Gazzetta n. 83 del 2007-04-10 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 marzo 2007 |
Reiscrizione delle varieta' Festuca arundinacea ed Erba medica nei registri delle varieta' di specie agrarie. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'affivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visti i propri decreti con i quali sono stati cancellati le varieta' indicate nel dispositivo per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione; Viste le domande avanzate dagli interessati volte ad ottenere una nuova iscrizione, delle varieta' indicate nel dispositivo, nei registri nazionali delle varieta' di specie agrarie; Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 2 marzo 2007, ha espresso parere favorevole al reinserimento nel relativo registro nazionale delle varieta' di specie agrarie; Ritenuto che non sussistano piu' motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varieta' sotto elencate, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, gia' iscritte nei registri delle varieta' di specie agrarie e successivamente cancellate, sono nuovamente iscritte negli stessi registri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione:
----> Vedere immagini a pag. 42 <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2007 Il direttore generale: La Torre
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 4 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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