IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n.341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del Paese; Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse; Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, criteri che privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialita'; Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nel quale si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita la possibilita' che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio; Visto in particolare il comma 3, lettera a), del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate siano destinate, fra l'altro, al finanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dal citato art. 73 della legge n. 448/2001, ricompresi nelle Intese istituzionali di programma e nei Programmi nazionali; Considerato che la citata delibera n. 36/2002 ha stabilito - al punto 7.6 - che coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialita' previsti dall'art. 73 della citata legge finanziaria 2002, le risorse assegnate con la suddetta delibera non impegnate entro il 31 dicembre 2004, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti - quali risultano dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse - saranno riutilizzate come segue: per il 40%, incrementeranno il fondo di premialita' da attribuire nel 2005 con i criteri di cui al punto 8 della citata delibera n. 36/2002; per il 30%, saranno riprogrammate da questo Comitato per priorita' varie e, per il restante 30%, saranno attribuite - in proporzione alle quote ripartite con la citata delibera n. 36/2002 - alle sole Amministrazioni che avranno impegnato integralmente dette quote e che avranno anche programmato, entro il 31 dicembre 2003, tutte le risorse ripartite con le precedenti delibere di questo Comitato numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001; Vista la propria delibera 29 luglio 2005, n. 99, (Gazzetta Ufficiale n. 145/2006), con la quale e' stato applicato il meccanismo sanzionatorio previsto al punto 7.6 della citata delibera n. 36/2002 ed e' stato stabilito l'ammontare complessivo delle risorse impegnate dalle Amministrazioni centrali e regionali e delle quote da decurtare e da riutilizzare per le finalita' di cui al medesimo punto 7.6; Considerato che la citata delibera n. 99/2005 ha fra l'altro previsto, al punto 3, che ove dalle verifiche relative al punto 1.3 della stessa delibera, da effettuarsi sulla base dei dati di monitoraggio degli Accordi di programma quadro al 30 giugno 2005, emerga l'esigenza di aggiornare le quote da decurtare, si provvedera' a tale aggiornamento con successiva delibera di questo Comitato; Vista la nota n. 0016849 dell'11 dicembre 2006 con la quale il Ministro dello sviluppo economico comunica che il competente Servizio del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione ha effettuato le verifiche e gli aggiornamenti previsti ed ha indicato, sulla base dei dati di monitoraggio al 30 giugno 2005, un ammontare totale di risorse da decurtare pari a 63.340.387 euro, in luogo dell'importo di 47.113.213 euro inizialmente quantificato dalla citata delibera n. 99/2005, allegando contestualmente la proposta di riassegnazione di una quota di tali risorse a favore delle regioni Puglia, Sicilia e Toscana; Considerato che tale proposta prevede, sulla base dei criteri gia' approvati con la citata delibera n. 99/2005 ed in linea con quanto previsto al punto 7.6, primo comma, seconda linea, della citata delibera n. 36/2002 (quota del 30%, riprogrammabile da questo Comitato per priorita' varie), la riassegnazione a favore delle tre citate Regioni di una quota del 30% delle decurtazioni subite dalle stesse Regioni relative ad interventi che hanno subito decurtazioni solo parziali (nella misura del 30%, ovvero del 70%); Su proposta del Ministro dello sviluppo economico; Delibera:
1. Alla luce delle verifiche e degli aggiornamenti previsti al citato punto 3 della delibera di questo Comitato n. 99/2005, sulla base dei dati di monitoraggio al 30 giugno 2005, le risorse da decurtare ammontano 63.340.387 euro, in luogo dell'importo di 47.113.213 euro inizialmente quantificato dalla citata delibera n. 99/2005, cosi' come indicato nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera. 2. A fronte della predetta decurtazione complessiva di 63.340.387 euro viene disposta, in linea con i criteri previsti dalla citata delibera n. 99/2005 (richiamati in premessa), la riassegnazione di un importo complessivo di 14.223.663 euro a favore delle regioni Puglia (630.000 euro), Sicilia (13.382.883 euro) e Toscana (210.780 euro), corrispondente al 30% delle decurtazioni subite dalle stesse Regioni relative ad interventi che hanno subito decurtazioni solo parziali (nella misura del 30%, ovvero del 70%), cosi' come indicato nella tabella (colonna D) di cui all'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera. 3. Il residuo importo di 49.116.724 euro viene decurtato, in linea con i criteri suindicati, a carico delle seguenti regioni: Lazio, per 3.752.313 euro; Liguria, per 8.016 euro; Piemonte, per 715.983 euro; Puglia, per 4.710.041 euro; Toscana, per 2.098.479 euro; Sicilia, per 31.532.461 euro; Sardegna, per 5.970.000 euro; Veneto per 22.955 euro e provincia autonoma di Bolzano, per 306.477 euro, cosi' come indicato nella tabella (colonna E) di cui al citato allegato 2. 4. Con successiva delibera di questo Comitato si procedera' a disporre le assegnazioni premiali conseguenti alle suddette decurtazioni, nonche' le altre assegnazioni premiali di cui alla citata delibera n. 99/2005 e quelle previste al punto 8 della delibera n. 36/2002. 5. A fini di semplificazione amministrativa, la decurtazione delle quote di cui al precedente punto 3 avverra', attraverso le opportune compensazioni, in sede di trasferimento delle risorse che saranno assegnate ad ogni singola Amministrazione con le future delibere di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate. Roma, 22 dicembre 2006
Il presidente delegato Padoa Schioppa
Il segretario del Cipe Gobbo
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 73 |