Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 marzo 2007
Modalita' di trasmissione telematica dei dati relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati, da parte delle ASL, alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, attuativo del comma 810, lettera g), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTERO DELLA SALUTE
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
Visto il comma 810, lettera g), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha integrato il comma 10 del citato art. 50, prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le modalita' di trasmissione;
Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che gli archivi di cui al comma 9 del medesimo art. 50 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari;
Ritenuto di procedere al primo avvio della rilevazione dei dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo in prosieguo e a regime il coinvolgimento dei soggetti interessati;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di trasmissione
1. I dati relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione dei servizi sanitari e le modalita' di trasmissione telematica, sono definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Programma di applicazione
1. Per la trasmissione telematica dei dati di cui all'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce, tramite accordi specifici con le singole regioni, le date di decorrenza degli adempimenti previsti dal presente decreto.
 
Art. 3.
Revisione delle modalita' di trasmissione
1. In funzione degli esiti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, si procedera', ove necessario, con successivi decreti, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2007
Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Canzio

Il capo del Dipartimento della qualità
del Ministero della salute
Mastrocola
 
Allegato 1
DISCIPLINARE TECNICO Comma 10, articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
1. Introduzione.
Il presente documento descrive le modalita' di colloquio per la trasmissione telematica dei dati relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione dei servizi sanitari al sistema del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare vengono descritte:
le modalita' di colloquio per la trasmissione dei dati;
le specifiche tecniche per la predisposizione dei dati.
Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare e in generale, le novita' piu' rilevanti, sono rese pubbliche dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso i mezzi di comunicazione piu' diffusi, nonche' mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.
Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:
per «amministrazione» le aziende sanitarie locali;
per «servizio di interscambio», il sistema informatico realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze per consentire la trasmissione telematica dei dati;
per «file», l'archivio elettronico dei dati di cui si richiede la trasmissione;
per «utenti del servizio di interscambio», i soggetti appartenenti alle amministrazioni che effettuano l'invio e la ricezione di file;
per «amministratore del sistema di sicurezza», il soggetto incaricato da ciascuna amministrazione ad effettuare l'abilitazione e l'autorizzazione degli utenti all'utilizzo del servizio di interscambio;
per «azienda sanitaria locale di appartenenza», l'azienda sanitaria locale competente territorialmente per le strutture di erogazione dei servizi sanitari di cui e' oggetto la trasmissione, salvo diversamente indicato dalla Regione;
per «MEF», il Ministero dell'economia e delle finanze;
per «farmaceutica», l'insieme dei dati relativi alle prestazioni erogate da parte delle strutture farmaceutiche;
per «specialistica ambulatoriale» l'insieme dei dati relativi alle prestazioni erogate da parte delle strutture ambulatoriali;
per «farmacia» la struttura privata, comunale, erogatrice di prestazioni farmaceutiche;
per «struttura» la struttura erogatrice di prestazioni specialistiche ambulatoriali;
per «branca specialistica» la tipologia di prestazioni erogate nell'ambito della specialistica ambulatoriale. 1.1. Sistema di interscambio.
Il sistema di interscambio e' reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze alle amministrazioni per effettuare l'invio dei dati di liquidazione della farmaceutica e specialistica ambulatoriale. Il sistema di interscambio consente alle amministrazioni di trasmettere i «file» al Ministero dell'economia e delle finanze tramite un sistema di «file transfer», secondo i tempi e le modalita' descritti nei paragrafi successivi.

----> vedere testo da pag. 39 a pag. 47 <----
 
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