Gazzetta n. 83 del 2007-04-10
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 17 novembre 2006
Programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (art. 80, comma 21, legge n. 289/2002). (Deliberazione n. 143/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e che, all'art. 3, individua le competenze degli enti locali in materia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e le cui disposizioni sono state trasfuse nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
l'art. 3, comma 91, che destina al «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004;
l'art. 4, comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ai sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003:
ha quantificato in complessivi euro 43.900.000 le quote di limiti di impegno da riservare al piano straordinario;
ha preso atto che il piano predisposto secondo la procedura di cui alla richiamata normativa non riporta l'elenco degli interventi da effettuare, bensi' individua il percorso per la redazione dei programmi pluriennali a base regionale - da predisporre nei limiti delle disponibilita', da ripartire tra le regioni sulla base del «rischio potenziale» - ed ha ritenuto che l'effettiva dimensione del piano e del fabbisogno prioritario potessero essere definiti solo in prosieguo;
ha approvato il primo programma stralcio per un costo complessivo di euro 193.883.695 in termini di volume di investimenti, corrispondente ad un limite di impegno quindicennale di euro 17.316.398,36, individuando il soggetto abilitato ad accendere i relativi mutui nel titolare del singolo intervento (provincia o comune);
ha invitato i Ministri interessati a relazionare periodicamente sull'attuazione di detto programma e a sottoporre a questo Comitato, non appena ultimato l'iter di rito, altro programma stralcio da predisporre nei limiti del volume di investimenti attivabili al tasso di interesse praticato al momento dalla Cassa depositi e prestiti, con la residua quota di limiti di impegno, indicata pari complessivamente a euro 26.584.601,64;
Vista l'intesa istituzionale raggiunta, ai sensi del punto 5 della suddetta delibera, dalla Conferenza unificata nella seduta del 13 ottobre 2005 e visto il relativo documento di attuazione;
Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 157 (Gazzetta Ufficiale n. 117/2006), con la quale, anche in relazione ai contenuti della menzionata Intesa, sono state apportate alcune modifiche alla delibera sopra citata e con la quale in particolare, per quanto concerne i profili regolatori, e' stato previsto che le «economie» realizzate nelle varie fasi procedimentali restino vincolate alla realizzazione dell'intervento sino al completamento dello stesso e sono state fornite indicazioni sugli adempimenti a carico degli istituti prescelti per il finanziamento dai vari enti beneficiari;
Vista la nota 29 settembre 2006, prot. n. B3/1973 - integrata con nota 31 ottobre 2006, prot. n. B3/1/2278 - con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la proposta del secondo programma stralcio attuativo del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, precisando che il Ministero della pubblica istruzione avrebbe formalizzato il proprio concerto nel corso della seduta di questo Comitato;
Vista la nota 29 settembre 2006, prot. n. B/1/1975, con la quale il Ministero istruttore ha trasmesso la relazione semestrale sullo stato di avanzamento del primo programma stralcio al 30 giugno 2006;
Considerato che con decreto 27 maggio 2003, n. 512/ES, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva proceduto ad istituire una Commissione tecnico scientifica, con funzioni di supporto tecnico per le attivita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, e che detta Commissione e' stata successivamente integrata con i rappresentanti di tutte le regioni;
Considerato che come comunicato dal Ministero della pubblica istruzione con nota 31 ottobre 2006, n. VIII/2055, la regione Lazio, con delibera 27 stesso mese, n. 745, ha apportato alcune rettifiche ed un'integrazione al piano di propria competenza di cui alla precedente delibera 12 settembre 2006, n. 593;
Considerato che la Conferenza Unificata, nella seduta dell'8 novembre 2006, ha espresso parere favorevole sul secondo programma stralcio con riserva - da parte delle regioni - di apportare eventuali correzioni ai dati di competenza e che, nella successiva seduta del 16 novembre 2006, la Conferenza stessa ha acquisito i documenti di rettifica nel frattempo pervenuti dalle regioni Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Marche;
Considerato che la quota residua di limiti di impegno, da considerare disponibile per il secondo programma stralcio, e' da quantificare, piu' puntualmente, in euro 26.584.101,64;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro della pubblica istruzione;
Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:
1.1 per quanto concerne la proposta di secondo programma stralcio:
che la Commissione tecnico-scientifica citata in premessa ha elaborato, su richiesta del Ministero delle infrastrutture, un criterio di ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni basato su un indicatore di consistenza costruito sulla base dei dati riportati nel piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e successivamente affinato, indicatore che in definitiva e' in funzione della numerosita' ed estensione degli edifici scolastici caratterizzati da una vulnerabilita' medio-alta ricadenti nelle diverse zone sismiche e che non si discosta significativamente da quello utilizzato per il primo programma stralcio;
che il programma e' stato predisposto su proposta delle regioni che, nel programmare le risorse loro riservate, hanno tenuto conto delle linee guida per la selezione degli interventi formulate dalla suddetta Commissione tecnico-scientifica e, tra l'altro, della «gravita' del rischio» e della cantierabilita' dell'intervento;
che la citata Commissione tecnico scientifica, nella seduta del 21 luglio 2006, preso atto che non tutte le regioni avevano formulato le proprie proposte di programmazione e ritenendo di non poter penalizzare quelle che avevano gia' adempiuto ai loro obblighi, ha approvato il secondo programma stralcio, accantonando le risorse relative alle regioni Lazio e Calabria;
che la Commissione, nella stessa seduta, ha altresi' accolto le proposte di definanziamento avanzate da alcune regioni per un ammontare complessivo in termini di volume di investimenti di euro 10.479.167,40 e, contestualmente, ha approvato le proposte aggiuntive al secondo programma stralcio da finanziare con le risorse resesi cosi' disponibili;
che la Commissione, nella seduta del 17 ottobre 2006, ha esaminato le proposte delle regioni Lazio e Calabria, nel frattempo pervenute, licenziando cosi' un'ipotesi di allocazione del 100% delle risorse considerate disponibili, pur rilevando che la regione Calabria che non sempre ha proceduto alla puntuale individuazione dell'edificio scolastico oggetto di intervento;
che il programma, quale risulta dalle integrazioni di Lazio e Calabria, ed al netto dei 20 interventi finanziati con le risorse revocate riguarda 876 interventi per un costo complessivo di euro 300.637.006,77;
che, a seguito di integrazioni contenute nei suddetti documenti di rettifica, l'ammontare delle risorse da revocare - indicato dal Ministero delle infrastrutture sempre in termini di volume di investimenti - si e' incrementato a euro 14.932.419,22 e che le proposte aggiuntive al secondo programma stralcio (32 interventi del costo di euro 14.831.419,22) assorbono quasi integralmente le conseguenti disponibilita';
che vengono confermate, con limitate modifiche, le procedure attuative stabilite, con riferimento al primo programma stralcio, nella richiamata Intesa della Conferenza unificata e che, piu' specificatamente, le modifiche investono esclusivamente la parte informativa della «dichiarazione di coerenza» tra progetto provinciale o comunale e contenuti del programma stralcio, dichiarazione prevista dal documento attuativo della richiamata intesa interministeriale e rilasciata a cura del responsabile regionale;
1.2 per quanto concerne la relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al primo programma stralcio:
che alla data del 30 giugno 2006 risultavano in fase di attivazione 60 interventi su 738 interventi, pari all'8,13% del numero di interventi finanziati;
che detti interventi risultano concentrati in sei regioni per un importo di euro 11.306.257,67 (5,38% del totale finanziato);
che le regioni piu' attive sono risultate la Calabria (40 interventi per euro 4.945.000), la Sicilia (6 interventi per euro 2.941.791) e le Marche (10 interventi per euro 2.168.678);
che le motivazioni addotte dalle regioni per giustificare il ritardo sono cosi' rappresentate:
il termine di centocinquanta giorni concesso per la redazione dei progetti e' risultato, nella maggior parte dei casi, insufficiente anche alla luce delle necessarie indagini strutturali sugli edifici;
i progetti proposti dagli enti attuatori hanno bisogno di aggiornamenti piu' o meno estesi;
che, nel sottolineare come sussista una correlazione fra la dimensione finanziaria di ciascun intervento e la complessita' progettuale e procedurale dello stesso, la relazione specifica che per giungere all'emissione della citata «attestazione di coerenza» sono da considerare ammissibili tempi che variano da duecentocinquantacinque giorni, nel caso di progetto coerente fin dal primo esame, a quattrocentosessantacinque giorni nel caso di progetto che richieda una nuova e completa ristesura e che, superata la soglia massima dei quattrocentosessantacinque giorni, e' necessario verificare la effettiva fattibilita' dell'intervento;
2. degli esiti della riunione preparatoria e in particolare:
che si e' rilevato come il Ministero delle infrastrutture - nello sviluppare il volume di investimenti attivabile con la suddetta quota residua (euro 26.584.601,64) - abbia tenuto conto dei tassi praticati dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'8 febbraio 2006 (3,734%), quantificando quindi l'ammontare delle risorse in euro 301.237.342,76 dei quali, come sopra esposto, il programma finalizza il 100%;
che si e' preso atto come il tasso applicato ai prestiti ordinari dalla Cassa depositi e prestiti attivi un volume di investimenti pari a euro 295.199.000 con un differenziale, rispetto al totale del programma, di oltre euro 6.000.000;
che si e' quindi deciso di proporre a questo Comitato una riduzione proporzionale delle risorse attribuite alle regioni, proposta che questo Comitato stesso ritiene condivisibile considerando la modesta entita' di detta riduzione (2,01%) e anche tenendo conto che il costo dei singoli interventi sara' puntualmente quantificabile solo in fase di redazione della relativa progettazione;
Delibera:

1. Approvazione 2° programma stralcio.
Ai sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91 della legge n. 350/2003 e' approvato - con le modifiche richieste dalle regioni Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Lazio il secondo programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che costituisce l'allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante.
Il programma riguarda n. 876 interventi per un costo complessivo di euro 295.199.000, che tiene conto del ridimensionamento citato nella «presa d'atto» e conseguente al diverso saggio d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della riunione preliminare dell'odierna seduta rispetto alla data (8 febbraio 2006) in cui il Ministero istruttore ha proceduto alla quantificazione del volume di investimento attivabile con la quota residua dei limiti di impegno indicata nella delibera n. 102/2004.
Detto programma e' articolato negli interventi dettagliati in tabelle distinte per regioni che riportano l'indicazione della Provincia e del Comune, la denominazione dell'edificio scolastico e l'importo per l'adeguamento sismico quantificato in base al ridimensionamento di cui sopra e riportato nella colonna «importo rimodulato».
Si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo a livello di regione:

(importi in euro) =====================================================================
Regioni | 2° | Programma |Stralcio =====================================================================
| |Importo proposte |
|n. interv.|regionali RIMODULATO (*)|% --------------------------------------------------------------------- Abruzzo |96 |7.858.330,68 |6,05 --------------------------------------------------------------------- Basilicata |23 |12.308.655,73 |4,17 --------------------------------------------------------------------- Calabria |265 |49.176.803,60 |16,66 --------------------------------------------------------------------- Campania |94 |59.685.220,43 |20,21 --------------------------------------------------------------------- Emilia-Romagna |42 |10.419.237,88 |3,53 --------------------------------------------------------------------- Friuli-Venezia Giulia |8 |7.998.666,25 |2,71 --------------------------------------------------------------------- Lazio |52 |22.491.716,38 |7,62 --------------------------------------------------------------------- Liguria |7 |1.681.660,29 |0,57 --------------------------------------------------------------------- Lombardia |6 |1.239.685,47 |0,42 --------------------------------------------------------------------- Marche |34 |12.957.408,13 |4,39 --------------------------------------------------------------------- Molise |6 |5.784.872,20 |1,96 --------------------------------------------------------------------- Piemonte |2 |1.357.284,09 |0,46 --------------------------------------------------------------------- Puglia |11 |7.053.957,32 |2,39 --------------------------------------------------------------------- Sicilia |120 |46.785.631,63 |15,85 --------------------------------------------------------------------- Toscana |61 |22.079.141,21 |7,48 --------------------------------------------------------------------- Trentino-A.A. - P.A. | | | Bolzano |1 |441.974,82 |0,15 --------------------------------------------------------------------- Trentino-A.A. - P.A. | | | Trento |1 |441.974,82 |0,15 --------------------------------------------------------------------- Umbria |17 |10.714.214,42 |3,63 --------------------------------------------------------------------- Veneto |30 |4.722.564,65 |1,60 --------------------------------------------------------------------- Totale |876 |295.199.000,00 |100,00
(*) L'importo complessivo risulta suddiviso come segue: Nord 9,59%, Centro 31,13% e Sud 59,29 %.

1.2 L'onere relativo al 2° programma stralcio di cui al precedente punto 1.1 viene imputato sulle quote di euro 3.304.601,64 e di euro 23.280.000 accantonati - rispettivamente - a valere sul quarto limite d'impegno decorrente dal 2005, e sul quinto limite d'impegno, decorrente dal 2006, di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003.
1.3 Il soggetto abilitato ad accendere i mutui o ad effettuare le altre operazioni finanziarie, ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002, e' il soggettotitolare dell'intervento, cioe' l'ente (provincia o comune) competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.
Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato anche la quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento con la specificazione dell'anno di riferimento.
Detta quota e' da intendere, come esposto, quale misura massima del finanziamento dell'intervento considerato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003.
1.4 Fermo restando che il limite massimo di costo da considerare in questa sede non puo' superare l'importo indicato nella stesura originaria del Programma e riportato nel piu' volte menzionato allegato 1 in apposita colonna, si applicano le seguenti disposizioni per l'ipotesi di incapienza del contributo:
qualora il costo dell'intervento, come quantificato nel progetto preliminare, superi il volume di investimenti attivato con la quota di limite d'impegno attribuita all'intervento stesso, l'ente beneficiario provvedera' ad identificare un lotto funzionale finanziabile con le disponibilita' ovvero a reperire altra fonte per la necessaria integrazione della copertura finanziaria;
in caso contrario l'intervento si intende automaticamente definanziato e la regione interessata provvedera' a finanziare, con il complesso delle disponibilita' recuperate a seguito dei definanziamenti, gli interventi prioritari nell'ambito di quelli cosi' stralciati, dando immediata comunicazione degli esiti della selezione al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero della pubblica istruzione.
1.5 Per l'utilizzo delle economie e gli altri aspetti procedurali connessi all'erogazione delle risorse e all'eventuale mancato rispetto del termine massimo stabilito per la consegna dei lavori si applicano le direttive di cui alla menzionata delibera n. 102/2004, come modificata dalla delibera n. 157/2005.
2. Riprogrammazione economie derivanti dal 1° programma stralcio.
2.1 Sono integralmente definanziati gli interventi di cui alla prima parte dell'allegato 2 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
2.2 Sono parzialmente definanziati, per l'importo indicato accanto a ciascuna voce, gli interventi di cui alla seconda parte del citato allegato 2: la quota di limite di impegno da considerare conseguentemente disponibile e' stata calcolata operando, sulla quota originaria, una riduzione proporzionale alla riduzione del costo dell'intervento.
Gli interventi di cui al presente punto restano assoggettati alle disposizioni riportate al precedente punto 1.4.
2.3 Le quote di limite di impegno recuperate a seguito dei definanziamenti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 sono riprogrammate come al prospetto riportato nell'allegato 3, che del pari forma parte integrante della presente delibera e i cui contenuti vengono come appresso sintetizzati:

(importi in euro) =====================================================================
|1°| Programma |Riprogrammazione| =====================================================================
| |Limite di | |
| |impegno | |Limite di impegno Regione |N.|assegnato |N. |riprogrammato --------------------------------------------------------------------- Campania |5 |275.085,05 |5 |275.085,05 --------------------------------------------------------------------- Emilia Romagna|8 |62.697,95 |3 |62.697,95 --------------------------------------------------------------------- Lombardia |1 |36.079,73 |2 |36.079,73 --------------------------------------------------------------------- Marche |3 |92.021,53 |3 |92.021,53 --------------------------------------------------------------------- Puglia |3 |87.080,49 |2 |80.471,30 --------------------------------------------------------------------- Sicilia |11|438.606,76 |7 |438.606,76 --------------------------------------------------------------------- Toscana |18|297.859,95 |8 |297.859,95 --------------------------------------------------------------------- Veneto |3 |44.117,90 |2 |44.117,90 --------------------------------------------------------------------- Totale |52|1.333.549,36 |32 |1.326.940,17

La quota di limite di impegno assegnata nel menzionato allegato 3 a ciascun intervento rappresenta la misura massima di finanziamento a carico delle risorse di cui alla presente delibera.
Per l'ipotesi di incapienza del contributo rispetto al costo riportato nel citato allegato 3, per l'utilizzo delle economie e per gli altri aspetti procedurali, si applicano le medesime disposizioni di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5.
Invita

Il Ministero delle infrastrutture
a indicare, nella relazione sullo stato di attuazione del primo programma stralcio al 31 dicembre 2006 che verra' sottoposta a questo Comitato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, le soluzioni individuate per superare le criticita' segnalate nella relazione esaminata nell'odierna seduta ed in particolare per ridurre i tempi di avvio della realizzazione degli interventi;
a riferire la relazione relativa al primo semestre 2007 e le relazioni successive, da sottoporre del pari a questo Comitato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con la periodicita' prevista nella delibera n. 102/2004, anche allo stato di attuazione del secondo programma stralcio.
Roma, 17 novembre 2006

Il presidente delegato
Padoa Schioppa

Il segretario del CIPE
Gobbo

Registrata alla Corte dei conti il 28 marzo 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 29
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 33 <----
Allegato 2

----> Vedere Allegato da pag. 34 a pag. 36 <----
Allegato 3

----> Vedere Allegato da pag. 37 a pag. 38 <----