Gazzetta n. 84 del 2007-04-11
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 7 marzo 2007
Modificazioni dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;
Visto lo statuto di questa Universita', emanato con decreto rettorale n. 165 del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 -serie generale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 37;
Vista la deliberazione n. 1 del consiglio accademico del 15 febbraio 2007, con cui sono state approvate le modifiche di alcune disposizioni dello stesso statuto;
Vista la deliberazione n. 1 del 15 febbraio 2007, con cui il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito a tali modifiche;
Vista la nota rettorale prot. n. 2622 del 15 febbraio 2007 inviata al M.U.R. ai fini di quanto previsto dal sopramenzionato art. 6, legge n. 168/1989;
Considerato, peraltro, che il M.U.R. ha suggerito, per le vie brevi, di modificare il testo proposto reinserendo al comma 3 dell'art. 5 i professori fuori ruolo fra gli eleggibili alla carica di rettore;
Vista la deliberazione del consiglio accademico del 5 marzo 2007, con cui e' stato accolto tale suggerimento del M.U.R., a seguito di conforme parere espresso dal consiglio di amministrazione in pari data;
Vista la nota ministeriale prot. n. 655 del 5 marzo 2007, con la quale il M.U.R. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito al testo proposto;
Decreta

di emanare le modifiche del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia, risultanti dal testo allegato al presente provvedimento, di cui le stesse fanno parte integrante e sostanziale. Tali modifiche entreranno in vigore dalla data di emanazione del presente decreto rettorale.

Art. 5.
Il rettore

Testo vigente.
Comma 2 - Al rettore sono attribuiti:
a) il compito di convocare, presiedere il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione, e di dare esecuzione ai loro deliberati;
b) la definizione, sentito il consiglio di amministrazione e tenuto conto delle indicazioni programmatiche formulate dal consiglio accademico, degli obiettivi e dei programmi da attuare, con l'indicazione delle priorita', nonche' l'emanazione delle conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
c) il compito di garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
d) l'esercizio dell'autorita' disciplinare su tutto il personale dell'Universita', nei limiti fissati dalla legge;
e) il compito di emanare gli atti inerenti alla funzione di governo;
f) la presentazione al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica delle relazioni periodiche previste dalla legge;
g) la nomina del direttore amministrativo su proposta del consiglio di amministrazione;
h) il controllo sull'attivita' dei dirigenti, mediante verifica dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati, con l'ausilio di apposito nucleo di valutazione da istituirsi con deliberazione del consiglio di amministrazione;
i) l'adozione, in casi straordinari di necessita' ed urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del consiglio di amministrazione, salva successiva ratifica da parte degli organi citati;
l) la stipula delle convenzioni e dei contratti concernenti la ricerca e la didattica;
m) l'emanazione dello statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;
n) la presentazione al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione di una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;
o) l'esercizio di tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Comma 3 - Il rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno in seguito a presentazione di candidature ufficiali. Egli dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
Comma 4 - L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,50;
c) ai ricercatori, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,40;
d) a tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana;
e) a cinque rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;
f) a un rappresentante degli studenti per ciascuna delle facolta' attivate.
Comma 5 - I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d), e) ed f) e le relative procedure di elettorato, nonche' gli arrotondamenti all'unita' della somma dei voti espressi dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento e dai ricercatori, sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.
Comma 6 - Il collegio elettorale e' convocato dal decano dei professori di prima fascia almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore. In caso di anticipata cessazione, la convocazione ha luogo tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivi alla cessazione.
Comma 7 - L'elezione del rettore ha luogo, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla somma dei voti degli aventi diritto, quale risultante dall'applicazione del precedente comma 4. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato piu' voti nella terza votazione: risulta eletto il candidato che riporta il numero maggiore di voti e, in caso di parita', il piu' anziano in ruolo ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.
Comma 8 - Il decano dei professori di prima fascia procede alla proclamazione dell'eletto.
Comma 9 - Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Comma 10 - Al rettore e' assegnata una indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. Testo modificato.
Comma 2 - In particolare, il rettore:
a) convoca e presiede il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione e da' esecuzione ai loro deliberati;
b) definisce, sentito il consiglio di amministrazione e tenuto conto delle indicazioni formulate dal consiglio accademico, gli obiettivi ed i programmi da attuare, con l'indicazione delle priorita', ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
c) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
d) esercita l'autorita' disciplinare sul personale dell'Universita' nei limiti fissati dalla legge;
e) emana gli atti inerenti alla funzione di governo;
f) presenta al Ministro dell'universita' e della ricerca le relazioni periodiche previste dalla legge;
g) propone al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo;
h) controlla l'attivita' del direttore amministrativo e dei dirigenti, mediante verifica dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati, acquisito il parere del nucleo di valutazione interna;
i) adotta, in casi straordinari di necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del consiglio di amministrazione, salva successiva ratifica da parte degli organi citati;
l) stipula convenzioni e contratti concernenti la ricerca e la didattica;
m) emana lo statuto ed i regolamenti dell'Ateneo nonche' le relative modifiche;
n) predispone al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;
o) predispone e presenta al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione la relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione;
p) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Comma 3 - Il rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno in seguito a presentazione di candidature ufficiali. Egli dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
Comma 4 - L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) ai ricercatori;
c) ai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;
d) ai docenti di lingua e cultura italiana per stranieri ad esaurimento, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,20;
e) al personale tecnico ed amministrativo che dispone complessivamente di un numero di voti pari al 10% dei voti pieni esprimibili dagli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
f) ai due rappresentanti degli studenti nel consiglio accademico che dispongono ciascuno di un voto pieno.
Comma 5 - La somma dei voti, espressi dalle categorie che dispongono del voto ponderato di cui al precedente comma 4, lettere d) ed e), e' arrotondata all'unita' superiore qualora risulti un numero il cui decimale sia superiore a 0,50 e all'unita' inferiore qualora pari o inferiore a 0,50.
Comma 6 - Il corpo elettorale e' costituito dagli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 4. Il corpo elettorale e' convocato dal decano dei professori di prima fascia almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato del rettore. In caso di anticipata cessazione, la convocazione ha luogo tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivi alla cessazione.
Comma 7 - Le candidature, unitamente al programma, devono essere presentate secondo le modalita' e nei termini indicati nel provvedimento del decano di indizione delle elezioni.
Comma 8 - L'elezione del rettore ha luogo, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla somma dei voti degli aventi diritto, quale risultante dall'applicazione del precedente comma 4. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato piu' voti nella terza votazione: risulta eletto il candidato che riporta il numero maggiore di voti e, in caso di parita', il piu' anziano in ruolo ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.
Comma 9 - Il decano dei professori di prima fascia procede alla proclamazione dell'eletto.
Comma 10 - Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
Comma 11 - Al rettore e' assegnata una indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 6.
Consiglio accademico

Testo vigente.
Comma 1 - Il consiglio accademico svolge le funzioni di programmazione annuale e pluriennale, di coordinamento e di controllo connesse all'esercizio dell'autonomia universitaria. A tal fine fornisce indicazioni programmatiche al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Universita' per la preparazione dei rispettivi piani di attivita'.
Comma 2 - Spetta in particolare al consiglio accademico:
a) modificare lo statuto secondo le procedure apposite;
b) deliberare il regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22;
c) deliberare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di Ateneo, di cui al successivo art. 23;
d) definire i programmi scientifici e didattici dei corsi diversi da quelli istituzionali dell'Ateneo, dei seminari e dei progetti per conto terzi commissionati da enti pubblici o privati, valutandone la compatibilita' con le finalita' istituzionali, e provvedere altresi', se necessario, ad individuare la struttura didattica o di ricerca alla quale affidare l'esecuzione degli stessi;
e) deliberare il regolamento degli studenti, di cui al successivo art. 24;
f) coordinare l'attivita' tra le facolta' e le altre strutture didattiche;
g) proporre al consiglio di amministrazione, sentite le facolta', l'istituzione dei dipartimenti e delle altre strutture didattiche e di servizio, e coordinare l'attivita' fra i dipartimenti stessi;
h) determinare i criteri oggettivi per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio d'amministrazione per le deliberazioni di sua competenza;
i) approvare le relazioni ufficiali, compresa la relazione triennale prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, da inoltrare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
l) esprimere al consiglio d'amministrazione parere in ordine al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo art. 26;
m) procedere alla designazione dei rappresentanti dell'Ateneo in seno ad organismi esterni, cui l'Universita' partecipi per finalita' didattiche o di ricerca;
n) dare parere sull'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
o) proporre al consiglio di amministrazione le modifiche della pianta organica del personale docente e ricercatore;
p) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al senato accademico delle universita' da norme generali.
Comma 3 - Il consiglio accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore almeno ogni tre mesi e, all'occorrenza, in via straordinaria. Esso deve anche essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.
Comma 4 - Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio accademico si riunisce per approvare le linee generali del piano annuale di attivita' e per fornire indicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione.
Comma 5 - Le norme per il funzionamento del consiglio accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.
Comma 6 - Il consiglio accademico e' composto da:
a) il rettore;
b) il pro-rettore;
c) i presidi delle facolta' attivate nell'Universita';
d) cinque professori di prima fascia in rappresentanza delle facolta', eletti dai professori della stessa fascia;
e) cinque professori di seconda fascia in rappresentanza delle facolta', eletti dai professori della stessa fascia;
f) tre rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento in rappresentanza delle facolta', eletti dai docenti della stessa categoria;
g) i direttori dei dipartimenti attivati;
h) tre rappresentanti dei ricercatori, eletti dalla categoria;
i) due rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana, eletti dalla categoria stessa;
l) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, eletti dalla categoria;
m) due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea, nonche' dagli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario preesistenti.
(1) Con l'aggettivo «nuovi» si intendono, e si intenderanno nel prosieguo, tutti i corsi di laurea attivati a seguito dell'emanazione del nuovo regolamento didattico d'Ateneo (decreto rettorale n. 738 del 31 ottobre 2001).
Comma 7 - I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d), e), g), h), i), l) ed m) e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.
Comma 8 - Fa inoltre parte del consiglio accademico a titolo consultivo, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario.
Comma 9 - Il consiglio accademico dura in carica tre anni ed il suo mandato coincide con quello del rettore. Testo modificato.
Comma 1 - Il consiglio accademico svolge le funzioni di programmazione annuale e pluriennale, di coordinamento e di controllo connesse all'esercizio dell'autonomia universitaria. A tal fine fornisce indicazioni programmatiche e di indirizzo strategico al consiglio di amministrazione.
Comma 2 - In particolare, il consiglio accademico:
a) approva le modifiche di statuto proposte secondo le procedure apposite;
b) approva il regolamento generale di Ateneo e le relative modifiche;
c) approva, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche;
d) approva i programmi scientifici e didattici dei corsi diversi da quelli istituzionali dell'Ateneo, dei seminari e dei progetti per conto terzi commissionati da enti pubblici o privati, valutandone la compatibilita' con le finalita' istituzionali, e provvede altresi', se necessario, ad individuare la struttura didattica o di ricerca alla quale affidare l'esecuzione degli stessi;
e) approva il regolamento del senato degli studenti e le relative modifiche;
f) esprime parere sul bilancio di previsione;
g) propone al consiglio di amministrazione, sentite le facolta', l'istituzione dei dipartimenti e delle altre strutture didattiche e di servizio;
h) determina i criteri oggettivi per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio d'amministrazione per le deliberazioni di sua competenza;
i) approva le relazioni ufficiali, compresa la relazione triennale prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, da inoltrare al Ministro dell'universita' e della ricerca;
l) esprime al consiglio di amministrazione parere in ordine al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
m) procede alla designazione dei rappresentanti dell'Ateneo in seno ad organismi esterni, cui l'Universita' partecipi per finalita' didattiche o di ricerca;
n) esprime parere sull'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
o) propone al consiglio di amministrazione di approvare la variazione della dotazione organica del personale docente e ricercatore;
p) approva gli accordi di cooperazione nazionale ed internazionale;
q) esercita tutte le altre attribuzioni demandate al senato accademico delle universita' da norme generali.
Comma 3 - Il consiglio accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore secondo un calendario annuale almeno ogni tre mesi e, all'occorrenza, in via straordinaria. Esso deve comunque essere convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia domanda motivata.
Comma 4 - Le norme per il funzionamento del consiglio accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
Comma 5 - Il consiglio accademico e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il pro-rettore;
c) i presidi delle facolta' attivate nell'Universita';
d) i direttori dei dipartimenti attivati;
e) i direttori dei centri di spesa autonomi;
f) cinque professori di prima fascia in rappresentanza delle facolta', eletti dai professori della stessa fascia;
g) cinque professori di seconda fascia in rappresentanza delle facolta', eletti dai professori della stessa fascia;
h) tre rappresentanti dei ricercatori eletti dalla categoria;
i) tre rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento in rappresentanza delle facolta', eletti dai docenti della stessa categoria;
l) due rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri ad esaurimento eletti dalla categoria;
m) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, eletti dalla categoria;
n) due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale.
Comma 6 - I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere f), g), h), i), l), m), n) e le relative procedure elettorali sono fissati dal regolamento generale di Ateneo.
Comma 7 - Fa inoltre parte del consiglio accademico a titolo consultivo, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario.
Comma 8 - I componenti del consiglio accademico sono nominati con decreto del rettore; essi durano in carica quattro anni accademici con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico ed i mandati elettivi coincidono con quello del rettore, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti che entrano in carica subito dopo le relative elezioni per la durata di un biennio. I componenti del consiglio accademico possono essere nuovamente eletti.
Comma 9 - Qualora la deliberazione del consiglio accademico richieda il parere del consiglio di amministrazione, per aspetti di competenza di tale organo, il parere puo' essere espresso anche successivamente ad una deliberazione preliminare del consiglio accademico, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del consiglio di amministrazione.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione

Testo vigente.
Comma 1 - Il consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attivita' inerenti la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
Comma 2 - Per tutte le deliberazioni di carattere amministrativo che abbiano connessione con le attivita' scientifiche e didattiche, il consiglio di amministrazione, prima di decidere, deve acquisire il parere del consiglio accademico.
Comma 3 - Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:
a) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, sulla base delle indicazioni programmatiche formulate dal consiglio accademico;
b) fissare l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il consiglio accademico;
c) approvare i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale sulla base delle proposte formulate dal consiglio accademico;
d) approvare le modifiche della pianta organica del personale docente e ricercatore, su proposta del consiglio accademico;
e) approvare le modifiche della pianta organica del personale tecnico ed amministrativo ed i criteri per l'assegnazione del medesimo;
f) determinare, a carico del bilancio: la misura del compenso aggiuntivo a favore dei docenti comandati ad esaurimento, facente parte del trattamento retributivo in godimento all'atto dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204; il trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati ad esaurimento e degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana ad esaurimento, il cui onere e' a carico del bilancio dell'Universita' ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204; la misura dei compensi per i contratti di diritto privato previsti dal successivo art. 17, commi 2 e 3; il corrispettivo delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 204;
g) approvare il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo art. 26;
h) approvare i contratti e le convenzioni di propria competenza, secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo;
i) stabilire la misura dell'indennita' dovuta ai componenti il nucleo di valutazione, ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;
l) procedere alla designazione dei rappresentanti dell'Ateneo in seno ad organismi pubblici o privati, ai quali l'Universita' partecipi per propri fini istituzionali, salvo quanto previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera m);
m) esprimere parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo e sul regolamento degli studenti, di cui ai successivi articoli 22, 23 e 24;
n) proporre al rettore la nomina del direttore amministrativo;
o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Comma 4 - Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il pro-rettore;
c) il direttore amministrativo;
d) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;
e) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;
f) due rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;
g) due rappresentanti dei ricercatori;
h) un rappresentante della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana per ogni venticinque o per frazione superiore a quindici, in servizio all'atto dell'elezione, ed eletto dalla categoria;
i) quattro rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;
l) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, designato dal Ministro;
m) un rappresentante del Ministero degli affari esteri, designato dal Ministro;
n) due membri nominati dal rettore, su terne proposte dal C.N.E.L., dei quali uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;
o) un membro nominato dal rettore su una terna proposta dal C.N.R.;
p) il presidente della regione dell'Umbria, od un suo delegato;
q) il presidente della provincia di Perugia, od un suo delegato;
r) il sindaco del comune di Perugia, od un suo delegato;
s) il presidente della Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, od un suo delegato;
t) il presidente dell'Azienda di promozione turistica di Perugia, od un suo delegato;
u) il presidente dell'Organismo regionale per il diritto allo studio universitario, od un suo delegato;
v) due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea, nonche' dagli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario preesistenti;
z) rappresentanti di altri enti pubblici e privati, qualora concorrano alle spese di funzionamento dell'Universita' per stranieri con un contributo il cui ammontare minimo e' fissato triennalmente dal consiglio di amministrazione;
Comma 5 - I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d), e), f), g), h), i) e v) e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.
Comma 6 - I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore; essi durano in carica tre anni e possono essere nuovamente eletti o designati. Testo modificato.
Comma 1 - Il consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attivita' inerenti la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
Comma 2 - Per tutte le deliberazioni di carattere amministrativo che abbiano riferimento alle attivita' scientifiche e didattiche, il consiglio di amministrazione acquisisce il parere del consiglio accademico.
Comma 3 - In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione, acquisite le indicazioni strategiche e programmatiche del consiglio accademico nelle materie di sua competenza, ed approva il conto consuntivo, secondo le procedure contemplate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo;
b) determina l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il consiglio accademico;
c) approva i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale sulla base delle proposte formulate dal consiglio accademico;
d) approva le variazioni della dotazione organica del personale docente e ricercatore, su proposta del consiglio accademico;
e) approva le variazioni della dotazione organica del personale tecnico ed amministrativo ed i criteri per l'assegnazione del medesimo;
f) conferisce, su proposta del rettore, l'incarico di direttore amministrativo;
(1) Con l'aggettivo «nuovi» si intendono, e si intenderanno nel prosieguo, tutti i corsi di laurea attivati a seguito dell'emanazione del nuovo regolamento didattico d'Ateneo (decreto rettorale n. 738 del 31 ottobre 2001).
g) determina, sulla base degli accordi di contrattazione conclusi tra le parti, la misura del compenso aggiuntivo a favore dei docenti comandati ad esaurimento, facente parte del trattamento retributivo in godimento all'atto dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204;
h) determina, sulla base degli accordi di contrattazione conclusi tra le parti, il trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati ad esaurimento e dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri ad esaurimento, il cui onere e' a carico del bilancio dell'Universita' ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204;
i) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo;
l) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza, secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo;
m) approva i programmi edilizi dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi;
n) stabilisce la misura dell'indennita' dovuta ai componenti del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti;
o) stabilisce la misura delle indennita' di carica e di funzione ed approva la misura dell'indennita' di carica dei direttori dei dipartimenti e dei centri autonomi;
p) procede alla designazione dei rappresentanti dell'Ateneo in seno ad organismi pubblici o privati, ai quali l'Universita' partecipi per propri fini istituzionali, salvo quanto previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera m);
q) esprime parere sulle modifiche dello statuto;
r) esprime parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo e sul regolamento del Senato degli studenti e sulle relative modifiche;
s) esprime pareri sugli atti del consiglio accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo;
t) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Comma 4 - Il consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria dal rettore con cadenza almeno trimestrale secondo un calendario annuale e, all'occorrenza, in via straordinaria. Esso deve comunque essere convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia domanda motivata.
Comma 5 - Qualora la deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere del consiglio accademico, per gli aspetti di competenza di tale organo, il parere puo' essere espresso anche successivamente ad una delibera preliminare del consiglio di amministrazione, e diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del consiglio accademico.
Comma 6 - Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il pro rettore;
c) il direttore amministrativo;
d) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia eletti dai professori della stessa fascia tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;
e) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia eletti dai professori della stessa fascia tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;
f) due rappresentanti dei ricercatori eletti dalla categoria;
g) due rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento eletti dalla categoria;
h) un rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri ad esaurimento eletto dalla categoria;
i) quattro rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo eletti dalla categoria;
l) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca, designato dal Ministro;
m) un rappresentante del Ministero degli affari esteri, designato dal Ministro;
n) due membri nominati dal rettore, su terne proposte dal C.N.E.L., dei quali uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;
o) un componente nominato dal rettore su una terna proposta dal C.N.R.;
p) il presidente della regione dell'Umbria, od un suo delegato;
q) il presidente della provincia di Perugia, od un suo delegato;
r) il sindaco del comune di Perugia, od un suo delegato;
s) il presidente della Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, od un suo delegato;
t) l'amministratore unico dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, o un suo delegato;
u) il presidente dell'Organismo regionale per il diritto allo studio universitario, od un suo delegato;
v) due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale;
z) i rappresentanti di altri enti pubblici e privati qualora concorrano alle spese di funzionamento dell'Universita' con un contributo il cui ammontare minimo e' fissato dal consiglio di amministrazione. I predetti soggetti partecipano, con voto consultivo, per tutta la durata in carica del consiglio senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale.
Comma 7 - I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d), e), f), g), h), i) e v) e le relative procedure di elettorato sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo;
Comma 8 - I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore; essi durano in carica quattro anni accademici con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti che entrano in carica subito dopo le relative elezioni per la durata di un biennio. I componenti possono essere nuovamente eletti o designati.

Art. 9.
Incompatibilita'

Testo vigente.
Comma 1 - La disciplina delle incompatibilita' e' fissata, nel rispetto della vigente normativa, nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22. Testo modificato.
Comma 1 - La disciplina delle incompatibilita' e' fissata, nel rispetto della vigente normativa, nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 11.
Facolta' di lingua e cultura italiana

Testo vigente.
Comma 4 - Il preside viene eletto dal consiglio di facolta' tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno; e' nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. Al preside e' assegnata una indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
Comma 14 - Ciascun consiglio di corso e ciascun consiglio di classe di laurea, ove istituito, e' presieduto da un professore di prima fascia o, in mancanza, da un professore di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso. Il presidente dura in carica un triennio. Testo modificato.
Comma 4 - Il preside viene eletto dal consiglio di facolta' tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. E' nominato con decreto del rettore e dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Al preside e' assegnata una indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.
Comma 14 - Ciascun consiglio di corso e ciascun consiglio di classe di laurea, ove istituito, e' presieduto da un professore di prima fascia o da un professore di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso. Il presidente dura in carica un triennio.

Art. 14.
Dipartimenti

Testo vigente.
Comma 7 - Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di seconda fascia; e' nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Al direttore del dipartimento e' assegnata, con delibera del consiglio di dipartimento, una indennita' di funzione a carico del bilancio del dipartimento. La misura di tale indennita' e' definita entro un limite massimo fissato dal consiglio di amministrazione. Testo modificato.
Comma 7 - Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di ruolo di seconda fascia; e' nominato con decreto rettorale, dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Al direttore del dipartimento e' assegnata, con delibera del consiglio di dipartimento, una indennita' di funzione a carico del bilancio del dipartimento. La misura di tale indennita' e' approvata dal consiglio di amministrazione. Testo vigente.

Titolo IV PERSONALE DOCENTE, RICERCATORI, ADDETTI ALLE ESERCITAZIONI DI LINGUA
ITALIANA E PERSONALE A CONTRATTO

Testo modificato.

Titolo IV PERSONALE DOCENTE, RICERCATORI, DOCENTI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
PER STRANIERI AD ESAURIMENTO E PERSONALE A CONTRATTO

Testo vigente.

Art. 17. Addetti alle esercitazioni di lingua italiana e personale a contratto

Comma 1 - Per l'assolvimento di compiti didattici integrativi presta, altresi', servizio la categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana. Ad essi possono essere conferiti con il loro consenso dal preside di facolta', sulla base di criteri prefissati dal consiglio di facolta', e nell'ipotesi in cui non si possa provvedere, nel corso dell'anno accademico, con docenti o ricercatori, affidamenti e supplenze di insegnamento, per corsi e periodi di tempo determinati con esclusione dei corsi di diploma universitario e di specializzazione. Tali affidamenti e supplenze non danno diritto ad alcuna riserva di posti in concorsi o graduatorie di qualsiasi tipo.
Comma 2 - Ove non sia possibile provvedere altrimenti, per l'attivazione di insegnamenti necessari per lo svolgimento delle attivita' derivanti dall'ordinamento speciale dell'Universita' il consiglio accademico, su proposta del consiglio di facolta', puo' deliberare, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con cultori della materia in possesso dei requisiti stabiliti dal consiglio di facolta'.
Comma 3 - Il rettore, su proposta del preside di facolta', elaborata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di facolta', puo' attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato, a seguito di selezione pubblica, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attivita' relative alle esercitazioni di lingua italiana, a soggetti in possesso di titoli e competenze idonee allo svolgimento dell'incarico definiti dal bando di selezione.

Testo modificato.

Art. 17. Docenti di lingua e cultura italiana per stranieri e personale a
contratto

Comma 1 - Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana appartenenti alla categoria ad esaurimento in servizio a tempo indeterminato ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204, art. 7, comma 2, assumono la denominazione di «docenti di lingua e cultura italiana per stranieri».
Comma 2 - Per l'assolvimento di compiti didattici specifici presta, altresi', servizio la categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri. Ad essi possono essere conferiti con il loro consenso dal preside di facolta', sulla base di criteri prefissati dal consiglio di facolta', e nell'ipotesi in cui non si possa provvedere, nel corso dell'anno accademico, con docenti universitari o ricercatori, affidamenti e supplenze di insegnamento, per corsi e periodi di tempo determinati con esclusione dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Tali affidamenti e supplenze non danno diritto ad alcuna riserva di posti in concorsi o graduatorie di qualsiasi tipo.
Comma 3 - L'Universita', su proposta della facolta', puo' procedere, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, alla stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento delle attivita' relative all'insegnamento della lingua e della cultura italiana con collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato o indeterminato, di cui all'art. 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236.
Perugia, 7 marzo 2007
Il rettore: Giannini
Risparmia fino a 230 euro