Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2007, n. 51
Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Visto il Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalita' di esecuzione della citata direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;
Visti gli articoli 12 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto apporta modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», al fine di dare attuazione alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.
2. La Consob e' l'autorita' nazionale competente responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dalla direttiva indicata nel comma 1.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», e' il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.».
- Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, recante: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994.», e' il
seguente:
«Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione della delega prevista
dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse
materie ed apportando alle medesime le integrazioni e
modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione.».
«Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei
valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese
di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri
di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella
sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia
riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento
autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla
direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il
tramite di succursali; stabilire, altresi', che la
vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle
autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre
restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane
competenti in materia di elaborazione e applicazione delle
norme di comportamento, di politica monetaria, nonche' di
costituzione, funzionamento e controllo di mercati
regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati
ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle
funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorita' italiane collaborino
tra loro e con le autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea
di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo
sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a
condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati
terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i
mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
la disciplina delle partecipazioni al capitale delle
imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle
imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti
alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli
intermediari, alla tutela degli investitori, alla
stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento
del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu'
servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza
patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni, le norme di comportamento, l'informazione, la
correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la
trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli
intermediari, ispirandola ai principi di cura
dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato,
di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere
conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener
conto della professionalita' dei promotori finanziari,
anche al fine della consulenza relativa ai servizi
finanziari e ai valori mobiliari oggetto della
sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui
fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
servizi di investimento siano distinti da quelli delle
imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche
attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori
mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori
mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle
imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad
amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione
coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorita' competenti di
disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti
finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani
devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
di investimento e delle banche ai mercati regolamentati
secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche
italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti
potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di
compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e
delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e
informazione in modo da contemperare le esigenze di
trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il
diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle
direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
svolgimento dei servizi di investimento, per la cui
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di
legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in
un'ottica di semplificazione, l'istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento dei mercati
regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
mercati e siano dotati di poteri di gestione,
autoregolamentazione e intervento, nonche' disciplinare
l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle
autorita' di controllo, tenendo conto dei principi in
materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge
2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e
integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni
attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle
disposizioni generali o particolari emanate sulla base di
esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare
riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la
responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali
appartengono i responsabili delle violazioni, per il
pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di
regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare,
sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il
sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni
amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni
in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
presente art. dovranno essere emanati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della
parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si
provvedera' ai sensi dell'art. 8, le sanzioni
amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non
costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni
amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni,
violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare
l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra'
essere altresi' modificata la disciplina relativa alle
societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con
particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri
delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di
gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del
risparmio e degli azionisti di minoranza.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
supplemento ordinario.
- La direttiva 2003/71/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 2003, n. L 345.
- La direttiva 2001/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
6 luglio 2001, n. L 184.
- Il regolamento n. 809/2004/CE e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 149.
- Il testo degli articoli 12 e 44 della legge
28 dicembre 2005, n. 262 recante: «Disposizioni per la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari.», e' il seguente:
«Art. 12 (Attuazione della direttiva 2003/71/CE del
4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2001/34/CE). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del
4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata
"direttiva".
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto
legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto legislativo,
anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate
dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
all'art. 24, paragrafo 2, della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono
apportate al testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le
modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva e delle relative
misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale,
mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di
poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono
inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina
dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi
dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente,
dall'art. 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
b) individuare nella CONSOB l'Autorita' nazionale
competente in materia;
c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare
l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto
informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di
titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione
con la Banca d'Italia;
d) assicurare la conformita' della disciplina
esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;
e) disciplinare i rapporti con le Autorita' estere
anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla
CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in
conformita' alla direttiva e alle relative misure di
esecuzione dettate dalla Commissione europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo
di pubblicare un prospetto nonche' i tipi di strumenti
finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui
ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di
pubblicare un prospetto;
2) le condizioni alle quali il collocamento tramite
intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti
finanziari oggetto di offerte a cui non si applica
l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare
a detto obbligo;
g) prevedere che il prospetto e i supplementi
approvati nello Stato membro d'origine siano validi per
l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione
in Italia;
h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva,
il diritto dell'investitore di revocare la propria
accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per
detta revoca un termine non inferiore a due giorni
lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilita'
dell'intermediario responsabile del collocamento in
presenza di informazioni false o di omissioni idonee a
influenzare le decisioni d'investimento di un investitore
ragionevole;
i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB
puo' autorizzare determinate persone fisiche e piccole e
medie imprese ad essere considerate investitori qualificati
ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a
investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un
prospetto;
l) prevedere una disciplina concernente la
responsabilita' civile per le informazioni contenute nel
prospetto;
m) prevedere che la CONSOB, con riferimento
all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza
delle informazioni nello stesso contenute, nonche' la
coerenza e la comprensibilita' delle informazioni fornite;
n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare
con regolamenti, in conformita' alla direttiva e alle
relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione
europea, anche le seguenti materie:
1) impiego delle lingue nel prospetto con
individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve
essere redatta in lingua italiana;
2) obbligo di depositare presso la CONSOB un
documento concernente le informazioni che gli emittenti
hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso
di un anno;
3) condizioni per il trasferimento
dell'approvazione di un prospetto all'Autorita' competente
di un altro Stato membro;
4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione
del prospetto anche informa elettronica e la pubblicazione
di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto e'
stato reso disponibile e dove puo' essere ottenuto dal
pubblico;
o) avvalersi della facolta' di autorizzare la CONSOB
a delegare compiti a societa' di gestione del mercato, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;
p) fatte salve le sanzioni penali gia' previste per
il falso in prospetto, prevedere, per la violazione
dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un
quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due
volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia
determinabile, di importo minimo di centomila euro e
massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre
violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni
amministrative pecuniarie da cinquemila euro a
cinquecentomila euro; escludere l'applicabilita' dell'art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni; prevedere la pubblicita' delle sanzioni
salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa
turbare gravemente i mercati o arrecare un danno
sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura
interdittiva,
q) attribuire alla CONSOB il relativo potere
sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che
salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le
violazioni siano commesse da persone giuridiche, la
responsabilita' di queste ultime, con obbligo di regresso
verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.».
«Art. 44 (Procedura per l'esercizio delle deleghe
legislative). - 1. Gli schemi dei decreti legislativi
previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve
essere corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora
il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del
parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di novanta giorni.».
- Il testo dell'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n.
11, recante: «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» e'
il seguente:
«Art. 10 ( Misure urgenti per l'adeguamento agli
obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie puo' proporre al Consiglio dei
Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti,
necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli
organi giurisdizionali delle Comunita' europee e
dell'Unione europea che comportano obblighi statali di
adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla
data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria
relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le
iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame
parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di
adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario riguardino materie di competenza legislativa o
amministrativa delle regioni e delle province autonome, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie informa gli enti interessati
assegnando un termine per provvedere e, ove necessario,
chiede che la questione venga sottoposta all'esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato
tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto
dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3,
della presente legge e dalle altre disposizioni legislative
in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative
comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle
medesime, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla
legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici
principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
della legge di conferimento della delega, ove non in
contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a
quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare,
sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri
direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria
per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della normativa.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica,
altresi', all'emanazione di testi unici per il riordino e
l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome.».
Nota all'art. 1:
- Per gli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
per la direttiva 2003/71/CE, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2. Modificazioni all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria

1. All'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera t), e' sostituita dalla seguente:
«t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;»;
b) dopo la lettera w-bis) e' aggiunta la seguente:
«w-ter) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004.».



Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art 1, del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) «testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in un
medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «societa' di investimento a capitale variabile»
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e Direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio
autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una
pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto
mediante una o piu' emissioni di quote;
k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) «organismi di investimento collettivo del
risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) «societa' di gestione armonizzata»: la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) «societa' promotrice»: la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) «soggetti abilitati»: le imprese di investimento,
le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche
autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i
servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata
al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario
d'origine;
t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni, dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti superiore a quello indicato nel regolamento
previsto dall'art. 100 nonche' di ammontare complessivo
superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) «mercato regolamentato»: un mercato quale
definito dall'art. 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE
del 21 aprile 2004.
2. Per «strumenti finanziari» si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di
capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri
titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul
mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle
precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti «futures» su strumenti finanziari, su
tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi
indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine
(swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche'
su indici azionari (equity swaps), anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti
finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere
gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i
relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute,
su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati
nelle precedenti lettere.
3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g),
h), i) e j).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per «servizi di investimento» si intendono le
seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonche'
mediazione.
6. Per «servizi accessori» si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la consulenza in materia di investimenti in
strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento.
6-bis. Per «partecipazioni» si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
- La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 145.



 
Art. 3. Modificazioni al Capo I del Titolo II della Parte IV del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

1. Il Capo I del Titolo II della Parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e' sostituito dal seguente:

«Capo I
Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

Art. 93-bis.
Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:
a) "strumenti finanziari comunitari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza mediante sottoscrizione o scambio o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a strumenti finanziari comunitari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure nonche' le quote di fondi chiusi;
b) "titoli di capitale": le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di societa' nonche' qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purche' gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto emittente;
c) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;
d) "quote o azioni di OICR aperti": le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una societa' di investimento a capitale variabile;
e) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
f) "Stato membro d'origine":
1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;
2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purche' l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entita' appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime e' applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoche' equivalente a 1.000 euro;
3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale e' stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;
g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.

Sezione I Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti
finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

Art. 94.
Prospetto d'offerta

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia e' Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non puo' essere pubblicato finche' non e' approvato dalla Consob.
2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinche' gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonche' sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresi' una nota di sintesi recante i rischi e le caratteristiche essenziali dell'offerta.
3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari e' redatto in conformita' agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.
4. L'emittente o l'offerente puo' redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.
5. Se e' necessario per la tutela degli investitori, la Consob puo' esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.
6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non e' disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.
7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui e' approvato il prospetto e quello in cui e' definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.
8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonche' le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicita' e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.
9. La responsabilita' per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.
10. Nessuno puo' essere chiamato a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi possa risultare fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto.
11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsita' delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.

Art. 94-bis.
Approvazione del prospetto

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto nonche' la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni fornite.
2. La Consob approva il prospetto nei termini da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.
3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob puo' affidare alla societa' di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di compiti hanno termine il 31 dicembre 2011. La Consob informa la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito agli accordi relativi alla delega di compiti, precisando le condizioni che disciplinano la delega.
4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.
5. La Consob puo' trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorita' competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorita'. Tale trasferimento e' comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data.

Art. 95.
Disposizioni di attuazione

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le caratteristiche della nota di sintesi, le modalita' e i termini per la pubblicazione del prospetto e dell'avviso nonche' per l'aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie;
b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;
c) le modalita' da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
d) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari;
e) la lingua da utilizzare nel prospetto;
f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorita' competente di un altro Stato membro.
2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.
3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo 94-bis.
4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato.

Art. 95-bis.
Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione

1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantita' dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari puo' essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantita' dei prodotti finanziari offerti al pubblico.
2. Gli investitori che hanno gia' concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione.

Art. 96.
Bilanci dell'emittente

1. L'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni nelle quali il revisore contabile esprime il proprio giudizio ai sensi dell'articolo 156. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non puo' essere effettuata se il revisore contabile ha espresso un giudizio negativo ovvero si e' dichiarato impossibilitato ad esprimere un giudizio.

Art. 97.
Obblighi informativi

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonche' agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione all'offerta, l'articolo 114, commi 5 e 6, e l'articolo 115 dalla data della comunicazione, prevista dall'articolo 94, comma 1.
2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonche' ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e).
3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di un revisore contabile, ai sensi dell'articolo 156, il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta.
4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo' essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94.

Art. 98.
Validita' comunitaria del prospetto

1. Il prospetto nonche' gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie.
2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorita' dello Stato membro d'origine possono essere pubblicati in Italia, purche' siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie.
3. La Consob puo' informare l'autorita' competente dello Stato membro d'origine della necessita' di fornire nuove informazioni.
Art. 98-bis

Emittenti di Paesi extracomunitari

1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un Paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia lo Stato membro d'origine, la Consob puo' approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle Commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e
b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.
2. Ove l'offerta sia prevista in Italia quale Stato membro ospitante si applica l'articolo 98, commi 2 e 3.

Sezione II
Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti

Art. 98-ter.
Prospetto d'offerta

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta di quote di fondi aperti o azioni di Sicav ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla pubblicazione.
2. I prospetti contengono le informazioni che, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinche' gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi. Le informazioni contenute nei prospetti devono essere riportate in una forma chiara, facilmente comprensibile e analizzabile.
3. La pubblicazione dei prospetti e' disciplinata dalla Consob secondo le modalita' e nei termini da essa stabiliti con regolamento.
4. Il prospetto semplificato puo' costituire il documento valido per l'offerta in Italia, fatta salva la necessita' della traduzione nel caso di offerte di quote o azioni di OICR aperti ai sensi degli articoli 42 e 50, comma 2.
5. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11.

Art. 98-quater.
Disposizioni di attuazione

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob e dei prospetti nonche' le modalita' di pubblicazione dei prospetti ed il loro eventuale aggiornamento;
b) le modalita' da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
c) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari.
2. Se l'offerta ha ad oggetto quote o azioni di OICR aperti i cui prospetti non sono disciplinati ai sensi del comma 1, lettera a), la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto dei prospetti.
3. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente e chi colloca quote o azioni di OICR aperti nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

Art. 98-quinquies.
Obblighi informativi

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta;
b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dell'offerta.
2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 98-quater, comma 3, nonche' ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e).
3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo' essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 98-ter.

Sezione III
Disposizioni comuni

Art. 99.
Poteri della Consob

1. La Consob puo':
a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
c) vietare l'offerta nel caso in cui abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o le relative norme di attuazione;
d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);
e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;
f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione;
g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione.
2. Qualora la Consob, quale autorita' competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarita' commesse dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine.
3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o perche' tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il soggetto abilitato incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al piu' presto la Commissione europea.

Art. 100.
Casi di inapplicabilita'

1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:
1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.
2. La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.
3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.

Art. 100-bis.
Circolazione dei prodotti finanziari

1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100.
2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto e i soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualita' bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.

Art. 101.
Attivita' pubblicitaria

1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicita' concernente un'offerta e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
2. Prima della pubblicazione del prospetto e' vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari.
3. La pubblicita' e' effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformita' alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se e' gia' stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare.
4. La Consob puo':
a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;
b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;
c) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);
d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).
5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta e' diretta in esclusiva.».
 
Art. 4. Ulteriori modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 113 e' sostituito dal seguente:

«Art. 113.
Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari in un mercato regolamentato l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni pubblica un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni.
2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui e' approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.
3. La Consob:
a) determina con regolamento le modalita' e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;
b) determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;
c) puo' individuare con regolamento in quali casi non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto previsto al comma 1;
d) disciplina l'obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;
e) stabilisce le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorita' competente di un altro Stato membro;
f) esercita i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;
g) puo' sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione sono state violate;
h) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;
i) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione del mercato di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;
l) informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, qualora, quale autorita' competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtu' dell'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
m) adotta, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o perche' tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell'adozione di tali misure ne informa al piu' presto la Commissione europea;
n) rende pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.
4. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.
5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-bis.»;
b) dopo l'articolo 113 e' inserito il seguente:

«Art. 113-bis.
Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter, comma 2.
2. La Consob:
a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalita' di pubblicazione e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico;
b) puo' indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalita' di pubblicazione;
c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della societa' di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, puo' affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.
3. Il prospetto approvato dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto dalla Consob, con le modalita' e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob puo' richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione.
4. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.»;
c) al comma 1 dell'articolo 173-bis le parole: «sollecitazione all'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «offerta al pubblico di prodotti finanziari»;
d) l'articolo 191 e' sostituito dal seguente:

«Art. 191.
Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro.
2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
4. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
e) dopo l'articolo 192-bis e' inserito il seguente:

«Art. 192-ter.
Ammissione alle negoziazioni

1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b) e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.
2. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
f) al comma 1 dell'articolo 193 la parola: «113» e' soppressa;
g) all'articolo 205 le parole: «sollecitazione all'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «offerta al pubblico di prodotti finanziari».



Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 173-bis, del testo unico
citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 173-bis (Falso in prospetto). - 1. Chiunque,
allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto
profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al
pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla
quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti
da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di
acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i
destinatari del prospetto, espone false informazioni od
occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i
suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni.».
- Il testo vigente degli articoli 193 e 205 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
e delle societa' di revisione). - 1. Nei confronti di
societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis e 115 o
soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute
da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
applica nei confronti di quest'ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1
soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo presso le
societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate
all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i
soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di
inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di
quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della
persona fisica che svolge le attivita' indicate nel
comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione
prevista dall'art. 114, comma 10, nei confronti della
persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista.
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5,
nonche' la violazione dei divieti previsti dall'art. 120,
comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
venticinquemila ad euro duemilionicinquecentomila.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai componenti del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione che commettono irregolarita'
nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149,
commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;
b) agli amministratori delle societa' di revisione
che violano le disposizioni contenute nell'art. 162,
comma 3.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'art. 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.».
«Art. 205 (Quotazioni di prezzi). - 1. Le offerte di
acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in
mercati regolamentati o negli scambi organizzati indicati
negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle
negoziazioni negli stessi non costituiscono offerta al
pubblico di prodotti finanziari ne' offerta pubblica di
acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.



 
Art. 5.
Modificazioni al codice civile

1. Agli articoli 2331 e 2468 del codice civile le parole: «sollecitazione all'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «offerta al pubblico di prodotti finanziari».



Nota all'art. 5:
- Il testo vigente degli articoli 2331 e 2468, del
codice civile, cosi' come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 2331 (Effetti dell'iscrizione). - Con
l'iscrizione nel registro la societa' acquista la
personalita' giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della societa' prima
dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente
responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono
altresi' solidalmente e illimitatamente responsabili il
socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto
costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o
consentito il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la societa'
abbia approvato un'operazione prevista dal precedente
comma, e' responsabile anche la societa' ed essa e' tenuta
a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'art.
2342 non possono essere consegnate agli amministratori se
non provano l'avvenuta iscrizione della societa' nel
registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione
dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni
previste dal numero 3) dell'art. 2329 l'iscrizione non ha
avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e
l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro e' vietata
l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica
di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2333, non possono
costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti
finanziari.».
«Art. 2468 (Quote di partecipazione). - Le
partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da
azioni ne' costituire oggetto di offerta al pubblico di
prodotti finanziari.».
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente
art., i diritti sociali spettano ai soci in misura
proporzionale alla parteci-pazione da ciascuno posseduta.
Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura
proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilita' che l'atto costitutivo
preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari
diritti riguardanti l'amministrazione della societa' o la
distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e
salvo in ogni caso quanto previsto dal primo
comma dell'art. 2473, i diritti previsti dal precedente
comma possono essere modificati solo con il consenso di
tutti i soci.
Nel caso di comproprieta' di una partecipazione, i
diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune nominato secondo le modalita'
previste dagli articoli 1105 e 1106.».



 
Art. 6.
Oneri per la finanza pubblica

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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