Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 marzo 2007
Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco, in particolare il comma 1 dell'art. 5;
Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2006, n. D/163, che ha stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2006;
Visto l'andamento della produzione di ciascun gruppo varietale nel 2006;
Considerata l'opportunita' di aumentare nel 2007 l'aiuto indicativo di alcuni gruppi varietali al fine di incentivarne la coltura e di realizzare un incremento produttivo idoneo a corrispondere maggiormente alla domanda del mercato;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per fissare il livello indicativo dell'aiuto per il raccolto 2007;
Decreta:

Art. 1.
Fissazione del livello indicativo dell'aiuto

In applicazione dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. D/63 del 30 gennaio 2006, l'importo indicativo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varieta' di tabacco per il raccolto 2007, e' fissato come segue:

=====================================================================
Gruppo varietale | Aiuto indicativo (Euro/kg) ===================================================================== 01 - Flue Cured | 1,92 02 - Light Air Cured | 1,78 03 - Dark Air Cured | 1,58 04 - Fire Cured | 2,00 05 - Sun Cured | 0,22 07 - Katerini | 0,35

1. All'importo dell'aiuto indicativo di cui al comma 1 sono applicabili le trattenute previste dagli articoli 10 e 110-quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2007
Il Ministro: De Castro
 
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