Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2007 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
ACCORDO 29 marzo 2007 |
Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (REP. ATTI N. 65/CSR). |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 29 marzo 2007: Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Vista la legge 17 agosto 2005 n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore», che demanda alle regioni la disciplina della citata attivita' professionale, la definizione dei contenuti tecnico-culturali del programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami tecnico-pratici, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-regioni. Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978 n. 845; Viste le leggi 23 dicembre 2000, n. 388 e 27 dicembre 2002, n. 289 recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, rispettivamente leggi finanziarie per l'anno 2001 e per l'anno 2003, di istituzione dello 0,30 ai Fondi interprofessionali; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Vista la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)»; Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese» ed, in particolare, l'art. 10, comma 2; Visto il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 che ha recepito il libretto formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 276 del 2003, a seguito dell'approvazione in sede di Conferenza unificata in data 14 luglio 2005; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni il 18 febbraio 2000 per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali; Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174 del 2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale; Visto il documento «Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni», il documento «Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni» proposto dai Sindacati, accolto dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 2 agosto 2002, e ripreso per una piu' ampia revisione e condivisione in sede tecnica con ANCI, UPI e Confederazioni Imprenditoriali il 14 maggio 2003; Visto l'Accordo in Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome del 9 febbraio 2006 sull'Apprendistato professionalizzante; Visto il documento «Criteri per la descrizione degli standard professionali» del 23 maggio 2006 a cura del Progetto interregionale «Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali»; Visto il documento della Commissione europea (SEC (2005) 957 dell'8 luglio 2005) «Verso un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)»; Vista la Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato dalla Commissione il 5 settembre 2006 (COM (2006) 479); Vista la nota del 16 febbraio 2007, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso, unitamente ad un documento metodologico per la definizione di accordi in materia di professioni regolamentate, lo schema di accordo in oggetto; Vista la nota, del 2 marzo 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha proposto alcune modifiche ed integrazioni al testo dell'accordo; Considerato che tali modificazioni sono state condivise, nel corso dell'incontro tecnico del 14 marzo 2007, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle regioni; Vista la definitiva stesura della proposta accordo in oggetto, nel testo riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica e diramato con nota del 15 marzo 2007; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e province autonome; Sancisce accordo: tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei tennini di seguito riportati. Premessa L'ambito della definizione dei requisiti minimi per l'abilitazione alla professione e delle modalita' di esercizio delle professioni regolamentate non ordinistiche si colloca sia nel piu' ampio contesto del ruolo delle regioni e province autonome in materia di professioni, sia nel processo di attuazione delle riforme relative al sistema di istruzione e formazione e lavoro, nel quadro delle competenze istituzionali disegnate dal nuovo Titolo V della Costituzione. L'evoluzione della materia delle professioni regolamentate deve considerare: il processo in atto nei sistemi di istruzione formazione e lavoro per la definizione di una architettura nazionale condivisa dai sistemi regionali, pur nel rispetto delle diverse competenze e dei ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti; i risultati tecnico-metodologici ottenuti delle regioni e province autonome nell'ambito del Progetto interregionale competenze e che hanno gia' guidato i lavori in materia di standard professionali e formativi. Il percorso avviato dalle regioni e province autonome, all'interno del Progetto interregionale competenze e sintetizzato nel documento tecnico approvato in Conferenza dei Presidenti (27 novembre 2005), prevede la realizzazione di condizioni di sistema a livello nazionale per l'integrazione degli ambiti di Istruzione, formazione e lavoro, nel rispetto del ruolo e delle competenze esclusive nelle suddette materie delle regioni e del1e province autonome. In tale prospettiva, assume rilevanza la definizione di un quadro nazionale di standard professionali, centrato sulla definizione di figure professionali rispetto al quale i diversi sistemi regionali di istruzione e formazione declinano profili e percorsi formativi, rispondenti alle esigenze del territorio. Il presente Accordo e' formalizzato nel rispetto del corretto esercizio della competenza concorrente tra Stato e regioni nel quadro della disciplina degli acconciatori, muovendo dalla definizione dello standard professionale minimo della figura dell'acconciatore a livello nazionale. L'individuazione dello standard professionale, infatti, costituisce il punto di partenza indispensabile a guidare le attivita' da realizzare nell'ambito del sistema di istruzione - formazione - lavoro, come risposta ai fabbisogni territoriali per il settore produttivo dell'acconciatura. Considerato L'importanza di mantenere uno stretto raccordo con il Tavolo unico «Sistema nazionale degli standard», al fine di creare utili sinergie e di valorizzare quanto gia' prodotto ed acquisito in materia; L'esigenza di definire lo standard professionale per la figura dell'acconciatore, omogeneo sul territorio nazionale e riferimento condiviso tra regioni e province autonome; L'esigenza di assicurare il riconoscimento e la mobilita' professionale della figura dell'acconciatore abilitato sull'intero territorio nazionale, nonche' nel territorio dell'unione europea, in conformita' ai diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali; La garanzia che nell'esame di abilitazione professionale vengano verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il territorio nazionale, le competenze richieste dal contesto produttivo; La rilevanza dello standard professionale ai fini di una programmazione dell'offerta formativa rispondente alle esigenze del mercato del lavoro; La necessita' dello standard professionale ai fini della programmazione di percorsi formativi coerenti con le normative vigenti nei rispettivi sistemi di formazione professionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di «Acconciatore»; Art. 1. Definizione L'acconciatore e' la figura professionale che, in possesso di un'abilitazione professionale rilasciata previo esame dalle regioni e province autonome, esegue i trattamenti ed i servizi di propria competenza. |
| Art. 2. Aree di attivita' professionali caratterizzanti L'acconciatore esercita autonomamente ed e' responsabile delle seguenti aree di attivita' relative all'intero processo di lavoro: A). Area della produzione del servizio; B). Area della gestione d'impresa. |
| Art. 3. Formazione La formazione professionale dell'acconciatore e' di competenza esclusiva delle regioni e province autonome; che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonche' alla programmazione e organizzazione dei corsi nel rispetto dello standard professionale minimo definito dal presente accordo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale. |
| Art. 4. Esame finale e rilascio dell'attestato L'esame finale, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale di Acconciatore, e' organizzato e realizzato secondo le nonnative vigenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. |
| Art. 5. Riconoscimento competenze pregresse Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, definire le modalita' e le procedure per il riconoscimento delle competenze acquisite in analoghi percorsi/contesti formativi ed esperienze lavorative pregresse. |
| Art. 6. Riconoscimento della abilitazione professionale Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di Acconciatore, rilasciata con le modalita' previste dalle disposizioni di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano nel rispetto dello standard professionale descritto nell'allegato al presente accordo, ha valore su tutto il territorio nazionale. |
| Art. 7. Allegato all'Accordo L'allegato Standard Professionale dell'Acconciatore costituisce parte integrante del presente Accordo. Roma, 29 marzo 2007 Il presidente Lanzillotta
Il segretario Busia |
| Allegato
«STANDARD PROFESSIONALE DELL'ACCONCIATORE»
Acconciatore
Descrizione della figura. L'Acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005, e' la figura in grado di esercitare attivita comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto stetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. E' la figura professionalmente in grado di proporre e realizzare per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. Aree di attivita' / processi che presidia. L'Acconciatore esercita autonomamente ed e' responsabile delle seguenti attivita' relative all'intero processo di lavoro. A). Area della produzione del servizio di acconciatore. Predispone e gestire l'accoglienza del/la cliente utilizzando modalita' comunicative verbali e non verbali appropriate, con particolare attenzione alla gestione del tempo e alla rilevazione di informazioni sul servizio richiesto; Realizzare l'analisi delle caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i prodotti idonei; Eseguire i trattamenti in base all'analisi effettuata e alle esigenze e desideri del/la cliente; Utilizzare prodotti e apparecchiature idonei ai trattamenti da eseguire, secondo standard di qualita' e conformemente alla normativa vigente inmateria di igiene e sicurezza sul lavoro; Eseguire taglio e acconciatura secondo canoni e stili estetici e delle mode. B). Area della gestione d'impresa. Organizzare e manutenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezz sul lavoro e di salvaguardia ambientale; Gestire l'attivita' contabile e amministrativa; Selezionare e gestire il personale; Organizzare la promozione dell'attivita' professionale; Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc.; Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino. Formazione. La formazione dell'Acconciatore e' di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonche' alla programmazione e organizzazione dei corsi, nel rispetto dello standard professionale essenziale definito dal presente accordo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale. Esame finale. L'esame finale per il rilascio dell'abilitazione professionale di acconciatore dovra' essere organizzato e realizzato, secondo le normative vigenti di regioni e province autonome, in modo da verificare il possesso delle competenze adeguate per: la predisposizione di un ambiente di lavoro correttamente attrezzato, accogliente e rispondente alle disposizioni igienico-sanitarie; l'analisi dal punto di vista strutturale e funzionale del capello, cuoio capelluto e barba; il taglio dei capelli e della barba sia conforme alla morfologia viso-corpo ed alle specificita' stilistiche concordate con il cliente; i capelli e la barba siano sottoposti a trattamenti tricologici e cosmetici secondo procedure e tecniche diversificate per tipologia di capello ed obiettivo stilistico; la messa in piega, l'acconciatura dei capelli e la barba rispondano alle caratteristiche d'aspetto, nonche' alle specificita' stilistiche richieste dal cliente ed alla tipologia di evento; il servizio di acconciatura sia erogato secondo gli standard qualitativi previsti; la corretta redazione e conservazione dei documenti contabili e amministrativi relativi alla conduzione dell'esercizio. Le regioni potranno avvalersi di enti autonomi o strumentali, per l'organizzazione e la gestione degli esami. L'esame dovra' essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilita' delle procedure. Riconoscimento dei crediti formativi. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, definire il sistema e le procedure per la certificazione delle competenze acquisite ed il loro riconoscimento in termini di crediti formativi in analoghi percorsi/contesti formativi ed esperienze lavorative pregresse. Spendibilita' della qualifica abilitante all'esercizio dell'attivita' professionale di acconciatore. L'abilitazione all'esercizio delle attivita' di acconciatore, rilasciata con le modalita' previste dalle disposizioni di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano secondo gli standard professionali e di certificazione finale di cui ai punti precedenti, ha valore su tutto il territorio nazionale. |
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