Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 marzo 2007
Riconoscimento, al sig. Collingsworth Timothy Aaron, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi

Vista la domanda con la quale il sig. Collingsworth Timothy Aaron, cittadino statunitense, ha chiesto il riconoscimento del Titolo Finale di Scuola Secondaria superiore «High School» rilasciato dall'Istituto «Pulaski County High School» di Somerset (KY), scuola pubblica legalmente riconosciuta dall'ordinamento scolastico del Kentuchy (USA), unita all'esperienza professionale, maturata negli USA, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica, lettera a), art. 1, comma 1 e 2, legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 1° marzo 2007, che ha ritenuto i titoli posseduti dal richiedente non adeguatamente idonei ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui alla lettera a), dell'art. 1, comma 1 e 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, ritenendo necessaria l'applicazione di una misura compensativa teorico pratica per garantire la completezza della formazione professionale, in quanto il titolo di studio dell'interessato, di durata quadriennale e' risultato generalista comprendendo nel piano di studi una sola annualita' (anno scolastico 1975/1976) lo studio, all'interno della materia di agricoltura «Pratica con specializzazione elettrica e di cantiere»;
Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;
Verificato che il richiedente non ha prodotto ulteriore documentazione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nulla muta nel merito;
Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, e Confartigianato;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari e che il richiedente e' in possesso di carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Milano;
Decreta:
Art. 1.
1. Al sig. Collingsworth Timothy Aaron, cittadino statunitense, nato il 21 ottobre 1959 a Middlesboro (Kentucky), cittadino statunitense, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1 e 2, lettera a), della legge 5 marzo 1990, n. 46, subordinato al superamento della misura compensativa, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

Il direttore generale: Spigarelli
 
Allegato A

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda al presidente della Camera di commercio, industria, e agricoltura di Milano.
La Camera di commercio di Milano provvede ad istituire una apposita commissione costituita:
dal presidente della C.C.I.A.A. o persona da questi delegata;
da un rappresentante della regione Lombardia;
da un rappresentante designato dal C.E.I (comitato elettrotecnico italiano);
da un rappresentante dell'ASL locale (ex E.N.P.I.);
da un imprenditore in rappresentanza della categoria degli impiantisti elettrici.
La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale consiste in un colloquio e in una prova attitudinale miranti a verificare il possesso di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:
normativa sulla sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447);
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche;
normativa tecnica di settore: norma CEI 64-8 «norma impianti».
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova, compensativa, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
 
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