Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 30 marzo 2007
Abrogazione dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico, limitatamente alle rotte Lampedusa-Palermo e v.v., Lampedusa-Catania e v.v., Pantelleria- Palermo e v.v., Pantelleria-Trapani e v.v.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 che al fine di assicurare la continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione oggi Ministro dei trasporti, la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali contemplati nello stesso articolo;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144/1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2002, avente per oggetto «Determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Sicilia e da/per le isole minori della Sicilia;
Visto il decreto ministeriale n. 9 del 22 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2006, avente per oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla tratta Pantelleria-Trapani e viceversa;
Visto il decreto ministeriale n. 17 del 28 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2006, avente per oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Pantelleria-Palermo e v.v., Lampedusa-Palermo e v.v., Lampedusa- Catania e v.v., Lampedusa-Roma e v.v., Pantelleria-Roma e v.v.;
Decreta:

Art. 1.
L'imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2002, citato in premessa, e relativo allegato, limitatamente alle rotte Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, e' abrogata a decorrere dal 29 marzo 2007.
 
Art. 2.
L'imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 2002 citato in premessa, e relativo allegato, limitatamente alle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, e' abrogata a decorrere dal 1° aprile 2007.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2007
Il Ministro: Bianchi
 
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