IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche; Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto lo statuto di autonomia della Luiss Libera Universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli, emanato con decreto rettorale n. 7 del 2 febbraio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004, e successive modifiche di cui al decreto rettorale n. 112 del 12 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2005 e al decreto rettorale n. 11 del 5 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007; Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 marzo 2007, con la quale sono state approvate le modifiche statutarie; Vista la nota prot. n. 141 del 21 marzo 2007, con cui la proposta di modifiche statutarie e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca; Vista la nota prot. n. 1187 del 30 marzo 2007, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;
Decreta:
L'art. 6 dello statuto di autonomia della Luiss Libera Universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli e' modificato come segue:
Art. 6. Il consiglio di amministrazione e' cosi' composto: a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'ALUISS; b) otto rappresentanti designati dalla stessa associazione, tra i quali, eventualmente, puo' essere eletto un vice presidente; c) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'Associazione Amici della LUISS; d) il rettore; e) il direttore generale; f) un professore di ruolo dell'universita'; g) un rappresentante del governo designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; h) uno studente in corso all'atto della nomina; i) il presidente dell'associazione laureati che non appartenga al personale docente dell'universita' e che comunque non abbia rapporti di dipendenza e collaborazione con la stessa; Le designazioni dei membri di cui alle lettere f) e h), avvengono in base al regolamento approvato dal comitato esecutivo. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, ai sensi del seguente art. 7, commi sesto e settimo, su designazione dell'ALUISS, il presidente, il vice presidente esecutivo e, eventualmente, un vice presidente. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con le modalita' previste nel secondo comma possono essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo. La funzione di segretario del consiglio di amministrazione e' esercitata dal direttore generale. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2007 Il rettore: Egidi |