Gazzetta n. 83 del 2007-04-10 |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 8 marzo 2007 |
Trasporto pubblico locale - Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dalla azienda Trambus S.p.a. di Roma (pos. n. 22426). (Deliberazione n. 07/119). |
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LA COMMISSIONE
su proposta del Commissario Giovanni Di Cagno, delegato per il settore,
Premesso:
1. Che, in data 2 marzo 2005, la Trambus S.p.a. di Roma e la Segreteria territoriale del SULT di Roma e Lazio hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda; 2. Che, in data 15 settembre 2005, la Commissione di garanzia ha auspicato il raggiungimento di un'intesa condivisa da tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda; 3. Che, lungi dal pervenire ad un'unica intesa largamente condivisa, in data 13 ottobre 2005 la Trambus S.p.a. ha sottoscritto con le Segreterie territoriali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL e UGL di Roma e Lazio un nuovo accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda; 4. Che nei distinti accordi raggiunti da Trambus in date differenti con le organizzazioni sindacali rappresentative dei propri dipendenti, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono regolate in maniera non uniforme; 5. Che, segnatamente, mentre l'articolazione delle fasce di garanzia di cui all'art. 11, lettera b), della regolamentazione provvisoria risulta identica in entrambi gli accordi, differente risulta la disciplina volta ad assicurare «la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero», giusta la previsione della lettera c), della norma predetta; 6. Che, inoltre, nell'accordo del 13 ottobre 2005 si conviene l'esclusione dallo sciopero dei servizi di trasporto specializzati per gli studenti delle scuole materne ed elementari e per i disabili, previsione assente dall'accordo 2 marzo 2005; 7. Che, avendo la Trambus S.p.a. sottoscritto con le organizzazioni sindacali due diversi e in parte contrastanti accordi sulla disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero, la Commissione, con delibera n. 06/350 del 28 giugno 2006 ha ritenuto di non poter procedere alla valutazione di idoneita' degli stessi ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche; 8. Che, conseguentemente, la Commissione e' tornata a sollecitare il raggiungimento di un accordo tra le parti nel corso dell'audizione tenutasi in data 24 ottobre 2006; 9. Che in detta sede le parti hanno confermato il proprio dissenso circa i tempi di presenza in servizio del personale necessari ad assicurare la pronta riattivazione del servizio a termine dello sciopero, e dunque l'erogazione del servizio completo nelle fasce di garanzia; 10. Che, con successiva nota del 27 novembre 2006, la Trambus ha comunicato alla Commissione di non essere riuscita a raggiungere un unico accordo con tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda; 11. Che nulla hanno comunicato le organizzazioni sindacali presenti all'audizione del 24 ottobre 2006; 12. Che, in mancanza di accordo fra le parti, la Commissione deve deliberare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, una provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili volta, nel caso di specie, a contemperare il diritto di sciopero con il diritto alla mobilita' dei cittadini utenti; 13. Che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, nella seduta del 18 gennaio 2007, la Commissione di garanzia ha formulato una proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dall'azienda Trambus S.p.a. di Roma;
Premesso altresi':
14. Che la Commissione di garanzia ha chiesto alle parti di pronunciarsi sul contenuto della predetta proposta entro quindici giorni dalla notifica della stessa; 15. Che, con nota del 29 gennaio 2007, le organizzazioni sindacali FILT, FIT, UILT e UGL Autoferrotranvieri di Roma e Lazio hanno ribadito la validita' dell'accordo da esse sottoscritto con la societa' Trambus in data 13 ottobre 2005; 16. Che, con nota del 2 febbraio 2007, l'organizzazione sindacale FAISA-CISAL, pur ribadendo l'idoneita' dell'accordo da essa sottoscritto in data 13 ottobre 2005 ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, si e' dichiarata disponibile a pervenire a un nuovo accordo con l'azienda sulla base della proposta formulata dalla Commissione di garanzia; 17. Che, con nota del 9 febbraio 2007, l'organizzazione sindacale SdL ha comunicato la propria «disponibilita' a confrontarsi nel merito della proposta» della Commissione di garanzia; 18. Che, con nota del 9 febbraio 2007, l'azienda Trambus ha comunicato di non aver osservazioni da formulare sul contenuto della proposta di provvisoria regolamentazione;
Premesso ancora:
19. Che, con nota del 23 gennaio 2007, la Commissione di garanzia ha chiesto alle associazioni degli utenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di pronunciarsi sul contenuto della proposta di regolamentazione provvisoria, assegnando loro un termine di quindici giorni dalla ricezione della stessa; 20. Che, nel rispetto del predetto termine, e' pervenuto il parere favorevole dell'ADOC; 21. Che successivamente la Commissione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche ha convocato le parti in apposita audizione, anche al fine di verificare la possibilita' di un nuovo accordo unitario, sulla base della proposta formulata; 22. Che l'audizione si e' svolta in data 21 febbraio 2007; 23. Che nel corso della stessa la Commissione ha constatato ancora una volta l'indisponibilita' di alcune delle organizzazioni sindacali al raggiungimento di un nuovo accordo con l'azienda, sostitutivo degli accordi precedentemente sottoscritti;
Considerato:
1. Che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), legge n. 146/1990, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla liberta' di circolazione; 2. Che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la predetta legge n. 146/1990, si e' resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge; 3. Che, in data 31 gennaio 2002, e' stata adottata la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002, n. 70), che demanda ad accordi tra le parti a livello aziendale la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera b) nonche' le altre modalita' di garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16); 4. Che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione puo' deliberare una provvisoria regolamentazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche;
Considerato in particolare:
5. Che nei distinti accordi sottoscritti fra l'azienda e le organizzazioni sindacali in data 2 marzo 2005 e 13 ottobre 2005, risultavano differentemente disciplinati i tempi di ripresa del servizio al termine dello sciopero, con conseguente confusione, tra l'altro, circa le modalita' di erogazione del servizio completo nelle fasce orarie di garanzia; 6. Che la Commissione ha ritenuto che, ai fini del piu' efficace contemperamento tra i diritti dei lavoratori e quelli dei cittadini-utenti, fossero da evitare situazioni di incertezza e confusione circa le modalita' di erogazione del servizio al termine dello sciopero e nelle fasce di garanzia; 7. Che la mancata dichiarazione di idoneita' di entrambi gli accordi del 2 marzo 2005 e del 13 ottobre 2005 ha determinato una situazione di vuoto normativo che, nella constatata impossibilita' di raggiungimento di un nuovo accordo, rende necessaria la definizione da parte della Commissione di garanzia, nelle forme di legge, delle prestazioni indispensabili da assicurarsi in occasione di sciopero presso l'azienda Trambus S.p.a. di Roma;
Delibera:
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'approvazione della seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dalla azienda Trambus S.p.a. di Roma. Art. 1.
Fasce di garanzia
Deve essere garantito il servizio completo entro le seguenti fasce orarie: a) prima fascia: dall'inizio del servizio sino alle ore 8,30; b) seconda fascia: dalle ore 17 alle ore 20. | Art. 2.
Presenza in servizio
1. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere il regolare svolgimento del servizio normalmente programmato all'interno delle fasce garantite e la pronta riattivazione dello stesso al termine dello sciopero. 2. A tale scopo, il personale di guida dovra' prendere servizio venticinque minuti prima dell'inizio delle fasce. 3. Le corse iniziate prima dell'inizio dello sciopero dovranno essere portate a termine. | Art. 3.
Servizi sensibili
Devono essere comunque assicurati i servizi di trasporto specializzati per gli alunni della scuola materna ed elementare, nonche' per i disabili. | Art. 4.
Scioperi di 24 ore In caso di sciopero di 24 ore, il turno di lavoro a cavaliere delle ore 0:00 del giorno di inizio dello sciopero dovra' comunque essere terminato; il turno di lavoro a cavaliere delle ore 24:00 del giorno dello sciopero sara' considerato all'interno del periodo di astensione lavorativa. | Art. 5.
Informazione all'utenza
L'azienda deve provvedere a fornire idonea e tempestiva informazione all'utenza, anche mediante pubblicazione sul proprio sito Internet, circa la proclamazione di uno sciopero, nonche' circa le fasce di garanzia previste e i servizi comunque assicurati in occasione di sciopero. | Art. 6.
Regolamento di servizio
1. Per cio' che concerne le modalita' di garanzia delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 16 della regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 (delibera CGS n. 02/13) non disciplinate dalla presente proposta di regolamentazione provvisoria aziendale, resta fermo l'obbligo per le parti di concordare apposito «regolamento di servizio». 2. In caso di mancato accordo, e comunque sino al raggiungimento dello stesso, l'azienda e' comunque tenuta a emanare il regolamento di servizio predetto.
Dispone
la trasmissione della presente delibera all'azienda Trambus S.p.a. di Roma e alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e al Prefetto di Roma, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.
Dispone inoltre
la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2007 Il presidente: Martone |
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