Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 15 febbraio 2007 |
Disposizioni in materia di pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione dell'industria dello zucchero. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.L 58 del 28 febbraio 2006; Visto il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.L 176 del 30 giugno 2006; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 341 del 21 giugno 2006, recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 504 del 25 settembre 2006; Vista la domanda di aiuto alla ristrutturazione e il relativo piano di ristrutturazione presentati da «Co.Pro.B - Italia zuccheri» in data 1° luglio 2006; Vista la domanda di aiuto alla ristrutturazione e il relativo piano di ristrutturazione presentati dal «Eridania-SADAM S.p.a.» in data 1° luglio 2006; Vista la domanda di aiuto alla ristrutturazione e il relativo piano di ristrutturazione presentati da «SFIR - Societa' fondiaria industriale romagnola S.p.a.» in data 1° luglio 2006; Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla stima delle risorse finanziarie disponibili per la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.C 234 del 29 settembre 2006; Vista la nota ministeriale n. 520 del 29 settembre 2006 con la quale e' stato comunicato a «Co.Pro.B-Italia zuccheri S.p.a.» la concessione dell'aiuto alla ristrut-turazione; Vista la nota ministeriale n. 518 del 29 settembre 2006 con la quale e' stata comunicata a «Eridania-SADAM S.p.a.» la concessione dell'aiuto alla ristrut-turazione; Vista la nota ministeriale n. 519 del 29 settembre 2006 con la quale e' stata comunicata a «S.F.I.R. - Societa' fondiaria industriale romagnola S.p.a.» la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione; Vista la nota ministeriale n. 1654/s del 27 novembre 2006 con la quale sono stati richiesti chiarimenti alla Commissione europea in ordine ai tempi per l'effettuazione delle ispezioni previste dall'art. 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006; Vista la risposta della Commissione europea, con nota n. AGR 34989 del 22 dicembre 2006, con la quale si forniscono chiarimenti in ordine alla possibilita' di anticipare i tempi per l'effettuazione delle ispezioni, a condizione che le imprese saccarifere abbiano realizzato le misure e gli interventi previsti dal piano di ristrutturazione per quella campagna e abbiano presentato la relazione annuale; Ritenuto di dover adottare disposizioni relativamente al pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione e alla costituzione e svincolo delle cauzioni, alle relazioni delle imprese e dello Stato membro nonche' ai controlli e al recupero e sanzioni, di cui rispettivamente agli articoli 16, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 968/2006; Decreta: Art. 1. Pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione 1. Il pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione spettante alle imprese saccarifere per tonnellata di quota rinunciata, di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, e' effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Organismo pagatore, ai sensi e nei tempi di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006. 2. L'importo della prima rata, pari al 40% dell'aiuto alla ristrutturazione di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, e' ridotto degli importi da versare ai coltivatori e ai fornitori di macchinari, ai sensi del decreto ministeriale n. 341/2006 e successive modi-ficazioni. 3. Il pagamento di ciascuna rata dell'aiuto alla ristrutturazione spettante all'industria saccarifera e' subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120% dell'ammontare della rispettiva rata. 4. L'ammontare di ciascuna rata, da garantire mediante cauzione, in conformita' al successivo art. 2, e' ridotto dell'importo determinato applicando la percentuale, calcolata ai sensi del successivo art. 2, comma 4, sull'intero aiuto alla ristrutturazione spettante all'impresa saccarifera, previa autorizzazione all'AGEA - organismo pagatore da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito dell'esito dei controlli di cui al successivo art. 5. |
| Art. 2. Costituzione e svincolo della cauzione 1. La cauzione deve essere costituita, secondo il modello predisposto da AGEA, tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di AGEA - organismo pagatore, rilasciata da banche o istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia e da societa' di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP. 2. La garanzia ha durata fino al 30 settembre 2011, salvo svincoli parziali, o fino al momento in cui, prima di detto termine, l'AGEA - organismo pagatore, con apposita notifica alla banca/societa', dara' comunicazione di svincolo della garanzia prestata a seguito di autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. La cauzione e' svincolata totalmente, salvo svincoli parziali, solo se ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006. 4. L'impresa puo' richiedere, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006 lo svincolo parziale della cauzione in proporzione all'importo degli oneri e delle spese effettivamente sostenuti, risultanti dalla contabilita' e dai bilanci, ivi compresi quelli conseguenti alla svalutazione dei cespiti e dei magazzini scorte e ricambi, rispetto agli oneri e alle spese previsti nel piano di ristrutturazione, a condizione che abbia presentato la relazione annuale sullo stato di avanzamento delle misure di ristrutturazione di cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 968/2006 e anche nel caso di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto. 5. Nel caso di richiesta di svincolo parziale, l'AGEA - organismo pagatore, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svincola la cauzione mantenendo almeno il 20% di garanzia sull'importo di ciascuna rata dell'aiuto alla ristrutturazione fino al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 3. 6. Tranne in caso di forza maggiore, la cauzione e' incamerata se le condizioni di cui all'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006 non sono soddisfatte entro il 30 settembre 2011. |
| Art. 3. Relazioni delle imprese 1. L'impresa beneficiaria dell'aiuto alla ristrutturazione presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, una relazione annuale sullo stato di avanzamento delle misure previste nel piano di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006. 2. La relazione deve essere presentata entro i tre mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale le suddette misure sono state realizzate. 3. L'impresa puo' presentare la relazione prima del termine della campagna di commercializzazione, a condizione che tutte le misure previste per quella campagna di commercializzazione siano state realizzate prima della presentazione della relazione stessa, ad eccezione delle misure e degli interventi di natura continuativa, quali quelli di carattere sociale e quelli necessari per l'ordinaria gestione del processo di smantellamento degli stabilimenti dismessi. |
| Art. 4. Relazioni alla Commissione europea 1. Le relazioni, di cui all'art. 24 del regolamento (CE) n. 968/2006. sono trasmesse alla Commissione europea entro i sei mesi successivi alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati. 2. Ai fini di cui al precedente comma 1, la direzione generale dello sviluppo rurale e l'AGEA - organismo pagatore trasmettono alla direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni circa l'attuazione degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006 e i pagamenti dell'aiuto alla ristrutturazione, entro e non oltre i cinque mesi dalla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi. |
| Art. 5. Controlli 1. I controlli e le ispezioni di cui all'art. 25 del regolamento (CE) n. 968/2006 sono effettuati da una Commissione, nominata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con successivo provvedimento del direttore generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati. 2. La Commissione di cui al comma precedente, se del caso, puo' effettuare controlli supplementari, oltre a quelli previsti al precedente comma 1, dandone preventiva informazione all'impresa interessata. |
| Art. 6. Recupero e sanzioni 1. Ai fini del recupero degli aiuti erogati e dell'irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) n. 968/2006. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2007 Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 199 |
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