Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 marzo 2007 |
Riconoscimento, al sig. Lanzo Hidalgo Jesus, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Lanzo Hidalgo Jesus, nato il 2 luglio 1965 a Manresa (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Ingeniero Tecnico Industrial» conseguito in Spagna e rilasciato dalla «Universitat Politecnica de Catalunya» in data 14 luglio 1993, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione; Ritenuto che il richiedente - ai sensi degli articoli 1, lettera a) 3° trattino e 3 lettera a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera a) del decreto legislativo n. 115/1992 - e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «Ingenero Tecnico Industrial» in Spagna, come attestato dal «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo in data 4 marzo 2005; Preso atto che il sig. Lanzo Hidalgo in possesso dei seguenti titoli: «Titulo de Master en Prevencion de Riesgos Laborales en la Construccion» conseguito presso l'«Universidad Politecnica de Madrid» in data 28 settembre 1998, «Titulo de Ergonomia y Psicosociologia Aplicada» conseguito presso la «Escuela Internacional de Negocios» in data 13 aprile 2002, «Titulo de Higiene Industrial» conseguito presso la «Escuela Internacional de Negocios» in data 19 settembre 2002 e; Preso atto che il sig. Lanzo Hidalgo ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale dal 1999 al 2005 nonche' l'iscrizione al «Registro de Profesionales de Tecnicos de Prevencion de Riesgos laborales»; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute 15 giugno 2006 e 9 marzo 2007; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione B settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Decreta: Art. 1. Al sig. Lanzo Hidalgo Jesus, nato il 2 luglio 1965 a Manresa (Spagna), cittadino spagnolo, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) costruzione di macchine (scritta ed orale); 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).
Roma, 23 marzo 2007
Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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