Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 aprile 2007
Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);
Visto il paragrafo VII.F, (punto 196), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, e' consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;
Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;
Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale;
Siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006 nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
Belluno, siccita' dal 10 giugno 2006 al 31 luglio 2006:
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a), b), d), nel territorio dei comuni di Arsie', Alano di Piave, Auronzo di Cadore, Belluno, Cesiomaggiore, Comelico Superiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Trichiana, Vas, limitatamente alle colture di mais, fagiolo, patata, soia, radicchio, prati;
Padova, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a), b), d), nell'intero provinciale, limitatamente alle colture di mais, bietola, medicai, soia, prati, erbacee da seme;
Rovigo, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a), b), d), nell'intero provinciale, limitatamente alle colture di girasole, mais, riso, pomodoro, melone, anguria;
Treviso, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a), b), d), nell'intero provinciale, limitatamente alle colture di mais, soia, girasole, prati;
Venezia, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a), b), d), nell'intero provinciale, limitatamente alle colture di mais, soia, girasole;
Verona, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a), b), d), nell'intero provinciale, limitatamente alle colture di mais, soia, girasole, prati;
Vicenza, siccita' dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2006:
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a), b), d), nell'intero provinciale, limitatamente alle colture di mais, prati, soia, girasole.
L'erogazione degli aiuti e' subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformita' alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2007
Il Ministro: De Castro
 
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