Gazzetta n. 85 del 12 aprile 2007 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 48 |
Attuazione della direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Societa' cooperativa europea (SCE); Vista la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della Societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004); Visto l'articolo 410 e seguenti del codice di procedura civile; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attivita' delle societa' cooperative europee di seguito denominate: «SCE», di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 di seguito denominato: «regolamento». 2. A tale fine sono stabilite modalita' relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SCE, secondo la procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 del presente decreto o, nelle circostanze di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, quella prevista nell'allegato al presente decreto legislativo.
Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, e' pubblicato nella G.U.C.E. del 18 agosto 2003, n. L 207. - La direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, e' pubblicata nella G.U.C.E. del 18 agosto 2003, n. L 207. - La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2005, n. 96, S.O. - Gli articoli da 109 a 412-quater, del codice di procedura civile sono compresi nel Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro - Capo I - Delle controversie individuali di lavoro - Sezione I - Disposizioni generali.
Nota all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 1435/2003 si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «SCE», una societa' cooperativa costituita ai sensi del regolamento; b) «entita' giuridiche partecipanti», le societa', ai sensi dell'articolo 48 del Trattato che istituisce la Comunita' europea ivi comprese le cooperative, e gli altri enti giuridici partecipanti direttamente alla costituzione di una SCE; c) «affiliata di un'entita' giuridica partecipante o di una SCE», un'impresa sulla quale l'entita' giuridica o la SCE esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata; d) «affiliata o succursale interessata», la controllata o la sede secondaria di una societa' o di una entita' giuridica partecipante; che e' destinata a diventare controllata o sede secondaria di una SCE a decorrere dalla creazione di quest'ultima; e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonche' dell'accordo interconfederale 13 settembre 1994, e successive modificazioni o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione; f) «organo di rappresentanza», l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali situate nella Comunita' e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SCE; g) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all'articolo 3 del presente decreto legislativo per negoziare con l'organo competente ai sensi del regolamento delle entita' giuridiche partecipanti, ai sensi del regolamento, le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE; h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa; i) «informazione», l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SCE, ai sensi del regolamento, sui problemi che riguardano la stessa SCE e qualsiasi affiliata o succursale della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che eccedono i poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalita' e contenuti che consentano all'organo di rappresentanza dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SCE, ai sensi del regolamento; l) «consultazione», l'apertura di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SCE, ai sensi del regolamento, con tempi, modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si puo' tenere conto nell'iter decisionale all'interno della SCE; m) «partecipazione», l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attivita' di un'entita' giuridica mediante, alternativamente: il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entita' giuridica; il diritto di indicare i nominativi di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entita' giuridica ovvero di opporvisi.
Note all'art. 2: - L'art. 48 del Trattato che istituisce la Comunita' europea cosi' recita: «Art. 48. - Le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno della Comunita', sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.». - Il testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 e' il seguente: «Art. 3 (Definizione di impresa controllante). - 1. Ai soli fini del presente decreto si intende per «impresa controllante» un'impresa che puo' esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa denominata «impresa controllata». 2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa alternativamente: a) puo' nominare piu' della meta' dei membri del consiglio di amministrazione; b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa; c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa. 3. Quando due o piu' imprese del gruppo soddisfano uno o piu' dei criteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quella che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di tale criterio, quella che soddisfa il criterio b), o, infine, quella che soddisfa il criterio c). 4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonche' delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata. 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non e' considerata «impresa controllante» rispetto a un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi: a) quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un'impresa, purche' non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purche' eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o delle sue attivita', di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della societa' in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorita' competenti; b) quando una societa' di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purche' i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai fini della presente lettera, per societa' di partecipazione finanziaria si intendono le societa' la cui attivita' prevalente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni. 6. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali. 7. Nel caso in cui un'impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio e' situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.».
|
| Art. 3.
Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione nei casi di societa' cooperativa europea costituite da almeno due entita' giuridiche o mediante trasformazione.
1. Gli organi di direzione o di amministrazione delle entita' giuridiche partecipanti predispongono il progetto di costituzione di una SCE e prendono con tempestivita' le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identita' delle entita' giuridiche partecipanti e delle affiliate o succursali interessate, nonche' circa il numero di lavoratori, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle entita' giuridiche sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE. 2. A tale fine, nel rispetto dell'equilibrio di genere, e' istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle entita' giuridiche partecipanti e delle affiliate o succursali interessate. 3. In occasione dell'elezione o della designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire che: a) tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle entita' giuridiche partecipanti e dalle affiliate o succursali interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato nell'insieme degli Stati membri; b) tra essi sia compreso almeno un rappresentante per ciascuna delle entita' giuridiche partecipanti che impiega lavoratori con contratto di lavoro subordinato nello Stato membro interessato, senza che da cio' derivi un aumento del numero complessivo dei membri della delegazione speciale di negoziazione; c) nel caso di una SCE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni cooperativa partecipante che e' iscritta e abbia lavoratori con contratto di lavoro subordinato in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entita' giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SCE se: 1) il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero dei membri designati in virtu' della lettera a) del presente comma; 2) la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati; 3) se il numero di tali cooperative e' superiore a quello dei seggi supplementari disponibili di cui al punto 1), detti seggi supplementari sono attribuiti a cooperative di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati. 4. In fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Nella elezione o designazione si adottano le misure necessarie affinche' sia presente almeno un membro in rappresentanza di ciascuna entita' giuridica partecipante con lavoratori nello Stato membro interessato. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una societa' partecipante o di una affiliata o succursale interessata. Se, in una entita' giuridica partecipante, in una affiliata o in una succursale interessata e' assente, per motivi indipendenti dalla volonta' dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle entita' giuridiche partecipanti, determinano le modalita' di concorso dei lavoratori di detta entita', affiliata o succursale alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione. 5. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle entita' giuridiche partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE. A tale fine, gli organi competenti delle entita' giuridiche partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SCE, sino all'iscrizione di quest'ultima. 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purche' tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo e' composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri; a) nel caso di una SCE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle cooperative partecipanti, o b) nel caso di una SCE da costituire in qualsiasi altro modo, se la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle entita' giuridiche partecipanti. 7. Per riduzione dei diritti di partecipazione si intende una quota dei membri degli organi della SCE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), inferiore alla quota piu' elevata esistente nelle entita' giuridiche partecipanti. 8. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione puo' chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere di informare dell'avvio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne. 9. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori in vigore negli Stati membri in cui la societa' cooperativa europea ha dipendenti. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati e' composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri. Il presente comma non si applica nel caso di una societa' cooperativa europea costituita mediante trasformazione, se la partecipazione e' prevista nella cooperativa da trasformare. La delegazione speciale di negoziazione puo' nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori della societa' cooperativa europea, delle affiliate o succursali interessate, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale di negoziazione decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non e' raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato del presente decreto legislativo. 10. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle entita' giuridiche partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. Le entita' giuridiche partecipanti salvo diverso accordo con la delegazione speciale di negoziazione, sostengono le spese di cui all'allegato, parte seconda, lettera n). |
| Art. 4.
Contenuto dell'accordo
1. Gli organi competenti delle entita' giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella societa' cooperativa europea. 2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo quanto previsto dal comma 4 l'accordo stipulato tra gli organi competenti delle entita' giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina: a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso; b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sara' l'interlocutore degli organi competenti della SCE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e succursali interessate; c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza; d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza; e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, la SCE sostiene le spese di cui all'allegato, parte seconda, lettera n); f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o piu' procedure per l'informazione e la consultazione anziche' un organo di rappresentanza, le modalita' di attuazione di tali procedure; g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalita' per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalita' compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonche' i loro diritti; h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, compreso, ove opportuno, nel caso di modifiche strutturali intervenute nella SCE e nelle sue affiliate e succursali interessate in seguito alla creazione della SCE. 3. L'accordo non e' soggetto, salvo disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato. 4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, comma 3, lettera a), nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella cooperativa da trasformare in SCE. 5. L'accordo precisa le disposizioni sulla possibilita' dei lavoratori di partecipare alle assemblee generali, separate o settoriali a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento.
Nota all'art. 4: - Per il regolamento (CE) n. 1435/2003 si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 5.
Durata dei negoziati
1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi. 2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione. |
| Art. 6.
Legge applicabile alla procedura di negoziazione
1. La normativa applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e' quella dello Stato membro in cui si intende collocare la sede sociale della Societa' cooperativa europea. |
| Art. 7.
Disposizioni di riferimento
1. Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato trovano applicazione dalla data di iscrizione della SCE nel registro delle imprese: a) qualora le parti abbiano deciso nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SCE; b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine di cui all'articolo 5, e 1) l'organo competente ai sensi del regolamento di ciascuna delle entita' giuridiche partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SCE e di proseguire quindi con l'iscrizione della societa' cooperativa europea, e 2) la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di cui all'articolo 3, comma 9, di non aprire i negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di consultazione ed informazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui la SCE annovera lavoratori. 2. Le disposizioni di riferimento stabilite dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione ai sensi della Parte terza dell'allegato si applicano soltanto nel caso: a) di una SCE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applichino ad una cooperativa trasformata in SCE; b) di una SCE costituita mediante fusione: 1) anteriormente all'iscrizione della societa' cooperativa europea, esista presso una o piu' delle sue cooperative partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di tutti i lavoratori delle entita' giuridiche partecipanti; 2) anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o piu' delle sue cooperative partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di tutti i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato dalle entita' giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tale senso; c) di una SCE costituita in qualsiasi altro modo: 1) anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o piu' delle sue entita' giuridiche partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di tutti i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato dalle entita' giuridiche partecipanti; 2) anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o piu' delle sue entita' giuridiche partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di tutti lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato dalle entita' giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tale senso. 3. Se presso le diverse entita' giuridiche partecipanti esisteva piu' di una forma di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale viene introdotta nella SCE. In caso di mancata decisione si applica la disciplina di cui al comma 2. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente di cui al regolamento della decisione adottata ai sensi del presente comma e del comma 2. |
| Art. 8.
Procedure per la costituzione della delegazione speciale di negoziazione applicabili alle SCE costituite esclusivamente da persone fisiche o da una sola entita' giuridica e da persone fisiche.
1. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entita' giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, almeno 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7. 2. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entita' giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, meno di 50 lavoratori, o che impiegano 50 o piu' lavoratori in un solo Stato membro, il coinvolgimento dei lavoratori e' disciplinato dalle seguenti disposizioni: a) nella SCE stessa, si applicano le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE, applicabili ad altre entita' dello stesso tipo; b) nelle sue affiliate e succursali, si applicano le disposizioni dello Stato membro in cui esse sono situate, applicabili ad altre entita' dello stesso tipo. 3. In caso di trasferimento in un altro Stato membro della sede sociale di una SCE soggetta a disposizioni per la partecipazione, continuano ad essere applicabili diritti in materia di partecipazione dei lavoratori di livello quantomeno equivalente. 4. Se, dopo l'iscrizione di una SCE di cui al comma 2, almeno un terzo del numero totale dei lavoratori della SCE e delle affiliate e succursali in almeno due diversi Stati membri lo richiede, o se il numero totale di lavoratori raggiunge o supera 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano, le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7. In tale caso i termini: «entita' giuridiche partecipanti» e: «di affiliate o sedi interessate» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «SCE» e: «affiliate o succursali della SCE». |
| Art. 9.
Partecipazione alle assemblee generali o alle assemblee separate o settoriali
1. Fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento, i lavoratori della SCE ovvero i loro rappresentanti sono ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto nei seguenti casi: a) quando le parti convengono in tale senso nell'accordo di cui all'articolo 4 del presente decreto legislativo; b) quando una cooperativa disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto si trasforma in una SCE; c) quando, nel caso di una SCE non costituita mediante trasformazione, una cooperativa partecipante era disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto: 1) le parti non giungono all'accordo di cui all'articolo 4 entro i termini stabiliti dal successivo articolo 5 del presente decreto legislativo; 2) si applicano l'articolo 7, comma 1, lettera b), e la Parte terza dell'allegato del presente decreto legislativo; 3) la cooperativa partecipante disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto ha la piu' alta quota di partecipazione presente nelle cooperative partecipanti interessate prima dell'iscrizione della SCE, ai sensi dell'articolo 2, lettera m).
Nota all'art. 9: - Per il regolamento (CE) 1435/2003 si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 10.
Segreto e riservatezza
1. I membri della delegazione speciale di negoziazione o dell'organo di rappresentanza, nonche' gli esperti che li assistono, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dal competente organo della SCE ai sensi del regolamento e delle entita' giuridiche partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato a prescindere dal luogo in cui i soggetti si trovino. La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilita' civile e quanto previsto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati. 2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE o della entita' giuridica partecipante situata in territorio italiano non e' obbligato a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, siano di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento della SCE, o eventualmente della entita' giuridica partecipante o delle sue affiliate e succursali interessate, o da arrecare loro danno. 3. Le parti prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno. 4. La commissione e' composta da tre membri rispettivamente designati: a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione; b) dagli organi di direzione o di amministrazione delle societa' partecipanti della societa' europea; c) dalle parti di comune accordo. 5. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4, quest'ultimo e' sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata. 6. La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4. 7. Resta ferma la applicabilita' della disciplina a tutela dei dati personali prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione degli obblighi di segreto e riservatezza di cui al comma 1 da parte di soggetti nei confronti dei quali non sono direttamente applicabili le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi, il Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti interessate, valutati i lavori della commissione di conciliazione, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.033 euro a 6.198 euro. 9. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 4, e' costituita una commissione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo e costituita secondo le regole di cui ai commi 4, 5 e 6. In caso di mancato accordo fra le parti circa la sussistenza degli obblighi entro trenta giorni, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.
Nota all'art. 10: - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 11.
Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
1. L'organo competente ai sensi del regolamento della SCE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi. |
| Art. 12.
Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e che sono impiegati presso la SCE, le sue affiliate o succursali ovvero in una entita' giuridica partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge ovvero dagli accordi e contratti collettivi vigenti nello Stato membro in cui sono impiegati. 2. Per i rappresentanti di cui al comma 1, tali tutele e garanzie comportano altresi' il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni e, se previsto dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni. 3. Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SCE, nelle sue affiliate o entita' giuridiche partecipanti. |
| Art. 13.
Sviamento della procedura
1. Qualora dopo la registrazione di una societa' cooperativa europea intervengano modifiche sostanziali nella societa' cooperativa, nelle entita' giuridiche partecipanti ovvero nelle affiliate e succursali interessate, effettuate al solo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento, e' posto in essere un nuovo negoziato. 2. Il negoziato e' avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle entita' giuridiche partecipanti, delle affiliate o succursali interessate della societa' cooperativa europea e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7, prendendo a riferimento la situazione occupazionale esistente alla data di avvio dei negoziati iniziali di cui all'articolo 3. |
| Art. 14.
Comitato tecnico di valutazione
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato tecnico composto da 5 membri di cui un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante del Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro supplente. Il Comitato e' preposto ad attivita' di verifica degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo. 2. Entro sei mesi dalla costituzione del Comitato tecnico di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro per i diritti e le pari opportunita' definisce, con regolamento, le procedure amministrative per la emanazione di provvedimenti autoritativi in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il medesimo regolamento individua le modalita' con cui la direzione delle succursali di una societa' cooperativa e gli organi di vigilanza o di amministrazione delle affiliate di una entita' giuridica partecipante o di una societa' cooperativa europea nonche' i rappresentanti dei lavoratori possono rivolgersi al Comitato di cui al comma 1 in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo. 3. E' prevista la costituzione di un gruppo tecnico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto da membri nominati dalle parti sociali, che svolge attivita' di osservatorio e monitoraggio dello stato di applicazione del presente decreto legislativo. 4. Il Comitato ed il gruppo tecnico restano in carica per la durata di tre anni, al termine dei quali presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione di fine mandato ai fini dell'eventuale proroga degli organismi medesimi. 5. All'istituzione ed al funzionamento del Comitato tecnico e del gruppo tecnico di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato tecnico ed al Gruppo tecnico non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese. |
| Art. 15.
Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni
1. Qualora la societa' cooperativa europea sia una impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad essa ne' alle sue affiliate o succursali interessate. Qualora, conformemente all'articolo 3, comma 9, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare i negoziati o di porre termine a quelli gia' iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74. 2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari previste dalla normativa, dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente decreto legislativo, non si applicano alle SCE costituite conformemente al regolamento, relativo allo statuto della Societa' cooperativa europea (SCE) e al presente decreto legislativo. 3. Il presente decreto legislativo non pregiudica: a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti dalla normativa e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari, diversi da quelli del presente decreto legislativo, di cui godono i lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali interessate, diversi dalla partecipazione agli organi della SCE; b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla legge e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi societari diverse da quelle del presente decreto legislativo di cui sono destinatarie le affiliate della SCE.
Nota all'art. 15: - Per il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 16.
Oneri finanziari
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella |
| Allegato (previsto dall'articolo 1, comma 2)
DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO
Parte prima:
Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori
1. Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1 e nei casi previsti agli articoli 7 e 8, e' istituito un organo di rappresentanza conformemente alle seguenti norme: a) l'organo di rappresentanza e' composto da lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali interessate, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori congiuntamente alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di riferimento; b) l'elezione o designazione dei membri dell'organo di rappresentanza avviene conformemente alla normativa vigente, nonche' all'accordo interconfederale del 13 settembre 1994, e successive modifiche, ai contratti collettivi nazionali di riferimento. Qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione le modalita' di nomina, designazione o elezione dei rappresentanti dei lavoratori devono mirare a promuovere l'equilibrio di genere; c) qualora si verifichino modificazioni nella struttura organizzativa della SCE: 1) con allocazione di una o piu' unita' locali nuove situate in uno Stato Membro che in precedenza non era coinvolto nella SCE: i lavoratori di tale unita' devono, nei termini previsti dalle norme nazionali designare o eleggere un loro rappresentante nell'organo di rappresentanza dei lavoratori; 2) con soppressione di una o piu' unita' locali presenti in uno Stato membro: i rappresentanti dei lavoratori delle unita' locali di uno Stato membro decadono dall'organo di rappresentanza e l'organo stesso si ridetermina nella composizione risultante a seguito della avvenuta decadenza; 3) con alterazione della distribuzione dell'occupazione nell'ambito della SCE, sue affiliate o dipendenti interessate per una quota pari almeno al 10% dell'occupazione totale del complesso di tale societa': la rappresentanza dei lavoratori che operano nei singoli stati membri deve essere modificata in relazione alle variazioni intervenute; d) se le sue dimensioni lo giustificano l'organo di rappresentanza elegge al suo interno un comitato ad hoc composto al massimo da tre membri; e) l'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno; f) i membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro dalla SCE, nonche' dalle sue affiliate o succursali interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri; g) l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 e' informato della composizione dell'organo di rappresentanza; h) entro quattro anni dalla sua istituzione, l'organo di rappresentanza delibera in merito all'opportunita' di rinegoziare l'accordo di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto legislativo, oppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di riferimento adottate ai sensi del presente allegato. Qualora si decida di negoziare un accordo in conformita' all'art. 4, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 3 (commi da 6 a 10), 4, 5 e 6 e l'espressione: «delegazione speciale di negoziazione» e' sostituita dalla seguente: «organo di rappresentanza». Qualora al termine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo, rimangono applicabili le disposizioni inizialmente adottate ai sensi delle disposizioni di riferimento.
Parte seconda:
Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione
1. Le competenze e i poteri dell'organo di rappresentanza istituito nella SCE sono disciplinati dalle seguenti norme: a) la competenza dell'organo di rappresentanza si limita alle questioni che riguardano la stessa SCE o qualsiasi sua affiliata o succursale situata in un altro Stato membro ovvero che eccedono i poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro; b) fatte salve le riunioni tenute ai sensi della lettera e), l'organo di rappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato in tempo utile, e a tal fine di incontrare l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE almeno una volta l'anno, in base a relazioni periodiche elaborate dall'organo competente, riguardo all'evoluzione delle attivita' e delle prospettive della SCE. Le direzioni locali ne sono informate; c) l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE trasmette all'organo di rappresentanza gli ordini del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione o, se del caso, di direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati all'assemblea generale dei membri; d) la riunione verte in particolare sui seguenti aspetti della SCE: struttura, situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attivita', della produzione e delle vendite, situazione ed evoluzione probabile dell'occupazione, iniziative connesse alla responsabilita' sociale delle imprese, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, e licenziamenti collettivi; e) qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, l'organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato in tempo utile. L'organo di rappresentanza o, se questi decida in tal senso soprattutto per motivi di urgenza, il comitato di cui all'allegato parte prima, comma 1, lettera d), ha il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE o qualsiasi altro livello di direzione piu' appropriato nell'ambito della SCE, avente la competenza a prendere autonome decisioni, per essere informato e consultato sulle misure che incidono sugli interessi dei lavoratori; f) qualora l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 decida di non agire conformemente al parere espresso dell'organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facolta' di riunirsi nuovamente con l'organo competente della SCE nella prospettiva di trovare un accordo. Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ad hoc, hanno il diritto di partecipare anche i membri dell'organo di rappresentanza che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione; g) le riunioni di cui sopra lasciano impregiudicate le prerogative dell'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003; h) prima delle riunioni con l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE, l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc, eventualmente allargato conformemente alla lettera f) della presente parte seconda, puo' riunirsi senza che i rappresentanti dell'organo competente siano presenti; i) fatto salvo l'articolo 10 del presente decreto legislativo, i membri dell'organo di rappresentanza informano i rappresentanti dei lavoratori della SCE e delle sue affiliate o succursali riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione; l) l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc puo' farsi assistere da esperti di sua scelta; m) nella misura in cui cio' risulta necessario allo svolgimento dei loro compiti, i membri dell'organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione; n) le spese dell'organo di rappresentanza sono sostenute dalla SCE, che fornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e la formazione a cio' finalizzata. In particolare, la SCE prende a proprio carico - salvo diverso accordo con l'organo di rappresentanza - le spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, le spese relative ad un solo esperto nonche' le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato ad hoc.
Parte terza:
Disposizioni di riferimento per la partecipazione
1. La partecipazione dei lavoratori alla SCE e' disciplinata dalle seguenti disposizioni: a) nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SCE. A tal fine, e' applicata la lettera b); b) negli altri casi di costituzione di una SCE i lavoratori della SCE e delle sue affiliate o succursali interessate o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, indicare i nominativi o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE pari alla piu' alta quota applicabile nelle societa' partecipanti prima dell'iscrizione della SCE; c) se nessuna delle entita' giuridiche partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SCE, non vi e' l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori; d) la ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le modalita' secondo cui i lavoratori della SCE possono indicare i nominativi dei membri di detti organi od opporvisi, sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SCE impiegati in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o piu' Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa un membro di uno di tali Stati, in particolare, se del caso, dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale; e) la disciplina dei criteri di ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori e' definita dalla contrattazione collettiva a livello nazionale; f) tutti i membri eletti, designati o indicati dall'organo di rappresentanza nell'organo di amministrazione o, se del caso, di vigilanza della SCE, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano i soci della cooperativa, compreso il diritto di voto. |
|
|
|