Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 marzo 2007 |
Ricognizione delle aziende ortofrutticole. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' d'applicazione del regime di pagamento unico e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' d'applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura ed in particolare l'art. 13; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune»; Considerato che la proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea COMM(2007)17 DEF del 24 gennaio 2007, presentata dalla Commissione europea, ed in particolare l'allegato II, punto 4, prevede che possono essere ammessi al regime di pagamento unico anche gli agricoltori che hanno prodotto ortofrutticoli durante un periodo rappresentativo; Considerato che l'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non consente, per gli anni 2005-2007, la coltivazione di colture ortofrutticole sulle superfici richieste a titolo di regime di pagamento unico; Considerato che occorre conoscere i produttori di ortofrutticoli potenziali beneficiari degli aiuti comunitari a titolo di regime di pagamento unico; Ritenuta l'opportunita' di procedere ad una preliminare ricognizione dei predetti produttori ortofrutticoli; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007; Decreta:
Art. 1. F i n a l i t a'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per una preliminare ricognizione dei produttori ortofrutticoli e delle rispettive aziende ai fini della eventuale determinazione dell'ammontare degli aiuti da calcolare ai sensi del regime di pagamento unico. 2. Ai fini del presente decreto non sono considerate le colture intercalari praticate sulle superfici ammissibili al regime di pagamento unico. |
| Art. 2. Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) «agricoltore», l'agricoltore cosi' come definito all'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, che abbia prodotto ortofrutticoli nell'anno 2006; b) «azienda», l'azienda cosi' come definita all'art. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/20003, condotta a qualsiasi titolo dall'agricoltore; c) «ortofrutticoli», i prodotti indicati agli articoli 1, paragrafo 2 dei regolamenti (CE) numeri 2200/96, 2201/96, le erbe aromatiche di cui ai codici NC ex 0910 40, NC ex 1211 90 85 e le patate; d) «superfici ammissibili al regime di pagamento unico"», le superfici utilizzate ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003; e) «AGEA», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. |
| Art. 3. Fascicolo aziendale
1. Ai fini dell'eventuale assegnazione dei titoli per l'ammissione agli aiuti di cui all'art. 1, gli agricoltori costituiscono, ovvero aggiornano, presso l'organismo pagatore competente, il fascicolo aziendale di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall'AGEA nella sua qualita' di organismo di coordinamento. 2. Nel fascicolo aziendale di cui al comma 1 deve essere inserita, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'AGEA nella sua qualita' di organismo di coordinamento, la dichiarazione riguardante i dati dell'azienda relativi agli ortofrutticoli coltivati nell'anno 2006 su terreni che non sono stati utilizzati come ettari ammissibili al regime di pagamento unico per l'anno 2006. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 e' effettuata dagli agricoltori in possesso di almeno 0,3 ettari di superficie agricola, cosi' come definita all'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 795/2004, i cui appezzamenti siano almeno pari a 500 metri quadrati. |
| Art. 4. Utilizzo dei dati dichiarati
I dati dichiarati ai sensi del presente decreto sono utilizzati per procedere ad una preliminare ricognizione degli agricoltori, per avviare, ai fini della loro identificazione, la procedura stabilita all'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/04 ed all'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004. |
| Art. 5. Modalita' d'applicazione
1. L'AGEA nella sua qualita' di organismo di coordinamento provvede ad emanare le necessarie modalita' d'applicazione del presente decreto. 2. L'AGEA rende disponibile entro il 14 settembre 2007, attraverso i servizi del SIAN, i dati ricevuti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2007 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte di conti il 10 aprile 2007 Ufficio di controllo atti, Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 297 |
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