Gazzetta n. 85 del 12 aprile 2007 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO |
DELIBERAZIONE 11 gennaio 2007 |
Regolamento sulle modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di lavori. (Deliberazione n. 007/07). |
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.); Visto il decreto del Ministero del commercio con l'estero 11 novembre 1997, n. 474, riguardante il regolamento di approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare l'art. 125, riguardante lavori, servizi e forniture in economia, nonche' l'art. 253, comma 22, riguardante la disciplina transitoria delle spese in economia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche ed integrazioni (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni (sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro in materia di lavori pubblici); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia) relativo alle spese in economia per gli acquisti di beni e servizi; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001, per l'esecuzione dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; Su proposta del dirigente dell'area approvvigionamenti e contratti di concerto con il direttore del Dipartimento amministrazione, finanza e controllo e del direttore generale dell'Istituto;
Delibera di adottare il seguente regolamento: Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento individua le tipologie di lavori ed i rispettivi limiti di spesa, che, per la loro natura, possono essere acquisiti con il sistema delle spese in economia mediante cottimo fiduciario, fermo restando il divieto di realizzare un artificioso frazionamento del contratto, da parte della sede centrale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) e dei suoi uffici della rete in Italia ed all'estero. 2. Il ricorso al sistema delle spese in economia e' consentito esclusivamente per le tipologie di lavori e per i rispettivi limiti di spesa, indicati nel successivo art. 2. |
| Art. 2.
Lavori eseguibili in economia: individuazione delle tipologie e dei limiti di importo
1. Il ricorso al sistema in economia relativo alla realizzazione di lavori e' consentito nel rispetto dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e, ove applicabile, dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici). 2. Come previsto dall'art. 125, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere acquisiti secondo la procedura in economia i lavori di seguito elencati, nel limite di spesa di 200.000 euro, IVA esclusa, con eccezione dei lavori di cui alla successiva lettera b): a) manutenzione, riparazione o ristrutturazione di opere o di impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme (contratti di appalto) e le procedure (aperte, ristrette e negoziate) previste agli articoli 55, 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; b) manutenzione o ristrutturazione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro, IVA esclusa; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori. |
| Art. 3.
Responsabile dei lavori in economia
Per i lavori da eseguire in economia la figura, le funzioni ed i compiti del responsabile unico del procedimento sono indicati nell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni e negli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, come anche previsto dall'art. 142, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 4.
Norme procedurali per l'esecuzione di lavori in economia
1. Il procedimento della spesa in economia si avvia con la determinazione/autorizzazione a contrattare secondo le competenze ad assumere il relativo impegno di spesa, previste dalla normativa dell'Istituto. 2. Nella determinazione/autorizzazione a contrattare deve risultare l'opportunita' di far ricorso al sistema di acquisizione in economia, evidenziandone i presupposti. 3. Nella determinazione/autorizzazione a contrattare deve essere allegato il capitolato speciale, redatto a cura dell'unita' organizzativa proponente, tramite il responsabile unico del procedimento, nonche' il progetto esecutivo o la perizia estimativa dell'opera da realizzare. 4. La scelta del contraente avviene con gara informale esperita attraverso confronto concorrenziale tra almeno cinque imprese, ai sensi dell'art. 125, commi 4 e 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. L'aggiudicazione avverra' anche in presenza di una sola offerta, purche' giudicata valida e meritevole di accoglimento. 5. Le imprese da invitare alla gara informale sono individuate, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parita' di trattamento, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato ovvero tramite l'elenco di operatori economici predisposto ed aggiornato dall'Istituto. La qualificazione dei cottimisti deve rispettare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni (sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro in materia di lavori pubblici). 6. Dalla gara informale puo' prescindersi nei seguenti casi: per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa; in circostanze di somma urgenza (evidenziate in apposito verbale dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato) entro il limite di 200.000 euro, IVA esclusa (articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni). In tali casi si puo' procedere all'affidamento diretto, mediante richiesta di un solo preventivo. 7. Le richieste di preventivo, inviate a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure a mezzo telefax, devono contenere i seguenti elementi: a) elenco dei lavori e delle somministrazioni, condizioni di esecuzione e relativo termine di ultimazione dei lavori, con riferimento al capitolato speciale e al progetto esecutivo o alla perizia estimativa, da allegare alla lettera d'invito e facenti parte integrante della stessa; b) modalita' di redazione del preventivo e termine per la ricezione dello stesso; c) se necessario, indicazioni relative alla effettuazione del sopralluogo presso i luoghi ove devono essere realizzati i lavori; d) criterio di scelta del contraente: al prezzo piu' basso (mediante indicazione del prezzo complessivo offerto o dei prezzi unitari offerti oppure mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara o sull'elenco prezzi) oppure in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa; e) importo presunto o elenco prezzi posto a base di gara; f) i termini dell'adempimento, ove necessari; g) penalita' in caso di ritardo; h) previsione dell'esecuzione in danno, previa intimazione, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; i) modalita' di pagamento; j) previsione di una cauzione, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; k) documentazione, ove richiesta, da restituire con l'offerta; l) ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire le modalita' dell'appalto. 8. I preventivi devono essere prodotti in busta chiusa, salvi i casi di estrema urgenza, da esplicitarsi da parte dell'unita' organizzativa proponente, per i quali puo' richiedersi l'invio degli stessi a mezzo telefax. 9. All'esame dei preventivi acquisiti ed alla scelta del contraente provvede il responsabile unico del procedimento e/o il responsabile autorizzato all'effettuazione delle procedure di affidamento dei lavori, come indicato nella delibera a contrattare. Ove ritenuto utile o necessario, in relazione all'oggetto della prestazione, all'esame dei preventivi possono prendere parte dipendenti dell'Istituto in possesso della qualificazione tecnica specifica, che l'oggetto della prestazione richiede, ovvero rappresentanti dell'unita' organizzativa proponente l'acquisizione. L'esito dell'esame e' sintetizzato in apposito verbale indicante gli elementi essenziali delle offerte e la scelta del contraente. 10. Il responsabile unico del procedimento negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), previsti per la aggiudicazione degli appalti di uguale importo mediante procedure aperte, ristrette o negoziate, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta. 11. I lavori affidati con il ricorso al sistema in economia tramite cottimo fiduciario sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici dei nominativi degli affidatati (art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni). |
| Art. 5.
Ordine dei lavori in economia
1. L'ordine dei lavori e' effettuato mediante lettera o altro atto dell'Istituto e deve essere accettato per iscritto dall'impresa. 2. L'atto di cottimo deve indicare (art. 144, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni): a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo (IVA esclusa); c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalita' di pagamento; f) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; g) le eventuali garanzie richieste, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; h) gli estremi contabili dei mastri di contabilita' generale ed analitica, nonche' il centro di costo richiedente e quello assegnatario del budget; i) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili all'appaltatore. Il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati inviati all'Istituto. |
| Art. 6.
Lavori d'urgenza
Ai sensi dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale e' compilato dal responsabile unico del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa all'Istituto per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. |
| Art. 7.
Provvedimenti nei casi di somma urgenza
1. Ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile unico del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro (IVA esclusa) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico da questi incaricato. 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con 1'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. 4. Il responsabile unico del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Istituto che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori. 5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'Istituto, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. |
| Art. 8.
Garanzie
1. Le imprese affidatarie sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 26.000, IVA esclusa. 2. In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una garanzia fideiussoria, si applica l'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 9.
Attestazione di regolare esecuzione
Tutti i lavori eseguiti in economia sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione (art. 141, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni: lavori di importo inferiore a 500.000 euro); il certificato di regolare esecuzione e' emesso, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dal direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile unico del procedimento. |
| Art. 10.
Liquidazione dei lavori
1. I lavori sono liquidati dal responsabile unico del procedimento, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. 2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati: a) le date di inizio e fine dei lavori; b) le eventuali perizie suppletive; c) le eventuali proroghe autorizzate; d) le assicurazioni degli operai; e) gli eventuali infortuni; f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera; g) lo stato finale ed il credito dell'impresa; h) le eventuali riserve dell'impresa; i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori. 3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere erogati al cottimista, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti (art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni). In tal caso, il pagamento della rata di saldo, disposto dal responsabile unico del procedimento, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile (art. 141, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni). 4. Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, IVA esclusa, che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare complessita' puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui al comma 2, lettere a), d) e g) del presente articolo. |
| Art. 11.
Inadempimento
1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. 2. Inoltre, l'Istituto dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Istituto, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. 3. Nel caso d'inadempimento grave, l'Istituto puo' altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti. |
| Art. 12.
Rinvio alla normativa generale
1. Per quanto non espressamente indicato, per l'esecuzione in economia di lavori, si rimanda alla normativa generale in vigore ed in particolare al decreto legislativo n. 163/2006 e, per quanto applicabili, al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e loro successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 13.
Pubblicazione
Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2007 Il presidente: Vattani |
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