Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 aprile 2007 |
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2007 dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che prevede l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo e' versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro e' autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335 riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2006, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2006; Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2007 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP; Visto il provvedimento dell'ISVAP 2 dicembre 2005, n. 2397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005 con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione nella misura del 5,34 per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 2006 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse imprese; Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2007 che evidenzia spese di funzionamento per il 2007, pari a euro 50.525.000,00, interamente coperte dalle entrate come previste dalle variazioni apportate dal Consiglio dell'ISVAP nella seduta del 30 gennaio 2007; Vista la comunicazione dell'ISVAP del 7 febbraio 2007, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2007, relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 42.285.000,00, e viene resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2006, rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione; Considerata la delibera del Consiglio dell'ISVAP nella seduta del 31 gennaio 2007, con la quale viene proposto di lasciare invariate, rispetto al 2006, le aliquote ai fini della determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 2007; Decreta: Art. 1. Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2007 all'ISVAP 1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2007 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2006, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni. 2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2007 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2006. 3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2006 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 2 dicembre 2005, n. 2397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005, in misura pari al 5,34 per cento dei predetti premi. |
| Art. 2. Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2007 1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2007, di cui all'art. 1, e' versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea nonche' dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica entro il 31 luglio 2007, al netto di quanto eventualmente gia' versato, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
| Art. 3. Comunicazione dell'importo dovuto e della banca incaricata della riscossione 1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2007, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione. Roma, 3 aprile 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa |
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