Gazzetta n. 84 del 2007-04-11
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 marzo 2007
Istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge del 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 863, nell'incrementare la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di un importo pari a 64.379 milioni di euro per il periodo 2007-2013, prevede che non meno del 30% delle suddette risorse sia destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali;
Considerato che il comma 864 del citato art. 1 della legge finanziaria 2007 ribadisce che il Quadro strategico nazionale costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorita' individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;
Considerato che il predetto comma 864 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie esistenti e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, una Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti;
Considerato che la predetta Cabina di regia dovra' garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi;
Visto il Quadro strategico nazionale, di seguito denominato semplicemente QSN, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 22 dicembre 2006;
Considerato inoltre che il suddetto QSN prevede cinque Programmi operativi nazionali, tra cui il Programma operativo nazionale «reti e mobilita» a titolarita' di un'Amministrazione centrale, che rappresenta quindi l'Autorita' di gestione del programma;
Tenuto conto che per i Programmi operativi nazionali, secondo quanto disciplinato nel QSN al capitolo VI.2.4, si prevede l'istituzione di un Comitato di indirizzo e di attuazione (CIA) che affianca l'attivita' dell'Autorita' di gestione;
Considerato che il piano finanziario del QSN destina alla priorita' 6 «Reti e collegamenti per la mobilita» un ingente volume di risorse, riconducibili all'intera politica regionale unitaria (nazionale e comunitaria);
Considerato che lo stesso QSN, nell'ambito di tale priorita', richiama il rispetto della destinazione di almeno il 30% della spesa ordinaria al Mezzogiorno e rileva la necessita' che la politica regionale unitaria poggi su una pianificazione nazionale strategico-operativa, concertata tra Stato centrale e regioni, che stabilisca in modo condiviso e trasparente le priorita' e definisca tempi realistici per la progettazione e l'attuazione;
Rilevata pertanto la valenza strategica della cooperazione interistituzionale tra Stato e regioni per assicurare le predette condizioni e per garantire un effettivo coordinamento dei diversi segmenti e strumenti delle politiche in atto nonche' dei diversi attori coinvolti;
Ritenuto di procedere all'istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture, anche immateriali, e dei trasporti ai sensi del citato comma 864, secondo i criteri di composizione previsti dalla disposizione stessa ed assicurando i necessari supporti tecnici ed organizzativi per l'espletamento dei compiti attribuiti;
Decreta:

Art. 1.
Cabina di regia

1. E' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture, anche immateriali, e dei servizi di trasporto, di cui all'art. 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La Cabina di regia costituisce, per il suddetto settore, la sede di confronto tra lo Stato e le regioni del Mezzogiorno per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale, assicurando in tale prospettiva il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione delle politiche ordinarie nazionali e regionali e quelli delle politiche promosse nell'ambito della programmazione regionale unitaria della politica di coesione, nonche' l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.
3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al com-ma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale, sulla base degli indirizzi fissati nei suddetti programmi, per facilitare un'efficace integrazione fra gli investimenti promossi, promuoverne l'accelerazione e garantirne una piu' stretta correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi del Mezzogiorno.
Art. 2.
Composizione e funzionamento della Cabina di regia

1. La Cabina di regia e' composta da:
a) il Ministro dello sviluppo economico, in qualita' di presidente;
b) il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) il Ministro delle infrastrutture;
d) il Ministro dei trasporti;
e) il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;
f) il Ministro delle comunicazioni;
g) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
h) il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente funzione di segretario del CIPE;
i) i presidenti delle regioni del Mezzogiorno.
2. Ogni Ministro componente della Cabina di regia puo' delegare la propria partecipazione ad un Sottosegretario; ogni presidente di regione interessata puo' delegare uno o piu' assessori con competenze nelle materie da trattare. La Cabina di regia e' convocata dal presidente anche su motivata richiesta di un componente.
3. Le modalita' di funzionamento della Cabina di regia sono definite con deliberazione della Cabina di regia, su proposta del presidente.
4. Su invito del presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia anche altri Ministri o presidenti di regione o loro delegati o altri rappresentanti di organi di vertice di Amministrazioni pubbliche.
5. La Cabina di regia, su proposta del presidente, delibera le linee di azione annuale ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1.
Art. 3.
S e d e

1. La Cabina di regia ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso le sedi delle amministrazioni regionali.
Art. 4.
Comitato tecnico. Funzioni e composizione

1. La Cabina di regia si avvale di un Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che ha il compito di svolgere attivita' istruttoria e di raccolta, valutazione ed elaborazione di dati e documenti.
2. Il Comitato tecnico assicura la ricognizione delle strategie di interventi e dei piani nazionali e regionali, delle risorse finanziarie, dello stato di attuazione degli interventi nonche' di eventuali problematiche da sottoporre all'attenzione della Cabina di regia, e formula proposte in ordine alle iniziative da intraprendere per risolvere le criticita' riscontrate.
3. Il Comitato tecnico e' composto dal capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico e dal direttore generale del Servizio centrale di segreteria del CIPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti organismi:
Ministero dell'economia e delle finanze;
Ministero delle infrastrutture;
Ministero dei trasporti;
Ministero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ministero delle comunicazioni;
Amministrazioni regionali;
Autorita' di gestione del programma nazionale reti e mobilita';
ANAS;
Ferrovie dello Stato;
Assoporti;
Unione interporti riuniti;
Assaeroporti.
4. I rappresentanti designati devono avere responsabilita' di direzione di uffici generali o, comunque, avere poteri di rappresentanza esterna dell'organismo; gli organismi espressamente indicati al comma 3, nel designare i propri rappresentanti, possono prevedere la possibilita' per tale rappresentante di delegare, per singole riunioni del Comitato, un funzionario del proprio ufficio con qualifica almeno dirigenziale.
5. I componenti del Comitato saranno nominati con successivo provvedimento del presidente della Cabina di regia.
6. In relazione ai temi trattati possono essere invitati ad assistere alle sedute del Comitato, dal coordinatore di cui all'art. 5, altri soggetti pubblici o privati.
Art. 5.
Modalita' di funzionamento

1. La Cabina di regia, su proposta del Presidente, adotta le disposizioni di funzionamento del Comitato tecnico e ne nomina il coordinatore.
2. Il Comitato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, opera in raccordo con i competenti uffici delle amministrazioni in esso rappresentate e si avvale, per gli aspetti operativi ed organizzativi, della collaborazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico e, ove opportuno, delle altre strutture del predetto Dipartimento.
3. Il coordinatore del Comitato cura i rapporti tra il Comitato stesso ed il comitato di indirizzo e di attuazione istituito nel programma nazionale reti e mobilita', anche in raccordo con l'autorita' di gestione del programma.
4. Il Comitato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, puo' avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto tecnico di esperti in sistemi di trasporto e logistica, di economia dello sviluppo, di economia e finanze, di materie giuridiche, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati dalle amministrazioni rappresentate nella Cabina di regia, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.
5. Il Comitato puo' costituire, senza oneri, commissioni o gruppi di lavoro composti anche dagli esperti di cui al comma 4.
Art. 6.
Compensi

1. Ai componenti - o rispettivi delegati - della Cabina di regia e del Comitato tecnico non e' riconosciuto alcun compenso.
2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati.
Roma, 7 marzo 2007
Il Ministro: Bersani
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