Gazzetta n. 83 del 2007-04-10
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 marzo 2007
Reiscrizione delle varieta' Festuca arundinacea ed Erba medica nei registri delle varieta' di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'affivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visti i propri decreti con i quali sono stati cancellati le varieta' indicate nel dispositivo per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;
Viste le domande avanzate dagli interessati volte ad ottenere una nuova iscrizione, delle varieta' indicate nel dispositivo, nei registri nazionali delle varieta' di specie agrarie;
Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 2 marzo 2007, ha espresso parere favorevole al reinserimento nel relativo registro nazionale delle varieta' di specie agrarie;
Ritenuto che non sussistano piu' motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varieta' sotto elencate, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, gia' iscritte nei registri delle varieta' di specie agrarie e successivamente cancellate, sono nuovamente iscritte negli stessi registri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione:

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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2007
Il direttore generale: La Torre



Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 4 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione
da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero
dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 38/1998.