell'Autorita' competente dello Stato di destinazione all'effettuazione dell'operazione stessa. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli elementi di valutazione di cui alla «Guidance on import and export of radioactive sources», allegata alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'AIEA, su parere favorevole del Ministero degli affari esteri, puo' rilasciare l'autorizzazione all'esportazione della sorgente, di Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'allegato II, e ne trasmette copia all'APAT. 5. L'esportatore autorizzato ai sensi del comma 4 ad effettuare l'operazione di esportazione della sorgente comunica preventivamente alle competenti Autorita' dello Stato ricevente: a) estremi di identificazione dell'esportatore della sorgente e del detentore cessionario (detentore cessionario uniformare); b) data e luogo previsti per il transito della sorgente attraverso i valichi doganali; c) numero, tipo ed attivita' delle sorgenti, di cui all'allegato II, oggetto dell'operazione di esportazione; d) copia dell'autorizzazione all'operazione di esportazione, di cui al comma 4. 6. L'esportatore comunica preventivamente al Ministero dello sviluppo economico, all'APAT e alla regione territorialmente interessata al transito attraverso i valichi doganali gli elementi di cui al comma 5, lettera b). 7. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione di una sorgente avente attivita' uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT. 8. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 7 l'importatore fornisce le seguenti informazioni: a) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui e' stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico; b) radioisotopo ed attivita' della sorgente ed uso cui si intende adibire la sorgente medesima; c) elementi volti a documentare che: 1) la sorgente e' stata prodotta da un soggetto che si e' conformato alle disposizioni vigenti nello Stato nel quale e' stata prodotta la sorgente; 2) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformita' a norme di buona tecnica nazionali o internazionali, o comunque a queste ultime equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti. 9. L'importatore di una sorgente con attivita' uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II che abbia ottenuto l'autorizzazione all'operazione di importazione della sorgente stessa e' tenuto a fornirne copia alle competenti Autorita' dello stato esportatore che ne facciano richiesta. 10. Per le esportazioni ed importazioni di sorgenti di cui al presente articolo resta ferma l'osservanza delle norme della citata legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del 1995.
Nota all'art. 5: - Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, nonche' per la legge n. 1860 del 1962 si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 6. Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti
1. In caso di conferimento di sorgenti dismesse ad un gestore di impianto riconosciuto questi: a) verifica la rispondenza della sorgente tra quanto dichiarato dal detentore che conferisce la sorgente e quanto effettivamente ricevuto sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in vigore; b) riceve la sorgente dismessa secondo le modalita' definite nella normativa tecnica nazionale. 2. Il gestore di cui al comma 1 e' tenuto al rispetto delle sole disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 8. 3. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il trasferimento della proprieta' della sorgente stessa. |
| Art. 7. Libretto di sorgente
1. Ogni sorgente di cui all'allegato I deve essere corredata di apposito libretto di sorgente. Il detentore custodisce il libretto di sorgente e annota i dati di cui all'allegato III, nonche': a) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della stessa; b) gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati relativamente alla sorgente ed alle apparecchiature di cui alla lettera a); c) i luoghi di utilizzazione. 2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente stessa durante tutto il suo utilizzo ed e' aggiornato dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). 3. In caso di trasferimento della sorgente nel territorio italiano, il libretto di sorgente e' consegnato al successivo detentore, ivi compresi gli impianti riconosciuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i); il detentore sottoscrive in ogni pagina il libretto di sorgente prima del trasferimento e ne trattiene copia per almeno cinque anni. |
| Art. 8. Registro delle sorgenti detenute
1. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la disponibilita', anche a titolo di pratiche comportanti l'effettuazione di commercio senza detenzione, nel quale sono riportate le informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate nell'allegato III, integrate con il numero di catalogo IAEA, ove a sua conoscenza. Il registro puo' essere tenuto sotto forma di archivio informatico oppure puo' constare di schede di registrazione conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le informazioni previste nell'allegato III. 2. Il detentore deve: a) istituire il registro delle sorgenti detenute entro trenta giorni dal momento in cui ha la disponibilita' della prima sorgente; b) tenere aggiornato il registro, riportando su di esso tutte le variazioni inerenti alla situazione delle sorgenti delle quali ha la disponibilita', entro trenta giorni dal momento in cui le variazioni si verificano; c) custodire con cura il registro in armadi o strutture resistenti al fuoco; d) effettuare, se il registro e' tenuto sotto forma di archivio informatico, almeno due copie del registro stesso su supporti informatici diversi da quello su cui esso e' memorizzato; e) in caso di variazioni, la periodicita' di effettuazione delle copie di cui alla lettera d) non puo' comunque essere superiore a un mese; una periodicita' diversa puo' essere stabilita nell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1. 3. Il detentore invia al Gestore del Registro nazionale delle sorgenti, di cui all'articolo 9, in formato elettronico o cartaceo, una copia del registro delle sorgenti detenute, di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'istituzione del registro stesso. 4. Il detentore invia in formato elettronico o cartaceo, al Gestore del Registro nazionale: a) entro novanta giorni la registrazione, di cui all'allegato III, relativa alla sorgente per la quale siano intervenute variazioni nel trimestre solare precedente; b) se nell'anno solare precedente non sono sopravvenute variazioni nel registro, una comunicazione scritta entro il 31 marzo di ogni anno; c) comunicazione di chiusura del registro, unitamente all'invio dello stesso, entro novanta giorni dal giorno in cui il detentore non effettua piu' pratiche con sorgenti; d) copie del registro o di parti di esso ogni qualvolta il Gestore del Registro nazionale ne faccia richiesta; questi puo' altresi' chiedere al detentore chiarimenti ed ulteriori informazioni, in caso di incompletezza o insufficienza dei dati della sorgente, di cui all'allegato III, in particolare per quanto concerne i dati utili ad identificare la sorgente, o i trasferimenti della sorgente stessa, ivi compresi i soggetti che ai trasferimenti stessi siano stati interessati. 5. I detentori che inviano le informazioni di cui ai commi 3 e 4 si attengono, in particolare per quanto riguarda il formato elettronico del registro, alle modalita' di invio delle informazioni stesse al Gestore del Registro nazionale, secondo quanto stabilito e reso noto dal Gestore stesso; in ogni caso devono essere presenti gli estremi che consentono di identificare il detentore e la sorgente. 6. Il detentore invia le informazioni di cui ai commi 3 e 4 anche alla regione territorialmente competente. 7. Nel libretto di sorgente di cui all'articolo 7 e nel registro di cui al presente articolo deve, in particolare, essere riportata l'attivita' del radionuclide alla data di fabbricazione della sorgente; ove tale attivita' non sia nota va riportata l'attivita' della sorgente al momento della prima immissione sul mercato. 8. Ogni sorgente e' individuata tramite un numero di identificazione univoco, di regola apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se tale numero di identificazione non esiste, non e' noto o, comunque, non offre garanzie di univocita', il Gestore del Registro nazionale provvede a formare un numero di identificazione univoco e ne da' comunicazione al detentore, il quale e' tenuto, oltre quanto previsto al comma 4, lettera a), a riportarlo sul libretto di sorgente e sul registro delle sorgenti. 9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, le sorgenti registrate ai sensi del presente decreto non sono soggette alle disposizioni riguardanti la denuncia di detenzione, la registrazione e la contabilita' delle materie radioattive ai sensi della citata legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del 1995.
Nota all'art. 8: - Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, nonche' per la legge n. 1860 del 1962 si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 9. Registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori
1. E' istituito il Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi detentori. Il Registro e' formato ed aggiornato sulla base delle informazioni inviate dai detentori delle sorgenti a norma dell'articolo 8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' individuato il Gestore del Registro nazionale e sono disciplinate, sentiti il Garante della riservatezza dei dati personali e l'APAT, per i profili di rispettiva competenza, le modalita' di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati con particolare riguardo alle esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. Le regioni garantiscono analoghe modalita' di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati ricevuti ai sensi dell'articolo 8, comma 6. |
| Art. 10. Altri obblighi dei detentori
1. Il detentore della sorgente deve altresi': a) verificare, ad intervalli di tempo indicati dal-l'esperto qualificato, la presenza e le buone condizioni apparenti della sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione o di stoccaggio; b) verificare il rispetto delle procedure gestionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e); c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), e ferma restando l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, l'integrita' della sorgente dopo ogni evento incidentale, compreso l'incendio, che possa averla danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente; d) restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la sorgente al fabbricante o al fornitore o trasferirla ad un altro utilizzatore o ad un impianto riconosciuto o al Gestore del Servizio integrato o all'Operatore nazionale; e) comunicare senza ritardo, ai sensi dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, gli eventi incidentali che abbiano comportato l'esposizione di un lavoratore o di un'altra persona, derivanti da sorgente o parte di essa rimasta bloccata in posizione non schermata, o da un malfunzionamento o da mancato funzionamento, anche dovuto ad azioni volontarie, dei sistemi di sicurezza e di controllo, o da perdita della tenuta della sorgente o da altri eventi riguardanti la sorgente, quali sollecitazioni meccaniche o termiche.
Nota all'art. 10: - Gli articoli 92 e 100 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recitano: «Art. 100 (Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone). - 1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo ove necessario tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile, deve prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio. 2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA. 3. Fermo restando quanto disposto all'art. 25, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.». «Art. 92 (Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali). - 1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del Servizio sanitario nazionale, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attivita' previste dall'art. 59, nonche' le esposizioni che abbiano comportato il superamento di valori stabiliti ai sensi dell'art. 96. 2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale. 3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3.».
|
| Art. 11. Identificazione e apposizione di un contrassegno
1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinche' la sorgente sia identificata con un numero di serie univoco. Tale numero e' apposto, ove fattibile, mediante incisione o stampigliatura sulla sorgente. 2. Il numero e' apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche sul contenitore della sorgente. Se cio' non e' possibile o nel caso di contenitori per il trasporto riutilizzabili per piu' sorgenti, il contenitore della sorgente deve almeno recare le informazioni sul tipo di radioisotopo. 3. Nel caso in cui la sorgente sia priva di numero di serie univoco, il detentore e' tenuto a provvedere all'identificazione richiesta dai commi 1 e 2 mediante il numero di identificazione formato ai sensi dell'articolo 8, comma 8. 4. Il fabbricante o il fornitore provvedono affinche' sia apposto sul contenitore e, ove fattibile, sulla sorgente il contrassegno di cui all'articolo 61, comma 3, lettera g), del citato decreto legislativo n. 230 del 1995 o comunque un'etichetta recante l'apposito simbolo al fine di avvertire la popolazione del rischio radiologico. 5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la sorgente di fotografie del tipo specifico di sorgente e del relativo contenitore tipico che devono essere unite al libretto di sorgente di cui all'articolo 7. 6. Il detentore, ove fattibile, provvede affinche' il contrassegno o l'etichetta di cui al comma 1 restino leggibili.
Nota all'art. 11: - Per l'art. 61 del decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note all'art. 3.
|
| Art. 12. Formazione e informazione sulle sorgenti orfane
1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede ad organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e per il personale degli impianti in cui e' piu' probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, e per la direzione e per il personale di importanti nodi di transito, quali le dogane, affinche' tali soggetti: a) siano informati della possibilita' di rinvenire sorgenti; b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei relativi contenitori; c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti; d) siano informati sulle misure da adottare in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente. |
| Art. 13. Emersione di sorgenti orfane
1. Ai detentori di sorgente orfana per la quale non sono state osservate le disposizioni di cui agli articoli 22, 27, 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, che, nei successivi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 136 e 137 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, purche' la comunicazione avvenga prima dell'accertamento della presenza della sorgente orfana. 2. La comunicazione e' valida anche senza l'indicazione della provenienza della sorgente orfana. 3. Nel caso che il detentore di cui al comma 1, intende utilizzare la sorgente nella propria pratica, il medesimo e' obbligato a: a) adeguarsi agli obblighi previsti dalla citata legge n. 1860 del 1962, dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto; b) effettuare un versamento di euro 100,00 che affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Nel caso che il detentore di cui al comma 1 non intende utilizzare la sorgente stessa nella propria pratica, il medesimo e' tenuto a comunicare la presenza della sorgente al prefetto per l'applicazione dei piani di intervento di cui all'articolo 14.
Note all'art. 13: - Per gli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le vedi note all'art. 3. - Gli articoli 22, 136 e 137 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recitano: «Art. 22 (Comunicazione preventiva di pratiche). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanita' marittima, nonche' alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA puo' accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette. 2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti: a) le quantita' di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 5; b) la concentrazione di attivita' di materie radioattive per unita' di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5; c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purche' soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art. 26; 2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate; 3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 &greco;mSv h-1; 4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 26; d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art. 26; 2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita' di dose superiore a 1 &greco;mSv h-1; e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purche' cio', in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 &greco;mSv h-1; f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorita' competenti ad autorizzare lo smaltimento. 3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantita' ai fini della registrazione delle materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene. 5. Con il decreto di cui all'art. 18, comma 5, sono determinate le quantita' e le concentrazioni di attivita' di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalita' di notifica delle pratiche di cui al comma 1.». «Art. 136 (Contravvenzioni al capo V). - 1. Chiunque viola gli obblighi di notifica, d'informativa, di registrazione o di riepilogo, di denunzia, di comunicazione e di tenuta della contabilita' di cui al capo V e' punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni. 2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui all'art. 18-bis, comma 1, e all'art. 21, comma 1, e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.». «Art. 137 (Contravvenzioni al capo VI). - 1. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'art. 28, comma 1, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni. 2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all'art. 29, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 4. Chi effettua le attivita' di cui agli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 5. Colui il quale effettua una delle attivita' di cui all'art. 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni. 6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all'art. 34, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.». - Per la legge n. 1860 del 1962, si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 14. Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi
1. Il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, predispone schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del Servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro. 2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di intervento di cui al comma 1. 3. L'ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, possono fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica, al fine della protezione dei lavoratori e della popolazione, a persone esercenti attivita' non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la presenza di una sorgente orfana. 4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o piu' sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri della Unione europea, le autorita' di cui al comma 1 dispongono, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero e' responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 18, provvedera' ad informare del respingimento del carico la competente autorita' dello Stato responsabile dell'invio del carico.
Note all'art. 14: - L'art. 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recita: «Art. 121 (Piano nazionale di emergenza). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi della protezione civile secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA, predispone un piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'interno, include nel piano di cui al comma 1, con le modalita' di cui allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla data di ricezione del rapporto di cui al comma 4 dell'art. 117, le misure necessarie per fronteggiare le eventuali conseguenze degli incidenti non circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale. I pareri dell'ANPA sono espressi sentita la commissione tecnica di cui all'art. 9. Il piano e' trasmesso ai prefetti interessati affinche' sviluppino la pianificazione operativa e predispongano i relativi strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano e' trasmesso altresi' a tutte le amministrazioni interessate all'intervento di emergenza. 3. Nel piano di cui ai commi 1 e 2 sono previste le misure protettive contro le conseguenze radiologiche di incidenti che avvengono in impianti al di fuori del territorio nazionale, nonche' per gli altri casi di emergenze radiologiche che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale stesso. Per i casi di cui al presente comma, i presupposti tecnici della pianificazione dell'emergenza sono proposti dall'ANPA, sentita la commissione tecnica. 4. Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione delle misure protettive sono definiti gli obblighi per la comunicazione iniziale dell'evento che potrebbe determinare l'attuazione delle misure protettive.». - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, reca: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229». - L'art. 24 del decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recita: «Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). (Articoli 24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge 21 novembre 2000, n. 353; art. 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448). - 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e l'integrita' dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalita' tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore. 2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale: a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamita'; b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche. 3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessita'. 4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'art. 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione. 5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile: a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; b) concorre alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate; c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile; d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici; e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile. 6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'art. 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumita' delle persone e dell'integrita' dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni. 7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai centri telecomunicazioni, nonche' di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.».
|
| Art. 15. Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane
1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l'introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi ed in particolare di sorgenti orfane nei principali nodi di transito, quali le dogane, i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995. 2. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti e tarati in conformita' a riconosciute norme tecniche nazionali ed internazionali.
Nota all'art. 15: - L'art. 157 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recita: «Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali). - 1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art. 25, comma 3. 2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresi' tenuti i soggetti che esercitano attivita', a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attivita' che comportano esclusivamente il trasporto. 3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni.».
|
| Art. 16. Campagna di recupero delle sorgenti orfane
1. Al fine di individuare eventuali sorgenti orfane che sono state tramandate da attivita' del passato, entro i dodici mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, l'ENEA e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente portano a termine una campagna di identificazione delle industrie nazionali, che per la tipologia dei processi produttivi possono utilizzare, aver utilizzato o essere in possesso di sorgenti radioattive, anche chiedendo dati, notizie e informazioni alle autorita' competenti nonche' ai detentori. In caso di rinvenimento di sorgente orfana si applicano gli articoli 13 e 14. 2. L'ENEA avvalendosi del sistema delle Agenzie regionali in collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, redige il piano programmatico triennale di recupero delle sorgenti orfane. Il piano triennale programmatico con apposita stima per i ritrovamenti occasionali di sorgenti orfane, e' redatto sulla base di previsioni statistiche sui ritrovamenti gia' effettuati negli anni precedenti e trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 3. 3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dell'economia e delle finanze e sentiti il Dipartimento della protezione civile e le regioni, e' approvato il piano triennale di cui al comma 2. |
| Art. 17. Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato
1. L'Operatore nazionale deve: a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni; b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica; c) mantenere contabilita' separata per l'attivita' di cui alla lettera a). 2. L'Operatore nazionale e' la Societa' gestione impianti nucleari, (Sogin S.p.a.). 3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non piu' utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attivita' di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere piu' utilizzate. 4. Il Gestore del Servizio integrato e' l'ENEA. |
| Art. 18. Cooperazione internazionale e scambio di informazioni
1. Il Ministero degli affari esteri, unitamente al Ministero dell'interno, scambia tempestivamente informazioni e coopera con altri Stati membri della Comunita' europea o Paesi terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti e ai conseguenti provvedimenti anche inerenti a indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di riservatezza e la normativa nazionale in materia. |
| Art. 19. Competenze ispettive e in materia di protezione civile
1. Restano ferme le competenze ispettive stabilite dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995. 2. Per le attivita' di protezione civile restano ferme le competenze e le funzioni del relativo sistema nazionale di protezione civile previste dalla normativa vigente.
Nota all'art. 19: - Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 20. Coordinamento delle Autorita' competenti
1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Gestore del registro nazionale per quanto attiene ai propri compiti, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea fungono da punto di contatto con la Commissione europea e con gli altri Stati membri. |
| Art. 21. Relazioni sull'esperienza acquisita
1. Sulla base dei dati forniti dall'APAT e dall'ENEA, entro il 31 dicembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea presenta una relazione alla Commissione europea sull'esperienza acquisita nell'attuazione del presente decreto legislativo. |
| Art. 22. Sanzioni penali
1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato: a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; c) il soggetto che effettui le operazioni di esportazione o importazione di una sorgente ai sensi dell'articolo 5, in assenza delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 7, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; d) il detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 7 e 8, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro; g) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica delle procedure gestionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da duemila a dodicimila euro; h) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da cinquemila a cinquantamila euro; i) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro. 2. Il fabbricante o il fornitore che non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, sono puniti ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230 del 1995. 3. Al soggetto responsabile dell'invio di cui all'articolo 14, comma 4, si applica la sanzione di cui all'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo n. 230 del 1995. 4. Alle contravvenzioni di cui al comma 1, si applica il capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, se la condotta posta in essere e' sanabile con l'ottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi di vigilanza. A tale fine, per organi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, si intendono quelli di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995. 5. In caso di condanna per taluno dei reati previsti dal comma 1, se l'imputato ha fornito un contributo determinante nel rinvenimento delle sorgenti orfane di cui all'articolo 16, la pena puo' essere diminuita in misura non superiore alla meta'.
Note all'art. 22: - Per la legge n. 1860 del 1962, si vedano le note alle premesse. - L'art. 139 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recita: «Art. 139 (Contravvenzioni ai capi IV e VIII). - 1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere: a) chi viola gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 61, comma 3, 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65, 67, 69, commi 1 e 3; 71, 7, 74, 75, 77, 83, 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87, 91, 92, comma 1, punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni; b) chi viola gli articoli 14, 61, commi 2, 4 e 4-bis; 66, 72, 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni. 2. Contravvenzioni commesse dai preposti: a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67, 73, 74 e' punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a un milione. 3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori: a) chi viola gli articoli 64, 68, 68-bis e 69, comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. 4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica: a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni; b) chi viola gli articoli 79, 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89, 90, 92, commi 2 e 3, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni. 5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria: a) chi viola gli obblighi di cui all'art. 76 e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.». - Per l'art. 137 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note all'art. 13. - L'art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.), cosi' recita: «Art. 19 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per: a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I; b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme. 2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' agli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.».
|
| Art. 23. Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle sotto elencate violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative che seguono: a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro; b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro; c) il detentore che intende effettuare le operazioni di esportazione o importazione di cui all'articolo 5, il quale non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 9, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro; d) il detentore ovvero il gestore di un impianto riconosciuto che non ottemperi agli obblighi concernenti il libretto di sorgente di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro; e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 5 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro; f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di restituzione o trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro; g) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro; h) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro. |
| Art. 24. Norme transitorie e finali
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1995, la lettera t) e' sostituita dalla seguente: «t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;». 2. Sono altresi' soggette alle disposizioni del presente decreto le sorgenti sigillate delle quali non sia nota l'attivita' al momento della fabbricazione o al momento della prima immissione sul mercato purche' l'attivita' sia maggiore o uguale al valore indicato nell'allegato I alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, riguardanti una o piu' sorgenti rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1, sono tenuti a presentare entro centottanta giorni all'autorita' che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo, un'istanza corredata dalla documentazione di cui all'articolo 3. L'autorita' competente provvede a modificare il suddetto provvedimento autorizzativo integrandolo con le apposite prescrizioni. 4. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di sorgenti rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1, notificate alle competenti autorita' ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995, sono tenuti a presentare entro centottanta giorni istanza di nulla osta ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, corredandola della documentazione di cui all'allegato IX del suddetto decreto e di cui all'articolo 3. L'autorita' competente provvede al rilascio del nulla osta, corredato delle apposite prescrizioni. 5. Alle sorgenti immesse sul mercato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 230 del 1995. 6. Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono obbligatori gli adempimenti di cui: a) all'articolo 4, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo; b) all'articolo 5, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, del presente articolo; c) agli articoli 6, 8, commi 1 e 2. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 hanno efficacia dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'aggiornamento del libretto di sorgente e' comunque effettuato dal detentore nelle more dell'individuazione del soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). 8. Le comunicazioni di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, previste nei confronti del Gestore del Registro nazionale e della regione territorialmente competente si effettuano dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9. 9. Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), si applicano secondo i termini di presentazione delle istanze di cui ai commi 3, 4 e 5. 10. Gli obblighi di cui all'articolo 11 si applicano: a) per quanto riguarda i commi 1 e 2, dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) per quanto riguarda il comma 3, nei termini previsti dall'articolo 8, comma 8.
Note all'art. 24: - Il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV); b) apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico: c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui e' contenuto; d) attivita' (A): quoziente di dN diviso per dt in cui dN e' il numero atteso di transizioni nucleari spontanee di una determinata quantita' di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di tempo dt; e) autorita' competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni: f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unita' di attivita' (A); un becquerel equivale ad una transizione per secondo;
1 Bq 1 = 1s(elevato)-1
I fattori di conversione da utilizzare quando l'attivita' e' espressa in curie (Ci) sono i seguenti:
Ci = 3,7 . 10(elevato)-10 Bq (esattamente)
1 Bq = 2,7027 .10(elevato)-11 Ci;
g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta; i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attivita' sia la sola a determinare la costituzione di una o piu' zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto; l) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della qualita' della vita che si verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche; m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'art. 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione; n) dose assorbita (D): energia assorbita per unita' di massa e cioe' il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE e' l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L'unita' di dose assorbita e' il gray; o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione, l'unita' di dose efficace e' il sievert; p) dose efficace impegnata (E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t) risultanti dall'introduzione di uno o piu' radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del tessuto WT la dose efficace impegnata E(t) e' definita da: E(t) = (SIGMA)TwTHT(t)
dove t indica il numero di anni per i quali e' effettuata l'integrazione; l'unita' di dose efficace impegnata e' il sievert; q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o piu' radionuclidi; r) dose equivalente (H T) dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla qualita' della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l'unita' di dose equivalente e' il sievert; s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell'intensita' di dose equivalente in un tessuto o organo T che sara' ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione di uno o piu' radionuclidi; la dose equivalente impegnata e' definita da: ----> Vedere formula a pag. 27 <----
per una singola introduzione di attivita' al tempo t0 dove t0 e' il tempo in cui avviene l'introduzione, HT (&greco;t) e' l'intensita' di dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo &greco;t,t e il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l'integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all'eta' di 70 anni per i bambini; l'unita' di dose equivalente impegnata e' il sievert; t) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa; u) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione e' riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto; v) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono: 1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo; 2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo; 3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna; z) esposizione accidentale: esposizione di singole persone a carattere fortuito e involontario. 2. Inoltre si intende per: a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che puo' provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti; b) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o piu' organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea; c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilita' di verificarsi prevedibile in anticipo; d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di cui all'art. 82; e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempreche' l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attivita' umane; f) gestione dei rifiuti: insieme delle attivita' concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente; g) gray (Gy): nome speciale dell'unita' di dose assorbita 1 Gy = 1 J Kg(elevato)-1
i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita e' espressa in rad sono i seguenti: 1 rad = 10(elevato)-2 Gy
1 Gy = 100 rad;
h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che comprendono persone la cui esposizione e' ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione; i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e puo' comportare, per una o piu' persone, dosi superiori ai limiti; l) intervento: attivita' umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi; m) introduzione: attivita' dei radionuclidi che penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno; n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualita' sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente; o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attivita' che svolgono, a un'esposizione che puo' comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'art. 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B; p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle attivita' disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo; q) livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni di attivita' o di attivita' totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal decreto; r) livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione; s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'art. 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e cioe' le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonche' i combustibili nucleari; t) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunita' europee: il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze; u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o piu' delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunita' europee; v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che puo' essere contaminato da materie radioattive, sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti; z) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente ivi compresi aria, acqua e suolo. 3. Inoltre, si intende per: a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto; b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunita' europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze; c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attivita' e gli individui durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5, lettere a) e b); d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico; e) pratica: attivita' umana che e suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza; f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3 \cdot 1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente; g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni; h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni; i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non e' previsto il riciclo o la riutilizzazione; l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneita' a svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto; m) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert sono J kg-1 quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni: 1 rem = 10(elevato)-2 Sv
1 Sv = 100 rem;
n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalita' idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli; o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto; p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni; q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita', o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni; r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica; s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata; t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente; u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti; z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita' o la concentrazione. 4. Inoltre, si intende per: a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantita' tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale; b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione; c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate. E' zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite con il decreto di cui all'art. 82 ed in cui l'accesso e' segnalato e regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui puo' essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non e' zona controllata.». - Per l'art. 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note all'art. 13. - Per l'art. 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano note all'art. 3. - L'art. 146 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recita: «Art. 146 (Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI). - 1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 27, comma 2, all'art. 30, comma 2, all'art. 31, comma 1 e all'art. 33, comma 2, svolgono le attivita' ivi previste debbono presentare, entro sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2. 2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano gia' in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, ivi incluse quelle dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potesta' autorizzativa secondo le norme del presente decreto. 3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve essere presentata nei termini previsti dai provvedimenti in questione. 3-bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, i quali esercitino pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente decreto o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare alle amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti per la revoca stessa. 3-ter. Le amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche necessarie. 3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'art. 27 esercitano le pratiche di cui all'art. 115-ter, comma 1, devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorita' di cui all'art. 115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'art. 115-ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso art. 115-ter, per le installazioni soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'art. 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. 3-quinquies. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi del previgente art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 3-sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia di nulla osta all'impiego ai sensi dell'art. 27, devono richiedere l'autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell'art. 30. 3-septies. Le autorita' competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di convalida o di conversione, nonche' di revoca relativi all'impiego di categoria B, inviano all'ANPA, secondo le modalita' indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'art. 27, copia di tali provvedimenti. 4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida, di nulla osta o di autorizzazione di cui ai commi precedenti, e' consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attivita', nel rispetto delle modalita', limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta. 5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' per il rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel presente articolo. 6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'art. 29, comma 2, e all'art. 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di categoria B e l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui allo stesso art. 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni regione o provincia autonoma. 7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II.».
|
| Art. 25. Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, saranno emanati gli eventuali aggiornamenti delle informazioni richieste di cui all'allegato III e del modello di scheda di registrazione riportato nello stesso allegato. |
| Art. 26. Invarianza degli oneri
1. Le Amministrazioni e i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007 NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bersani, Ministro dello sviluppo economico Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Bianchi, Ministro dei trasporti Amato, Ministro dell'interno Turco, Ministro della salute D'Alema, Ministro degli affari esteri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella |
| Allegato I (previsto dall'articolo 1, comma 1)
----> Vedere Allegato da pag. 14 a pag. 17 <---- |
| Allegato II (previsto dall'articolo 5, comma 1) ----> Vedere Allegato a pag. 18 <---- |
| Allegato III (previsto dall'articolo 7, comma 1) ----> Vedere Allegato a pag. 19 <---- |
|
|
|