Gazzetta n. 85 del 12 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2007
Sospensione dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 11 settembre 2001 al laboratorio «ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2001 con il quale il laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino all'11 ottobre 2004 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2004 con il quale al laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno e' stata rinnovata l'autorizzazione fino al 10 ottobre 2007 a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo;
Considerato che il predetto laboratorio non risulta piu' accreditato per nessuna delle prove di analisi indicate nel predetto decreto ministeriale del 21 luglio 2004;
Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla sospensione del predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale dell'11 settembre 2001 e rinnovata con decreto 21 luglio 2004, con il quale il laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno, e' stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, e' temporaneamente sospesa a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 2.
Nel periodo di sospensione della predetta autorizzazione, il laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli Piceno non puo' rilasciare certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2007 Il direttore generale: La Torre
 
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