Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 aprile 2007 |
Riconoscimento, al sig. Senoner Philipp, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il proprio decreto datato 13 dicembre 2005 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Diplom-Ingenieurin Univ.» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Technische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera (Germania) in data 15 novembre 2002 dal sig. Senoner Philipp, nato il 5 luglio 1978 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri - sezione A settore dell'informazione» senza l'applicazione di misure compensative mentre si rigettava l'istanza volta al riconoscimento del titolo professionale tedesco ai fini dell'iscrizione nell'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale»; Vista l'istanza di riesame presentata dal sig. Senoner in data 23 febbraio 2006 ai fini dell'dell'iscrizione nell'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e la documentazione ad essa allegata; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute dell'11 aprile 2006 e del 21 novembre 2006; Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate; Rilevato che, alla luce della documentazione allegata alla istanza di riesame, si rilevano comunque differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Senoner Philipp, nato il 5 luglio 1978 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) costruzione di macchine; 2) impianti termoidraulici; 3) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).
Roma, 2 aprile 2007
Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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