Gazzetta n. 84 del 2007-04-11 |
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007 |
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito del crollo di un edificio nel comune di Monterenzio, localita' San Benedetto del Querceto, in provincia di Bologna, il giorno 23 dicembre 2006. (Ordinanza n. 3579). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito del crollo di un edificio verificatosi in data 23 dicembre 2006; Considerato che il giorno 23 dicembre 2006 l'improvviso crollo di un edificio nel comune di Monterenzio, localita' San Benedetto del Querceto in provincia di Bologna; Considerato altresi', che il predetto evento ha causato vittime e feriti, danni agli edifici circostanti, ad attivita' economiche, alla chiesa parrocchiale, nonche' l'evacuazione di una casa di riposo privata e degli edifici vicini; Considerato, inoltre, che per motivi precauzionali e' stato disposto lo sgombero di alcuni immobili adiacenti; Considerato, altresi', che l'evento verificatosi e' di tale gravita' da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti, anche in prevenzione, al fine di assicurare il soccorso in favore dei cittadini danneggiati; Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. Il presidente della regione Emilia-Romagna e' nominato commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza di cui in premessa. 2. Il commissario delegato per le attivita' di cui alla presente ordinanza e' autorizzato ad avvalersi del sindaco del comune di Monterenzio in qualita' di soggetto attuatore, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Il commissario delegato provvede all'accertamento dei danni e alla adozione di tutte le iniziative di carattere urgente finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo, assicurando la necessaria assistenza alla popolazione colpita dal predetto evento. 4. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone, anche per piani stralcio, e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito piano di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche e di fruizione pubblica ed, in via generale, dei luoghi interessati dall'evento in rassegna, nonche' per l'erogazione di provvidenze a favore dei soggetti privati danneggiati. | Art. 2. 1. Il commissario delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. 2. Il commissario delegato e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa. 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. | Art. 3. 1. Il commissario delegato, al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari danneggiate in conseguenza dell'evento, la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, e' autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare ai proprietari delle predette unita' abitative un contributo rapportato al danno effettivamente subito ed al costo di ripristino nel limite massimo di Euro 15.000,00. 2. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato, nel limite delle risorse assegnate, ad erogare: a) un contributo a favore dei proprietari di fab-bricati gravemente danneggiati e dichiarati inagibili dalle competenti autorita' rapportato al danno effettivamente subito ed al costo di ripristino, nel limite massimo di Euro 300.000,00; b) un contributo a favore dei proprietari di edifici distrutti in conseguenza dell'evento, rapportato al danno effettivamente subito ed al costo di ricostruzione in sito o di acquisto di una unita' immobiliare, nel medesimo comune, di superficie complessiva non superiore a quella dell'unita' immobiliare distrutta, sulla base del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, applicato nel territorio della regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni e del decreto ministeriale 5 agosto 1994, e comunque nel limite massimo di Euro 300.000,00; c) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili distrutti o danneggiati, rapportato al danno e/o al costo di ripristino, nel limite di Euro 5.000,00; d) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, rapportato al danno e/o al costo di riparazione, e nel caso di rottamazione al valore del bene desunto dai listini correnti, e, comunque nel limite massimo di Euro 10.000,00. | Art. 4. 1. Al fine di favorire una rapida ripresa delle attivita' produttive industriali, agricole, zootecniche artigianali e commerciali danneggiate dall'evento in rassegna, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare a favore dei titolari delle medesime e nei limiti delle risorse assegnate: a) un contributo rapportato al danno subito ed al costo di ripristino degli edifici adibiti all'esercizio dell'attivita' di impresa, nel limite massimo di Euro 200.000,00; b) un contributo rapportato al danno subito e/o al costo di ripristino dei beni di produzione o strumentali distrutti o danneggiati, nel limite massimo di Euro 250.000,00. 2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 e' concesso ai proprietari degli immobili nel caso in cui quest'ultimi siano persone diverse dai titolari delle attivita' produttive in essi presenti. Nell'ipotesi di fabbricati adibiti sia ad uso abitativo che produttivo il massimo contributo concedibile e' comunque stabilito in Euro 300.000,00. 3. Il commissario delegato provvede all'erogazione dei contributi di cui al comma 1 coerentemente con le previsioni del piano predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 4, nel quale verranno, altresi', identificate le tipologie di intervento e la disciplina generale per l'assegnazione dei contributi medesimi, ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria. | Art. 5. 1. La concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 e' subordinata alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti di apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati iscritti ad ordini o collegi, attestante l'ammontare dei danni. I contributi di importo inferiore ad Euro 15.000,00 possono essere concessi sulla base di autocertificazione presentata attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. 2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 sono concessi al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative, non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste. | Art. 6. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, art. 191; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. | Art. 7. 1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite di Euro 2.000.000,00 ed a titolo di anticipazione, a valere sul Fondo di protezione civile, di cui e' stata accertata l'occorrente disponibilita'. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilita' speciale all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 3. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. 4. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale. | Art. 8. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2007 Il Presidente: Prodi |
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